SOMMARIO PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE
Titolo I Finalita' e modalita' di approvazione
Art.1 - Finalita' e principi generali Art.2 - Modalita' di approvazione e integrazione
Titolo II Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto
Art.3 - Presidente e Vice Presidente Art.4 - Consiglio di amministrazione Art.5 - Consiglio scientifico generale Art.6 - Collegio dei revisori dei conti Art.7 - Comitato di valutazione Art.8 - Uffici di diretta collaborazione Art.9 - Servizio di controllo avanzamento programmi Art.10 - Incompatibilita'
Titolo III
Direttore generale
Art.11 - Nomina e competenze Art.12 - Incompatibilita'
Titolo IV
Rete scientifica
Capo I
Articolazione della rete scientifica
Art.13 - Articolazione della rete scientifica
Capo II
Dipartimenti
Art. 14 - Individuazione delle macro aree Art. 15 - Missione e operativita' dei dipartimenti Art. 16 - Istituzione, trasformazione e soppressione dei dipartimenti Art. 17 - Funzioni del direttore di dipartimento Art. 18 - Nomina del direttore di dipartimento Art. 19 - Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento Art. 20 - Responsabile di progetto Art. 21 - Uffici di supporto tecnico amministrativo Art. 22 - Consiglio scientifico di dipartimento
Capo III
Consiglio dei direttori di dipartimento
Art.23 - Composizione e funzioni
Capo IV
Istituti
Art. 24 - Missione e operativita' degli istituti Art. 25 - Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti Art. 26 - Funzioni del direttore di istituto Art. 27 - Nomina del direttore di istituto Art. 28 - Disciplina del rapporto del direttore di istituto Art. 29 - Responsabile di commessa Art. 30 - Uffici di supporto tecnico amministrativo Art. 31 - Consiglio di istituto Art. 32 - Unita' di ricerca presso terzi
Titolo V
Amministrazione dell'Ente
Art. 33 - Articolazione e funzioni Art. 34 - Uffici della direzione generale Art. 35 - Uffici delle direzioni centrali Art. 36 - Aree di ricerca Art. 37 - Comitato degli utenti Art. 38 - Funzioni dei dirigenti PARTE II
PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI
Titolo I Programmazione delle attivita'
Art. 39 - Principi generali della programmazione Art. 40 - Programmazione di lungo periodo Art. 41 - Contenuti del Piano triennale del CNR Art. 42 - Processo di programmazione
Titolo II Gestione delle attivita'
Art. 43 - Attivita' dei ricercatori e tecnologi Art. 44 - Gestione delle attivita' di ricerca per progetti e commesse Art. 45 - Promozione, coordinamento e gestione delle attivita' di consulenza e servizi Art. 46 - Formazione del personale Art. 47 - Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca Art. 48 - Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attivita' scientifica Art. 49 - Collaborazioni con altri soggetti Art. 50 - Consorzi, fondazioni e societa'
Titolo III
Consuntivazione delle attivita'
Art. 51 - Relazioni consuntive sull'attivita' delle strutture della rete scientifica Art. 52 - Rapporto annuale sull'attivita' del CNR
PARTE III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53 - Disposizioni generali Art. 54 - Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR Art. 55 - Individuazione delle macro aree Art. 56 - Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino delle strutture scientifiche Art. 57 - Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative Art. 58 - Trasformazione delle aree di ricerca Art. 59 - Gestione dei Progetti finalizzati e strategici Art. 60 - Abrogazioni PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI - ORGANI E STRUTTURE Titolo I Finalita' e modalita' di approvazione Art. 1 (Finalita' e principi generali)
1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), individuando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attivita' dell'Ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilita' di programmazione, compiti e responsabilita' di gestione e compiti e responsabilita' di valutazione. Art.2 (Modalita' di approvazione e integrazione)
1. Il presente regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di seguito "decreto di riordino", e' sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione dell'universita' e della ricerca che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Il regolamento e' emanato con decreto del Presidente ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente regolamento saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonche' modifiche e integrazioni del presente regolamento. 3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del Consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per l'adozione di specifici atti. Titolo II Organi, organismi di valutazione e controllo e relativi uffici di supporto Art. 3 (Presidente e Vice Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed e' responsabile delle relazioni istituzionali. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; b) convoca e presiede il Consiglio dei direttori di dipartimento stabilendone l'ordine del giorno; c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attivita' dell'Ente interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Ente e con gli organismi di valutazione e controllo, nonche' impartendo al riguardo le necessarie istruzioni al direttore generale e ai direttori delle strutture scientifiche; d) assicura la predisposizione del bilancio preventivo e della relazione programmatica ad esso allegata; cura altresi' la redazione di una relazione illustrativa da allegare allo schema di rendiconto generale sulla base della relazione sulla gestione del direttore generale e di un documento consuntivo sui risultati predisposto dal Consiglio dei direttori di dipartimento; e) attribuisce gli incarichi di direzione, previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai direttori dei dipartimenti e ai direttori di istituto, nonche' ai responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma l; f) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso; g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal decreto di riordino e dal presente regolamento. 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere piu' anziano per eta'. 4. II Presidente puo' conferire deleghe per fattispecie specifiche relativamente a materie tematiche o tipologie di funzioni al Vice Presidente. 5. L'indennita' di carica del Vice Presidente e' determinata con le stesse modalita' previste dal decreto di riordino per il Presidente. Art.4 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' dell'Ente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: a) delibera nel rispetto dei principi generali della programmazione di cui all'articolo 39, le linee guida per la elaborazione del piano triennale dell'Ente, nonche', sentito il Consiglio scientifico generale relativamente al piano triennale e ai relativi aggiornamenti; b) delibera la programmazione triennale e annuale del fabbisogno di personale ivi incluse le relative azioni di formazione sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; c) approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e le relative relazioni predisposte dal Presidente nonche' la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente; d) delibera i regolamenti dell'Ente sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; e) nomina il Vice Presidente tra i propri componenti; f) puo' conferire deleghe al Presidente; g) nomina il Consiglio scientifico generale, i direttori di dipartimento, i direttori di istituto, il Comitato di valutazione, il direttore generale e i responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1; h) delibera l'affidamento degli incarichi al direttore generale, ai responsabili delle direzioni centrali di cui all'articolo 38, comma 1, ai dirigenti, ai direttori di dipartimento e d'istituto; i) verifica i risultati dell'attivita' della rete scientifica e dell'amministrazione dell'Ente, avvalendosi anche delle relazioni del Comitato di valutazione; l) delibera in ordine alla istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti, secondo la procedura di cui all'articolo 25; m) ripartisce, in coerenza con il piano triennale e con i suoi aggiornamenti, le risorse finanziarie, strumentali e di personale tra i progetti dei dipartimenti e coerentemente definisce la disponibilita' di risorse per gli istituti, tenendo conto delle proposte formulate dalla rete scientifica e della loro validita' alla luce del sistema competitivo della ricerca internazionale; n) individua i punti di maggior rilievo nella programmazione delle attivita' ai fini del monitoraggio e della valutazione; o) delibera, in coerenza con il piano triennale e, nel caso di loro adozione, con gli strumenti di programmazione di lungo periodo, sentito il Consiglio scientifico generale, la realizzazione e la gestione di grandi infrastrutture e/o di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; p) commissiona nel quadro della programmazione, attivita' di ricerca e studio di rilevante interesse e dimensione a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali e affida a terzi servizi e forniture di particolare rilevanza che, per ragioni di economicita', devono essere gestite unitariamente a favore di tutte le articolazioni organizzative dell'Ente q) delibera i criteri cui riferirsi per individuare gli atti di gestione da attribuire alle direzioni centrali, ai dipartimenti o agli istituti; r) delibera in materia di partecipazione a soggetti esterni di cui all'articolo 18 comma 1, lettere b) e c) del decreto di riordino secondo i criteri di cui all'articolo 50; s) individua le macro aree di ricerca scientifica e tecnologica e assume le conseguenti determinazioni secondo la procedura di cui all'articolo 14 ivi incluso il riassetto dei dipartimenti ai sensi dell'articolo 16; t) stabilisce i criteri e le modalita' per procedere periodicamente alla verifica e alla ridefinizione degli uffici e delle relative dotazioni organiche sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente; u) definisce con propria delibera criteri e modalita', sia di promozione e sostegno alla ricerca, compresa l'assegnazione di contributi ad istituti scientifici, studiosi e ricercatori nonche' di conferimento di premi di riconoscimento dell'attivita' scientifica, sia di partecipazione ad attivita' scientifiche; v) definisce con propria delibera criteri e modalita': per lo svolgimento delle attivita' di accreditamento per le pubbliche amministrazioni, certificazione, e prova; per la collaborazione con enti e istituzioni nazionali, stranieri, e internazionali nel settore della normativa tecnica anche ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza affidate da leggi e regolamenti al CNR; per le attivita' di valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca; per le attivita' di consulenza tecnico scientifica e di fornitura di servizi previste dall'articolo 3 comma 1, lettera o) e lettera p) del decreto di riordino; per la realizzazione, nei termini previsti dalla legge, di attivita' di formazione post lauream; z) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Ente. 3. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; e' altresi' convocato su richiesta di almeno cinque componenti. Esso e' validamente costituito quando e' presente la meta' piu' uno dei componenti in carica e si riunisce di regola una volta al mese. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non siano previste maggioranze differenti dalla legge o dai regolamenti, su proposta del Presidente; nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, delle deliberazioni di adozione e modifica dei regolamenti nonche' di quelle che ai sensi della normativa vigente richiedano approvazioni esterne. 7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicita' delle deliberazioni e' assicurata anche con mezzi telematici. 8. E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite videoconferenza. Con il regolamento interno di cui al comma 9 si provvede a stabilire modalita' per la partecipazione in videoconferenza tali da assicurare che tutti i partecipanti possano essere identificati, che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. 9. Il Consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria. Art. 5 (Consiglio scientifico generale)
1. Il Consiglio scientifico generale ha compiti consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'Ente. II Consiglio scientifico generale: a) esprime al Consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti e i pareri richiesti dal regolamento; b) svolge attivita' consultiva su richiesta del Consiglio di amministrazione, che stabilisce il termine entro il quale il parere deve essere reso, decorso il quale il Consiglio medesimo ne puo' prescindere; c) cura la realizzazione, su richiesta del Presidente, di analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca a livello nazionale e internazionale; d) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca; e) predispone per il Consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' svolta. 2. Il Consiglio scientifico generale e' composto, oltre che dal Presidente del CNR, che lo presiede, da venti componenti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal Presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente, cinque nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. 3. Per l'elezione dei cinque componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso le sedi di lavoro e/o di servizio anche con l'ausilio di strumenti informatici. 4. Il Presidente nomina una commissione elettorale costituita da tre membri cui e' affidata la responsabilita' del corretto svolgimento delle elezioni. Un funzionario del CNR con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente esercita funzioni di segretario della commissione. 5. Le elezioni avvengono sulla base di un collegio unico; sono titolari del diritto di elettorato attivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente. Sono titolari del diritto di elettorato passivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato. Ogni avente diritto esprime una sola candidatura ed un solo voto di preferenza. 6. I ricercatori e tecnologi presentano candidature corredate da curriculum che devono essere sostenute da un numero di votanti non inferiore al tre percento degli aventi diritto al voto. 7. Le terne di cui al comma 2 sono individuate in ragione di una per ciascuno di cinque raggruppamenti di dipartimenti definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione. In prima applicazione si fa riferimento ai seguenti cinque raggruppamenti: a) Terra e ambiente, Energia e trasporti, Agroalimentare; b) Medicina, Scienze della vita; c) Progettazione molecolare, Materiali e dispositivi; d) Sistemi di produzione, Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; e) Identita' culturale, Patrimonio culturale. Ciascun direttore di istituto esprime un voto per individuare la terna relativa al raggruppamento in cui e' inserito il dipartimento cui l'istituto afferisce secondo le modalita' indicate dal Consiglio di amministrazione con propria delibera. La nomina nell'ambito delle terne interviene dopo Io svolgimento delle procedure elettive e tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza di ambiti disciplinari differenziati. 8. I componenti del Consiglio scientifico generale sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente nominato o in base alle procedure elettive di cui al comma 3 o alle terne proposte dai direttori degli istituti di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina in ordine sequenziale dei non eletti o alla scelta nell'ambito di uno degli altri due designati ai sensi del comma 7. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del Presidente del CNR, spetta un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Il Consiglio scientifico generale si riunisce di norma presso la sede del CNR, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio scientifico generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale, nonche', su invito del Presidente e senza diritto di voto, direttori delle unita' di ricerca, dirigenti, ricercatori e tecnologi e personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. 12. Il Consiglio scientifico generale esercita le proprie competenze in forma collegiale; e' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri che non partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive senza valida giustificazione decadono dalla carica. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. 13. Il Consiglio scientifico generale puo' dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno. Art.6 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, di seguito "regolamento di contabilita'". 3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori deve esprimere un parere, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita', sono inviati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti medesimi. 4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo e' inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalita' previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione. 5. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio. 6. I membri supplenti del Collegio possono essere chiamati a coadiuvare i membri effettivi nelle attivita' di cui al comma 5, su invito del Presidente. 7. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento. Art.7 (Comitato di valutazione)
1. Il Comitato di valutazione e' composto da otto membri esterni all'Ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane. 2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato di valutazione, anche sulla base dei documenti di autovalutazione prodotti dalla rete scientifica e dei documenti di cui al comma 5, valuta periodicamente i risultati dell'attivita' di ricerca dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel caso di loro adozione, negli strumenti di programmazione di lungo periodo, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualita' definiti dal Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca. 4. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attivita' di ricerca dell'Ente che e' trasmessa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino, ai ministeri competenti. 5. Il Comitato puo' richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, alle strutture dell'amministrazione, ai dipartimenti, agli istituti e, ove necessario, ai singoli ricercatori e tecnologi; i soggetti destinatari delle richiesta, devono rispondervi entro il termine massimo di giorni 30. 6. Il Comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, decidendo le modalita' del proprio funzionamento. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale di una segreteria tecnica il cui organico e' definito con delibera del Consiglio di amministrazione. 7. Il Comitato comunica all'inizio della propria attivita' annuale al Consiglio di amministrazione il proprio programma di attivita' e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni. 8. Le indennita' da corrispondere ai membri del Comitato sono determinate con delibera del Consiglio di amministrazione. Art.8 (Uffici di diretta collaborazione)
1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. 2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attivita' secondo le direttive da questi impartite. 3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. 11 Presidente, con proprio decreto e previa delibera del Consiglio di amministrazione, determina quali uffici sono a livello dirigenziale. 4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni: a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne del Presidente per le seguenti attivita': predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo; predisposizione delle proposte del Presidente da sottoporre agli organi del CNR; relazioni internazionali; relazioni istituzionali; attivita' di ufficio stampa e comunicazione; assistenza giuridica; b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le funzioni relative alle seguenti materie: trasferimento tecnologico; osservatorio sullo stato della ricerca nazionale e internazionale e sugli scenari futuri della ricerca. c) supporto per le funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti, assicurando al Collegio una particolare autonomia, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi. 5. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, nel limite massimo di otto, l'attribuzione delle relative funzioni e delle indennita' da corrispondere ai responsabili e alle unita' di personale ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, e' effettuata con decreto del Presidente del CNR previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non puo' superare complessivamente le sessanta unita', oltre ai responsabili. Il contingente puo' essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione in funzione delle competenze attribuite agli uffici. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono nominati, fatto salvo quanto disposto al comma 7, tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR. La nomina, l'attribuzione dell'incarico e la valutazione di detti uffici e' di competenza del Presidente. 7. Nei limiti del trenta percento delle unita' di personale di cui al comma 6, si puo' ricorrere, anche per l'individuazione dei responsabili, a dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 8. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente puo' essere istituito un ufficio anche di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui e' preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito ad personam, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente. Art. 9 (Servizio di controllo avanzamento programmi)
1. Il Servizio di controllo avanzamento programmi valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo degli organi di vertice, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo. 2. Il Servizio di controllo avanzamento programmi supporta altresi' il Presidente e il Consiglio di amministrazione per la valutazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione per il conseguimento degli obiettivi assegnatigli. 3. Il Servizio di controllo avanzamento programmi e' dotato di autonomia operativa, opera in collegamento con gli uffici dell'amministrazione e puo' richiedere informazioni e chiarimenti ad ogni articolazione organizzativa dell'Ente. 4. La direzione del Servizio e' affidata ad un esperto, anche esterno all'Ente, con competenze di gestione progettuale e controllo di gestione, conseguita in strutture private o pubbliche, a livello di dirigente amministrativo o dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, nominato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'incompatibilita' di cui all'articolo 10 comma 2. 5. Il Servizio di controllo avanzamento programmi riferisce al Presidente e al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' delle amministrazioni. 6. II presente articolo non riguarda la valutazione dell'attivita' di ricerca. 7. I documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' del Servizio di controllo avanzamento programmi sono sottratti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 10 (Incompatibilita)
1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni. 2. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico generale sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi, che sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche citate sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, di direttore di istituto e di componente del Consiglio scientifico di dipartimento, nonche' con incarichi politici elettivi. 3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio scientifico generale, i membri del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Comitato di valutazione non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o societa' che partecipano a programmi o progetti di ricerca nei quali il CNR e' presente con ruolo prevalente; inoltre non possono essere responsabili di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilita' di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilita'. La dichiarazione e' resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilita' riguardi il Presidente medesimo. 5. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli puo' esercitare l'opzione; b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilita' ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza. 6. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 5, sono presentate all'autorita' che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorita' competente per la nomina. Titolo III Direttore generale Art. 11 (Nomina e competenze)
1. Il direttore generale e' nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. 2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilita' di proroga nelle more della nomina di un nuovo direttore generale. 3. L'incarico e' attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato. 5. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Ente e dirige, coordina e controlla le direzioni centrali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei relativi dirigenti. 6. A tal fine, il direttore generale: a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e l'attuazione dei provvedimenti del Presidente; b) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con facolta' di esprimere pareri, ed e' componente del Consiglio dei direttori di dipartimento; c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione e cura la predisposizione degli schemi di deliberazione; d) predispone il progetto di bilancio preventivo, sulla base delle risultanze dei piani di gestione, e il progetto di rendiconto generale dell'Ente; e) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione; f) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente che li presenta al Consiglio di amministrazione; g) propone, d'intesa con il Presidente, al Consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili delle direzioni centrali; h) istituisce gli uffici della direzione generale previa delibera del Consiglio di amministrazione; i) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; l) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'Ente. 7. Al direttore generale e' corrisposto un compenso, il cui ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 12 (Incompatibilita)
1. La carica di direttore generale e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attivita' professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro. 2. Al direttore generale possono essere conferiti incarichi esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di societa' a prevalente partecipazione pubblica. 3. Il direttore generale non puo' essere responsabile di progetti di ricerca cui e' interessato il CNR e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
Titolo IV Rete scientifica
Capo I Articolazione della rete scientifica Art.13 (Articolazione della rete scientifica)
1. La rete scientifica del CNR e' composta dai dipartimenti, con compiti di programmazione coordinamento e controllo, dagli istituti, presso i quali si svolgono le attivita' di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unita' di ricerca presso terzi.
Capo II Dipartimenti Art.14 (Individuazione delle macro aree)
1. Il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunita' della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, nonche' degli eventuali risvolti sul numero, sulle finalita' e sull'organizzazione dei dipartimenti, procede alla trasformazione o soppressione delle macro aree di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto di riordino o all'individuazione di nuove macro aree in numero comunque non superiore a dodici. 2. La delibera e' adottata su proposta del Presidente sentito il Consiglio scientifico generale e previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica. Art. 15 (Missione e operativita' dei dipartimenti)
1. I dipartimenti sono le unita' organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati, organizzate in progetti per classi di obiettivi omogenei, dei quali affidano la realizzazione agli istituti, alle unita' di ricerca presso terzi di cui all'articolo 32, direttamente a imprese o altri operatori di ricerca, previa delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p). Essi promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le universita' e le imprese. 2. Relativamente agli affidamenti esterni diversi dall'acquisizione di beni, servizi o prestazioni professionali, i dipartimenti decidono in applicazione delle previsioni inserite nella programmazione e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 49. 3. I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle loro macro aree, anche al fine di provvedere all'acquisizione di finanziamenti esterni e promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte. 4. L'attivita' complessiva dei dipartimenti si svolge nell'ambito del piano triennale del dipartimento, con relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 41. 5. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. 6. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR. Art. 16 (Istituzione, trasformazione o soppressione dei dipartimenti)
1. Il Presidente, a seguito della trasformazione o della soppressione o della creazione di una nuova macro area, cura, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, la predisposizione di un programma preliminare di attivita' corredato di un'indicazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale e dei conseguenti assetti organizzativi. Previa delibera del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva il Presidente provvede ai conseguenti atti di istituzione del dipartimento ovvero di soppressione o trasformazione di dipartimento esistente. 2. Conseguentemente all'istituzione del dipartimento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il direttore di dipartimento, secondo la procedura di cui all'articolo 18. 3. Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, sulla base del programma preliminare di cui al comma 1, e previa consultazione dei direttori degli istituti interessati alle attivita' del dipartimento, individua gli istituti afferenti al dipartimento, le opportunita' di coinvolgimento di altri istituti, nonche' le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al dipartimento e presenta una proposta complessiva sulla quale delibera il Consiglio di amministrazione. 4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una massa critica in linea con le specificita' dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza e' determinata dalla pertinenza delle attivita' dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza piu' significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attivita' di altri dipartimenti. 5. Eventuali modifiche dell'afferenza degli istituti ai dipartimenti e' disposta con le stesse procedure di cui al comma 3. Art. 17 (Funzioni del direttore di dipartimento)
1. Il direttore dirige e coordina l'attivita' del dipartimento, avvalendosi dei responsabili di progetto e di unita' di supporto tecnico amministrativo nonche' del Consiglio scientifico di dipartimento e della collaborazione dei direttori di istituto afferenti al dipartimento in particolare attraverso l'espressione di pareri collegiali obbligatori per la formulazione dei programmi e facoltativi per altre fattispecie ravvisate dal direttore. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il dipartimento verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente: a) individua, in coerenza con le linee guida di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 4, l'articolazione in progetti delle attivita' del dipartimento e, conseguentemente, elabora, sentito il parere del Consiglio scientifico di dipartimento, il piano triennale del dipartimento e i relativi aggiornamenti, ai sensi dell'articolo 42; b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza del dipartimento; c) predispone, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, il bilancio programmatico del dipartimento ai fini della formulazione del bilancio preventivo; d) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate al dipartimento per il suo funzionamento esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione; e) affida la realizzazione dei progetti di ricerca all'interno dell'Ente ai sensi dell'articolo 44 e all'esterno dell'Ente ai sensi dell'articolo 49; f) elabora una relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici del dipartimento; la relazione e' elaborata sulla base delle relazioni degli istituti afferenti e partecipanti e, per i profili scientifici, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento; la relazione viene diffusa all'interno del dipartimento e inviata al direttore generale; g) elabora, sentito il Consiglio scientifico di dipartimento, la relazione di autovalutazione dell'attivita' del dipartimento; la relazione e' trasmessa al Comitato di valutazione ed e' diffusa all'interno del dipartimento; h) richiede al Consiglio di amministrazione l'autorizzazione per l'istituzione di unita' di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'articolo 32; i) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni al dipartimento e conferisce l'incarico ai responsabili di unita' organizzative di supporto ai quali puo' attribuire deleghe per le attivita' di gestione. Attribuisce deleghe ai responsabili di progetto individuati con le modalita' di cui all'articolo 20; l) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del Presidente; m) svolge ogni altra attivita' affidatagli dai regolamenti. 2. Il direttore e' responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attivita' del dipartimento. 3. Almeno due volte l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e il loro aggiornamento e la formulazione di proposte. Alla conferenza partecipano per gli istituti afferenti al dipartimento, i direttori di istituto, i responsabili di commessa e i componenti del Consiglio di istituto nonche', per gli istituti partecipanti alle attivita' del dipartimento, i direttori di istituto e i responsabili di commessa coinvolti. Art. 18 (Nomina del direttore di dipartimento)
1. Il direttore del dipartimento e' nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. 2. Il bando e' approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del dipartimento. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione e' affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine puo' essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla defmizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Tl giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione puo' indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attivita' del dipartimento. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 19 comma 7 la nomina e' subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Universita' o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico e' attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore puo' essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive, annuali e quinquennali, sull'attivita' del dipartimento, formulate dal Comitato di valutazione. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero tre mesi prima del termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica. 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato egli e' sottoposto a conferma da parte del Consiglio di amministrazione. Nel caso di conferma, il mandato e' regolato, per la restante durata, sulla base di un nuovo contratto a tempo determinato di natura privatistica, nel quale sono stabiliti l'oggetto e la durata dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonche' il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR; il predetto corrispettivo costituisce importo aggiuntivo al trattamento di quiescenza ed e' determinato nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza. Art. 19 (Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)
1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, puo' essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti; b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 2 lettera i) con particolare riferimento alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attivita' del dipartimento contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione; in questo caso il predetto atto di revoca puo' essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno. c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 10. 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 18, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. AI direttore di dipartimento si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. La carica di direttore di dipartimento e' altresi' incompatibile con quella di direttore di istituto. 7. Tl direttore di dipartimento, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 8. Al direttore e' corrisposto un compenso, il cui ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art.20 (Responsabile di progetto)
1. Il responsabile di progetto e' responsabile dell'attuazione del progetto affidatogli dal dipartimento in cui opera e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal direttore del dipartimento. 2. Gli incarichi per la funzione di responsabile di progetto sono conferiti di norma a ricercatori e tecnologi dell'Ente. Possono essere conferiti altresi' incarichi per la funzione di responsabile di progetto ad esperti esterni di alta qualificazione scientifica nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza di natura gestionale, in questo caso la delibera di cui al comma 3 specifica modalita' e condizioni per il conferimento dell'incarico. 3. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico ai responsabili di progetto tenuto conto delle indicazioni fornite dai direttori di dipartimento. 4. Il direttore del dipartimento conferisce al responsabile di progetto le necessarie attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni. 5. Il responsabile di progetto non puo' partecipare alle attivita' coordinate dal dipartimento o da altri dipartimenti del CNR. Nel caso in cui il responsabile di progetto non sia dipendente dell'Ente il rapporto e' regolato con un contratto a tempo determinato di natura privatistica della durata di un anno rinnovabile per i successivi due anni in relazione agli obiettivi che debbono essere perseguiti nel quale e' stabilito il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR. Art. 21 (Uffici di supporto tecnico amministrativo)
1. I dipartimenti si avvalgono di una struttura amministrativa. Il dipartimento compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari all'acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. I dipartimenti decidono, nel rispetto delle indicazioni dei regolamenti, sull'articolazione interna della loro struttura tecnico-amministrativa, provvedendo con la consulenza delle direzioni centrali, alla specifica individuazione di uffici interni che svolgono funzioni relative alle competenze del dipartimento. 3. Nei dipartimenti oltre ai responsabili di progetto opera personale tecnico e amministrativo dipendente del CNR. Art. 22 (Consiglio scientifico di dipartimento)
1. Per ogni dipartimento e' nominato un Consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attivita' di ricerca svolta in attuazione dei programmi. 2. A tal fine, il Consiglio scientifico: a) esprime i pareri previsti dal regolamento; b) formula al direttore del dipartimento osservazioni e proposte sull'attivita' scientifica del dipartimento e si pronuncia su ogni questione sottoposta dal direttore del dipartimento. 3. Il Consiglio decide autonomamente le modalita' del suo funzionamento. 4. Il Consiglio scientifico e' composto dal direttore di dipartimento, che Io presiede, e da otto membri scelti tra scienziati e studiosi, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalita' nei settori di ricerca di riferimento. Quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal Presidente, quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal direttore del dipartimento. Tutte le nomine sono approvate con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. I membri sono nominati dal Presidente per un triennio e possono essere confermati una sola volta. 6. Per i membri esterni e' previsto un gettone di presenza, il cui importo e' determinato dal Consiglio di amministrazione.
Capo III Consiglio dei direttori di dipartimento Art. 23 (Composizione e funzioni)
1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento e' composto dal Presidente, dal direttore generale e dai direttori di dipartimento. 2. 1l Consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attivita' dell'Ente e assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali anche attraverso la finalizzazione di una singola commessa alle esigenze di dipartimenti diversi. 3. 1l Consiglio dei direttori di dipartimento supporta il Comitato di valutazione nella verifica dell'attivita' dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti. 4. Il Consiglio dei direttori di dipartimento partecipa al processo di programmazione ai sensi dell'articolo 42. 5. Il Consiglio dei direttori di dipartimento svolge ogni altra attivita' ad esso attribuita dal regolamento. 6. Il Consiglio decide autonomamente le modalita' del suo funzionamento.
Capo IV Istituti Art. 24 (Missione e operativita' degli istituti)
1. Gli istituti sono le unita' organizzative afferenti ai dipartimenti nelle quali si svolgono le attivita' di ricerca del CNR e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacita' di apporto ai programmi dell'Ente e in relazione all'evoluzione e allo sviluppo delle ricerche. 2. Gli istituti operano nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 42 con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei ricercatori di cui all'articolo 43. 3. Le attivita' di ricerca svolte dall'istituto, e in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di competenze, debbono ispirarsi a logiche di coerenza disciplinare, di integrazione multidisciplinare o di sviluppo interdisciplinare, con riferimento al patrimonio di competenze esistente e alle esigenze della sua evoluzione. 4. Gli istituti contribuiscono allo sviluppo dei sistemi regionali di innovazione. 5. Negli istituti opera personale ricercatore e tecnologo, tecnico e amministrativo dipendente del CNR e personale associato alle attivita' degli Istituti proveniente da universita', da enti di ricerca, nonche' da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale. 6. Ogni Istituto costituisce centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. Art. 25 (Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti)
1. Gli istituti sono costituiti con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio scientifico generale e il Consiglio dei direttori di dipartimento sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva. L'iniziativa puo' essere assunta dal dipartimento interessato all'afferenza. Il parere del Consiglio scientifico generale valuta, in particolare, le competenze scientifiche che il costituendo istituto e' tenuto ad assicurare per rispondere alle esigenze programmatiche complessive dell'Ente. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione ed alla trasformazione degli istituti e all'assegnazione del personale previa consultazione degli interessati. 2. L'istituzione degli istituti deve essere conforme con i piani di attivita' dell'Ente, coerente con la missione di cui all'articolo 24 comma 3, nonche' deve tenere conto della necessita' di una dimensione di risorse adeguata alle esigenze delle diverse discipline. Il raggiungimento di una dimensione adeguata in termini di risorse umane e, per le discipline scientifico-tecnologiche, strumentali, deve essere valutato anche in relazione alla possibilita' di collaborazione con le universita', con altri organismi scientifici e con altre strutture di ricerca pubbliche o private, cosi' da assicurare una capacita' di ricerca complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi del Programma nazionale di ricerca e tale da consentire una cooperazione con analoghe strutture di livello internazionale. 3. Con l'atto istitutivo e' indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attivita' dell'istituto. Art. 26 (Funzioni del direttore di istituto)
1. Il direttore dirige e coordina l'attivita' dell'istituto avvalendosi dei responsabili di commessa di cui all'articolo 29 e di unita di supporto tecnico amministrativo, nonche' del Consiglio di istituto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente: a) propone al dipartimento, in attuazione dell'articolo 42, e sentito il Consiglio di istituto, il piano triennale; b) cura la redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell'istituto; c) gestisce le risorse umane finanziarie e strumentali assegnate all'istituto esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando conseguenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione; d) elabora una relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi costi gestionali ed economici dell'istituto; la relazione, elaborata sentiti i responsabili di commessa, viene trasmessa ai dipartimenti ed e' diffusa all'interno dell'istituto; e) elabora, sentito il Consiglio di istituto, la relazione di autovalutazione dell'attivita' dell'istituto; la relazione e' trasmessa al Comitato di valutazione, al dipartimento di afferenza e ai dipartimenti alle cui attivita' l'istituto ha partecipato, ed e' diffusa all'interno dell'istituto; f) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all'istituto, conferisce l'incarico ai responsabili di unita' organizzative di supporto cui puo' conferire deleghe per le attivita' di gestione in base agli indirizzi operativi stabiliti dal direttore generale; g) predispone, previo parere del Consiglio di istituto, gli atti di associazione di ricercatori alle attivita' di ricerca dell'istituto; h) esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti ed alle condizioni precisate con atto del Presidente; i) con cadenza almeno annuale, informa il personale dell'istituto sull'andamento generale delle attivita'; l) svolge ogni altra attivita' assegnatagli dal presente regolamento. 2. Il direttore e' responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati dell'attivita' svolta dall'istituto con riferimento allo svolgimento delle commesse affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale. Art. 27 (Nomina del direttore di istituto)
1. Il direttore di istituto e' nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. 2. Il bando e' approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 3. I criteri di valutazione devono accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo comma tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'istituto. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione e' affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla nomina; il predetto termine puo' essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione puo' indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attivita' dell'istituto. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 28 comma 6 la nomina e' subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Universita' o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico e' attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore puo' essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero al termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica . 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato si applica il comma 11 dell'articolo 18. Art. 28 (Disciplina del rapporto del direttore di istituto)
1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, puo' essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente, sentito il direttore di dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base all'articolo 56 o qualora si proceda ai sensi dell'articolo 25; b) valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di amministrazione in applicazione dell'articolo 4 comma 1 lettera i) con particolare riferimento all'assolvimento della missione di cui all'articolo 24 e al conseguimento degli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attivita', con particolare riferimento all'articolo 26 comma 2, alla attuazione delle linee strategiche di sviluppo delle attivita' dell'istituto contenute nel documento presentato nell'ambito della procedura di nomina ed eventuali aggiornamenti derivanti dal processo di programmazione. In questo caso il predetto atto di revoca puo' essere emanato solo dopo aver garantito al direttore un contraddittorio in relazione alle valutazioni negative attribuitegli. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno; c) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilita' e conflitto di interessi previste dal presente regolamento accertate mediante l'applicazione della procedura prevista dal comma 5 dell'articolo 10. 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 27, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. Al direttore di istituto si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di istituto e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali, l'esercizio di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. Il direttore di istituto, se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 7. Al direttore e' corrisposto un compenso, il cui ammontare e' fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 29 (Responsabile di commessa)
1. Il responsabile di commessa, e' individuato tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto e tra gli associati nei limiti precisati dall'articolo 17 del regolamento del personale, coordina l'utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella programmazione sono assegnate alla commessa ed e' responsabile, nei confronti del direttore di istituto, dei risultati ottenuti. 2. L'incarico di responsabile di commessa e' conferito dal Presidente su proposta congiunta del direttore di istituto cui e' affidata la commessa e del direttore del dipartimento che la affida. Il direttore dell'istituto conferisce al responsabile di commessa le necessarie attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di amministrazione definisce, con propria delibera, le modalita' del conferimento delle deleghe sulla base di indirizzi operativi proposti dal direttore generale. Al responsabile di commessa puo' essere riconosciuta una indennita' ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del personale con le modalita' e nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione. 3. L'incarico di responsabile di commessa e' incompatibile con quello di componente del Consiglio di istituto. Art. 30 (Uffici di supporto tecnico amministrativo)
1. Ogni istituto con la consulenza delle direzioni centrali organizza lo svolgimento delle attivita' tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di laboratori e impianti. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonche' dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilita', presso l'istituto e' costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato "segreteria amministrativa" composto da personale assegnato all'istituto e da personale in servizio presso unita' decentrate dell'amministrazione dell'Ente distaccato presso l'istituto. La segreteria amministrativa e' coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo possono essere costituite unita' aventi tali compiti che operano simultaneamente per dare supporto a piu' istituti, riportando dal punto di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unita' di cui all'articolo 36 comma 1 del presente regolamento. 3. Gli istituti possono avere delle unita' organizzative di supporto in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto. Tali unita', cui e' preposto un responsabile delegato alla gestione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera f), sono istituite dal direttore dell'istituto previa delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il Consiglio di amministrazione e' predisposta dal direttore del dipartimento su richiesta del direttore di istituto. Art. 31 (Consiglio di istituto)
1. Presso ciascun istituto e' costituito un Consiglio che rappresenta la comunita' scientifica interna svolgendo i seguenti compiti: a) esprime al direttore di istituto un parere trimestrale sullo sviluppo delle competenze, sull'avanzamento delle attivita' e sulla missione dell'istituto; b) formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualita' delle ricerche svolte e sullo sviluppo delle competenze; c) coadiuva il direttore di istituto nell'elaborazione del piano di gestione e della relazione annuale di cui all'articolo 51. 2. Il Consiglio di istituto e' composto: a) dal direttore che lo presiede; b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto fissata nell'atto costitutivo in un numero compreso tra cinque e nove membri. 3. Al Consiglio di istituto, limitatamente alle materie indicate dalle lettere a) e c) del comma 1, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo. 4. Le elezioni si svolgono presso l'istituto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza. 5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento. 6. Il direttore di istituto assicura la pubblicita' dei verbali del Consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture. 7. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. Art. 32 (Unita' di ricerca presso terzi)
1. Per singoli progetti a tempo definito, i dipartimenti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, possono istituire unita' di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unita' di ricerca presso terzi puo' essere comandato personale dipendente dal CNR. 2. L'istituzione delle unita' di ricerca presso terzi puo' essere proposta da un istituto al dipartimento di afferenza o da un dipartimento al Consiglio di amministrazione, con motivazioni relative a opportunita' di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento.
Titolo V Amministrazione dell'Ente Art. 33 (Articolazione e funzioni)
1. L'amministrazione dell'Ente e' costituita dalla Direzione generale e da due uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni centrali, che possono essere articolati in unita' decentrate. 2. L'amministrazione dell'Ente svolge compiti di supporto alla rete scientifica. Art.34 (Uffici della direzione generale)
1. La Direzione generale costituisce centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. 2. Gli uffici della Direzione generale, istituti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera h), svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue attivita'. 3. Essi sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali. 4. Gli uffici della Direzione generale sono centri di responsabilita', all'interno del centro di responsabilita' costituito dalla Direzione generale, ai sensi del regolamento di contabilita'. Art.35 (Uffici delle direzioni centrali)
1. Alle direzioni centrali e' affidata la gestione dei servizi generali. Le direzioni centrali sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unita' decentrate amministrative e di supporto . 2. La Direzione centrale "supporto alla gestione delle risorse" svolge attivita' tecnico-amministrative nell'ambito delle seguenti materie: a) strumenti per la gestione delle risorse finanziarie dell'Ente e relativa attivita' operativa anche attraverso la costituzione di unita' decentrate; b) sviluppo organizzativo, ivi inclusa la definizione di metodologie orientate alla promozione della carriera dei ricercatori e al loro sviluppo professionale; c) predisposizione di modalita' e procedure per la realizzazione di attivita' post lauream rivolte all'esterno; d) predisposizione di modalita' e procedure nonche' attivita' operativa di carattere generale in materia di gestione del personale e rapporti con i sindacati in attuazione del contratto di lavoro; e) ufficio legale. 3. La Direzione centrale "supporto alla programmazione e alle infrastrutture" svolge attivita' tecnico - amministrative nelle seguenti materie: a) predisposizione di modalita' e procedure relative ai rapporti tra dipartimenti, istituti e amministrazione dell'Ente; b) gestione e sviluppo del patrimonio immobiliare e relative infrastrutture; c) realizzazione di grandi infrastrutture o grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche ed esercizio della gestione, come attivita' di servizio, nei casi in cui tale attivita' non venga assegnata ad uno specifico istituto; d) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione, gestione dei sistemi informatici e ufficio di statistica; e) servizi generali della sede centrale; f) gestione del servizio di sicurezza e supporto ai direttori delle strutture scientifiche o ai dirigenti degli uffici amministrativi per gli adempimenti inerenti la prevenzione e la protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro; g) servizi di documentazione; h) normazione e certificazione. 4. Ciascuna delle direzioni centrali costituisce centro di responsabilita' ai sensi del regolamento di contabilita'. 5. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale, istituiti dal direttore generale su proposta del dirigente generale responsabile della Direzione centrale interessata, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Gli uffici interni delle direzioni centrali sono centri di responsabilita' all'interno del centro di responsabilita' costituito della Direzione centrale di appartenenza, ai sensi del regolamento di contabilita'. Art.36 (Aree di ricerca)
1. Nell'ambito della Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture possono essere costitute unita' decentrate denominate "aree di ricerca", con lo scopo di fornire agli istituti che sono localizzati in una medesima area geografica supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto delle esigenze di funzionalita' ed economicita' di gestione. 2. Le aree di ricerca, cui e' preposto un responsabile delegato con i compiti di supporto di cui al comma 1 e nominato dal direttore della direzione centrale "Supporto alla programmazione e alle infrastrutture", sono istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale sentiti gli istituti interessati. 3. L'atto istitutivo di ciascuna Area provvede alla individuazione dei servizi comuni e delle risorse economiche ed umane per la loro gestione. 4. Gli Istituti localizzati nell'Area possono tra loro concordare l'organizzazione di ulteriori servizi comuni stipulando apposite convenzioni nell'ambito del Comitato degli utenti di cui all'articolo 37. 5. Le attivita' dell'area possono essere integrate con quelle di altri Enti e istituzioni, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, sulla base di appositi accordi. Art.37 (Comitato degli utenti)
1. Il Comitato degli utenti dell'Area e' composto dai Direttori degli Istituti localizzati nell'Area o un loro delegato e, nei limiti precisati dalle Convenzioni, da soggetti pubblici o privati che utilizzino i servizi dell'Area. 2. Il Comitato degli utenti: a) formula proposte ai direttori di dipartimento e al direttore generale per favorire l'erogazione di servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione a favore di terzi; b) formula proposte e pareri al direttore della direzione centrale Supporto alla programmazione e alle infrastrutture sulle modalita' di gestione dei servizi comuni; c) formula proposte circa la gestione di servizi ulteriori sulla base di convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 dell'articolo 36; d) esprime annualmente una valutazione sulla qualita' dei servizi erogati dall'Area. 3. Il Comitato degli utenti e' convocato dal direttore della direzione centrale Supporto alla programmazione e alle infrastrutture. Art. 38 (Funzioni dei dirigenti)
1. Le direzioni centrali sono affidate alla responsabilita' di dirigenti generali che dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti preposti agli uffici interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 2. I dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale ed esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilita' di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonche' possono avere la responsabilita' di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR e' interessato.
PARTE II PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI
Titolo I Programmazione delle attivita' Art.39 (Principi generali della programmazione)
1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attivita', coerente con il programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui alla normativa vigente, e in armonia con le politiche e le azioni dell'Unione europea. 2. Il piano triennale del CNR ha carattere scorrevole in analogia con la struttura delle Legge finanziaria dello Stato ed e' aggiornato annualmente. 3. Le attivita' dell'Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare. 4. Nell'impiego delle risorse economiche il CNR assicura prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da organismi o organizzazioni internazionali, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e riserva ai dottorati di ricerca una frazione non inferiore al due percento della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, attribuita al CNR ai sensi della normativa vigente. 5. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, l'Ente assicura risorse per la ricerca spontanea a tema libero e per lo sviluppo delle competenze dei ricercatori e tecnologi e per il loro arricchimento professionale.
Art.40 (Programmazione di lungo periodo) 1. Il Consiglio di amministrazione puo' stabilire, in coerenza con lo sviluppo delle normative vigenti, le modalita' e le procedure per l'introduzione di una programmazione di lungo periodo di indirizzo e orientamento dei piani triennali. Art.41 (Contenuti del Piano triennale del CNR)
1. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con i principi di cui all'articolo 39 e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. Nel piano triennale si forniscono, tra l'altro, elementi sui programmi, sugli obiettivi, sulle attivita' e sui risultati attesi attraverso accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o societa', costituzione di nuove imprese, partecipazione alla conduzione di centri di ricerca internazionali, nonche' attraverso attivita' di ricerca e di studio commissionate dall'Ente a soggetti esterni. 3. Nel piano triennale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto di riordino, saranno altresi' illustrate per il complesso delle attivita' svolte dall'Ente, le valenze, a carattere generale e ad impatto esterno sul sistema produttivo e sociale, trasversali rispetto alle aree tematiche. 4. Il piano triennale deve altresi' riportare il consuntivo dei risultati conseguiti nell'anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilita' degli obiettivi e la distribuzione delle risorse. 5. Per il primo anno del triennio sono forniti elementi piu' specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilita'. 6. Il piano triennale e' aggiornato almeno annualmente utilizzando le stesse procedure e modalita' previste per la sua formulazione a inizio anno. 7. Le informazioni specifiche relative all'anno in corso di cui al comma 5, sono aggiornate trimestralmente attraverso una nota integrativa predisposta dal direttore generale che illustra le risultanze dell'utilizzo del piano di gestione come modificato nel frattempo ai sensi del regolamento di contabilita'. Art.42 (Processo di programmazione)
1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano le risorse economiche strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione a linee tematiche di carattere strategico in coerenza con le macro aree dell'Ente, specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero e allo sviluppo delle competenze professionali e strumentali. 2. Il direttore del dipartimento formula le linee programmatiche del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale, articolandole in progetti relativi alle linee tematiche di carattere strategico e in progetti di sviluppo competenze; in particolare, anche attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle richieste di soggetti esterni pubblici e privati e piu' in generale le finalita' scientifiche ed economiche perseguite. 3. Gli istituti, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attivita' in corso e delle opportunita' di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e ad altri dipartimenti, proposte di attivita' di ricerca. Nella formulazione delle proposte dovranno essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo svolgimento delle attivita', ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in percentuale. 4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento e gli istituti vengono concordate le commesse affidate a ciascun istituto alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a cooperare nonche' dei possibili apporti esterni. Piu' specificamente si dovra' tenere conto dei seguenti elementi relativi alle attivita' degli istituti negli anni precedenti: a) produzione scientifica, risultati applicativi e di sviluppo tecnologico, partecipazione a programmi e progetti dei dipartimenti anche in collaborazione con universita' e altri soggetti pubblici e privati; b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione scientifica; c) capacita' di generare proposte di ricerca finanziate, inclusi i progetti di miglioramento delle conoscenze e delle attrezzature e infrastrutture; d) capacita' di gestire la mobilita' del personale di ricerca in entrata e in uscita, secondo le disposizioni del regolamento del personale, nonche' di attrarre ricercatori qualificati di diversa esperienza; e) capacita' di razionalizzare l'utilizzo di spazi e servizi generali contenendo i corrispondenti costi. 5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresi' l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate al direttore generale ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano. Il proponente un'attivita' di ricerca spontanea a tema libero che non sia stata accolta dall'Istituto di cui e' parte ha facolta' di sottoporla direttamente al Presidente che decide in merito acquisendo, se lo ritiene necessario, il parere del Consiglio scientifico generale. 6. Il Consiglio dei direttori di dipartimento verifica la congruenza delle proposte dei singoli dipartimenti, elabora ipotesi di programmi comuni a diversi dipartimenti e predispone una proposta coordinata relativa alle linee tematiche di carattere strategico e ai progetti di sviluppo competenze, che trasmette al direttore generale. 7. Il direttore generale integra la proposta predisposta dal Consiglio dei direttori di dipartimento e le proposte di ricerca spontanea a tema libero raccolte dagli istituti con le esigenze gestionali dell'Ente predisponendo una proposta preliminare di piano triennale per il Presidente, comprensiva degli elementi relativi al primo anno del triennio di cui al comma 5 dell'articolo 41. 8. Il Presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 7 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del Consiglio scientifico generale. 9. Il piano triennale deliberato dal Consiglio di amministrazione e' trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente. 10. Gli istituti, i dipartimenti e le unita' dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalita' previste dal regolamento di contabilita'. 11. A seguito dell'approvazione ministeriale del piano triennale il Consiglio di amministrazione delibera eventuali aggiustamenti sull'entita' delle risorse attribuite ai dipartimenti per la realizzazione delle attivita' di rispettiva competenza. Il direttore generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano di gestione. 12. Il Consiglio di amministrazione determina i tempi delle diverse fasi della procedura di programmazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di contabilita' dell'Ente.
Titolo II Gestione delle attivita'
Art. 43 (Attivita' dei ricercatori e tecnologi)
1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attivita' di ricerca spontanea a tema libero e partecipano nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, a progetti cui contribuisce l'istituto di appartenenza, sia di sviluppo competenze, sia di ricerca sviluppo e dimostrazione su tematiche a carattere strategico, in coerenza con il Programma nazionale della ricerca. 2. I ricercatori hanno facolta' di proposta per attivita' di ricerca relativamente sia allo sviluppo competenze sia a tematiche di carattere strategico, nonche' per iniziative di formazione in applicazione dell'articolo 46. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato fermo restando l'obbligo di svolgere le attivita' programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione e' stata effettuata. 4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione degli istituti, redigono annualmente una relazione sintetica sull'attivita' svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti. 5. Il direttore d'istituto, in apposita sezione della relazione annuale di autovalutazione, espone sinteticamente opportunita' ed esiti delle attivita' di cui al comma 1, acquisendo preventivamente il parere del Consiglio di istituto. Art. 44 (Gestione delle attivita' di ricerca per progetti e commesse)
1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il Consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento, che puo' delegare allo scopo il responsabile di progetto, le piu' efficaci modalita' per lo svolgimento delle attivita' la cui realizzazione e' affidata all'istituto stesso. 2. Le attivita' sono articolate in una o piu' commesse, individuando per ciascuna di esse obiettivi convenuti e risorse affidate, ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di commessa in applicazione dell'articolo 29. 3. La commessa potra', ove necessario, previa intesa tra il responsabile di progetto e il direttore di istituto cui essa e' stata affidata, essere distinta in piu' parti denominate moduli di attivita'. La gestione di ciascun modulo di attivita' e' affidata a un ricercatore o a un tecnologo sia dell'istituto stesso sia di altro istituto previo accordo con il direttore di quest'ultimo. Il ricercatore o tecnologo che gestisce un modulo di attivita' agisce su mandato del responsabile di commessa. Tale mandato, se il responsabile di commessa e il titolare di modulo di attivita' sono collocati in istituti diversi, e' conferito con l'approvazione di entrambi i direttori di istituto. 4. Il dipartimento puo' procedere ad una modifica delle commesse che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto. 5. ln sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto e' tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le somme non utilizzate. 6. Il Consiglio di amministrazione individua, su proposta del Consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali progetti di ricerca comuni a piu' dipartimenti. Art. 45 (Promozione, coordinamento e gestione delle attivita' di consulenza e servizi)
1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attivita' di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonche' di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalita' definite ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera v). 2. Gli istituti gestiscono le attivita' di cui al comma 1. Art.46 (Formazione del personale)
1. Nell'ambito delle attivita' formative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) prevista per l'intero personale, ogni dipartimento propone annualmente al Consiglio di amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla direzione supporto alla gestione delle risorse. 2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al dipartimento. 3. Le attivita' di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli istituti per la loro prosecuzione ed eventuale integrazione. Art.47 (Borse di studio, assegni e dottorati di ricerca)
1. Sulla base del piano triennale, il dipartimento assegna agli istituti le risorse necessarie per la concessione delle borse di studio, per la realizzazione di dottorati di ricerca e per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 3. Ai dottorati di ricerca realizzati sulla base di apposite convenzioni con le universita' anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) del decreto di riordino e' riservato, in applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera n) del medesimo decreto, il due percento delle risorse finanziarie provenienti dal fondo ordinario ripartite tra i Dipartimenti. 4. Gli assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca hanno durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni. 5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalita' e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo. 6. II Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalita' e criteri per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli rilasciati dal CNR con il titolo di dottore di ricerca in base all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n.382. Art.48 (Valorizzazione e trasferimento dei risultati dell'attivita' scientifica)
1. I dipartimenti e gli istituti anche in collaborazione con le funzioni centrali svolgono attivita' di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza. 2. I dipartimenti, a tal fine, svolgono, su indicazione del Consiglio di amministrazione, attivita' specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nell'attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. 3. Azioni di trasferimento tecnologico possono essere svolte anche da singoli ricercatori o tecnologi che operano presso le aree di ricerca secondo modalita' definite dal Consiglio dei direttori di dipartimento. In questo ambito possono essere promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con imprese e con altri operatori pubblici o privati. 4. Le predette attivita' si svolgono secondo le modalita' approvate dal Consiglio di amministrazione. Art. 49 (Collaborazioni con altri soggetti)
1. Ferma restando la facolta' autonoma del Consiglio di amministrazione di commissionare, nel quadro della programmazione, attivita' di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p) , i rapporti di collaborazione nell'attivita' di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative. 2. Il Protocollo d'Intesa e' sottoscritto dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra CNR e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative e' di norma affidata ad un comitato di indirizzo dove sono rappresentate le parti del Protocollo d'Intesa. 3. L'Accordo quadro e' sottoscritto dal Presidente su proposta del direttore del dipartimento o di una direzione centrale. L'accordo quadro definisce aree progettuali e modalita' di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 4. La gestione congiunta delle attivita' e' di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti dell'Accordo quadro. 4. La Convenzione operativa disciplina singole linee di attivita'. La stipula delle convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti: a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione l'istituto procede alla sottoscrizione e ne da' comunicazione al dipartimento, mentre il dipartimento ne da' comunicazione al Presidente; b) qualora la collaborazione consenta l'acquisizione di risorse non previste negli strumenti di programmazione ma comunque abbia contenuti programmatici con essa coerenti, il dipartimento procede su proposta di uno o piu' istituti alla sottoscrizione previa autorizzazione del Presidente; c) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione, gli istituti e il dipartimento presentano, rispettivamente, al dipartimento e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale. 5. Per le associazioni temporanee di impresa si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative. 6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione dei ricavi, delle attivita' svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento del personale e devono indicare le modalita' per assicurare l'espletamento delle attivita' del CNR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 1 del decreto di riordino, e in particolare le attivita' in collaborazione con universita', imprese e altri soggetti pubblici e privati. 7. Gli importi di contratti relativi a grandi investimenti e commesse rilevanti, al di sopra dei quali la competenza per iniziative non gia' inserite nel Piano Triennale e' riservata al Consiglio di amministrazione, sono fissati dal Consiglio di amministrazione con delibera quadro e aggiornati periodicamente se necessario. Art. 50 (Consorzi, fondazioni e societa)
1. La costituzione di consorzi, fondazioni, societa', o gruppi europei di interesse economico, nonche' la partecipazione ad essi, e' proposta dai dipartimenti interessati al Presidente per una decisione del Consiglio di amministrazione in merito. Gli istituti hanno al riguardo facolta' di iniziativa verso i dipartimenti. 2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi: a) compatibilita' con le finalita' istituzionali dell'Ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse economiche e di personale proprio impiegato; b) valutazione degli strumenti statutari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalita' istituzionali; c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri; d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalita' analoghe o comunque connesse. 3. Il Consiglio di amministrazione, previo espletamento delle procedure previste dall'articolo 18 comma 1 lettera b), del decreto di riordino, e delle procedure previste per l'attuazione del comma 1 lettera c) del medesimo articolo, a seconda dei casi, provvede con propria deliberazione a specificare le modalita' di utilizzo delle risorse e degli strumenti societari di cui al comma 2, nonche' la destinazione degli eventuali utili. La costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino e' effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) gli interessi dei dipendenti del CNR sono tutelati qualora compatibili con l'interesse del CNR; b) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprieta' intellettuale e' autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico del CNR; c) le modalita' attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attivita' cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria delibera a determinare le modalita' attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente comma.
Titolo III Consuntivazione delle attivita'
Art.51 (Relazioni consuntive sull'attivita' delle strutture della rete scientifica)
1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attivita' di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti. 2. I dipartimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli istituti o da altri soggetti che hanno partecipato al programma, elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari organi esecutori interni e esterni. 3. La relazione dei dipartimenti, al fine della successiva presentazione al Consiglio di amministrazione, viene trasmessa al direttore generale. 4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al Presidente. 5. Il Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, presenta al Consiglio di amministrazione, per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, insieme con la relazione del Comitato di valutazione, di cui all'articolo 7 comma 4. La relazione annuale e' inviata al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Art.52 (Rapporto annuale sull'attivita' del CNR)
1. Successivamente alla verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, il Presidente del CNR, avvalendosi del supporto degli uffici e del parere del Consiglio scientifico generale, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attivita' del CNR che e' inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Il rapporto evidenzia i risultati piu' significativi sul piano sia scientifico sia strategico conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze scientifiche interne all'Ente con indicazioni relative all'impatto sul sistema di ricerca e piu' in generale sul sistema economico e sociale. 3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno una Conferenza generale sul ruolo del CNR nel sistema scientifico nazionale, allo scopo di favorire la partecipazione della Comunita' scientifica interna all'approfondimento della conoscenza dei risultati conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attivita' e alla definizione dei nuovi programmi. PARTE III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.53 (Disposizioni generali)
1. Qualora le disposizioni prevedano l'acquisizione di un parere, nelle more della costituzione degli organi e degli organismi cui il presente regolamento attribuisce il parere medesimo, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed i direttori di dipartimento e di istituto possono operare senza l'acquisizione dello stesso. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento i consigli scientifici di istituto decadono. I comitati di istituto svolgono le funzioni attribuite dal presente regolamento ai consigli di istituto fino alla costituzione di questi ultimi. 3. Il Consiglio scientifico generale e' nominato entro il 31 dicembre 2005. Art.54 (Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR)
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalita' e procedure operative per la gestione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM). 2. Nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento, ed in particolare degli articoli 30 e 33, che consentono di assicurare l'autonomia gestionale delle strutture interne degli Enti che confluiscono nel CNR, nonche' di quelle previste dal regolamento del personale, e in particolare il comma 2 dell'articolo 4 e l'articolo 17, che assicurano la salvaguardia della specificita' del rapporto di lavoro e della presente parte del regolamento, che disciplina la fase transitoria, il Consiglio di amministrazione curera' che la riorganizzazione della rete scientifica avvenga assicurando agli enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto di riordino. In particolare saranno salvaguardate: a) le collaborazioni con le universita', attraverso la conferma e l'estensione dell'istituto dell'associatura ivi inclusa la possibilita' di rivestire il ruolo di responsabile di commessa, e con la stipula di accordi quadro con Consorzi interuniversitari istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980, n.382; b) le collaborazioni con le imprese attraverso le deliberazioni del Consiglio di amministrazione adottate in base all'articolo 50 del presente regolamento. 3. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione costituisce, presso le direzioni centrali competenti, uffici speciali e temporanei per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche dei regolamenti previgenti degli enti accorpati che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per la gestione della fase transitoria. Art.55 (Individuazione delle macro aree)
1. Le macro aree di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino sono cosi' individuate:
1. Terra e ambiente 2. Energia e trasporti 3. Agroalimentare 4. Medicina 5. Scienze della vita 6. Progettazione molecolare 7. Materiali e dispositivi 8. Sistemi di produzione 9. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 10. Identita' culturale 11. Patrimonio culturale 2. Le macro aree di cui al comma 1 possono essere nuovamente individuate in applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino in base all'articolo 14 del presente regolamento. Art.56 (Disposizioni transitorie per la prima istituzione dei dipartimenti ed il riordino delle strutture scientifiche)
1. Il Consiglio di amministrazione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento, provvede contestualmente alla istituzione dei dipartimenti e agli adempimenti di cui all'articolo 16 sulla base delle proposte formulate dal Presidente. Il Presidente per le attivita' istruttorie puo' avvalersi dei risultati del lavoro di Commissioni di studio per l'attivazione dei dipartimenti quali quelle nominate con Provvedimento ordinamentale n.16630 del 17 settembre 2004. 2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, sono nominati i direttori dei dipartimenti ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento. 3. Il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 propone la conferma, la soppressione, l'accorpamento o l'eventuale istituzione di nuovi istituti, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 25. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione ed avvia le procedure per la nomina dei direttori. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 28 comma 6 non si applicano ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che abbiano fruito della deroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti, adottato con Decreto del Presidente del CNR n. 15446 del 14 gennaio 2000, imo al termine del loro mandato. 5. Entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento il Consiglio di amministrazione procedera', anche attraverso l'analisi delle relazioni previste dal presente regolamento, ad una valutazione delle attivita' svolte dai dipartimenti e dagli istituti al fine di adottare eventuali interventi di riorganizzazione, in attuazione dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto di riordino. Ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, potra' conferire una proroga del mandato con termine al completamento del processo di riorganizzazione. 6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche previgenti che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per gestire le sezioni territorialmente distinte in attesa che siano perfezionate le necessarie deleghe tra cui quelle previste dall'articolo 26 comma 1 lettera f). Art.57 (Revisione della normativa operativa e delle funzioni amministrative)
1. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione individua le disposizioni specifiche a carattere operativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e in attesa della sua completa attuazione, restano in vigore temporaneamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. 2. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione disciplina, in relazione con le dinamiche del riassetto organizzativo dell'amministrazione e della rete scientifica, la progressiva attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni relative all'amministrazione e alla gestione. Nel frattempo l'amministrazione continua a svolgere le sue funzioni secondo l'attuale attribuzione di competenze. 3. Al fine di soddisfare le esigenze del nuovo assetto organizzativo degli uffici dell'amministrazione anche in relazione agli atti di gestione da affidare ai dipartimenti ed agli istituti, il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione di un piano di ridefinizione degli uffici e delle relative assegnazioni di personale. 4. Il Consiglio di amministrazione procede altresi' all'identificazione delle posizioni dirigenziali. 5. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, di direzione di istituti e di programmi nazionali e internazionali di ricerca, per i quali non sia stata indicata una durata all'atto del conferimento, nonche' gli incarichi di reggenza di carattere temporaneo il cui termine non sia direttamente determinato cessano decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento salvo che ciascuno di essi non sia esplicitamente confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art.58 (Trasformazione delle aree di ricerca)
1. Le aree di ricerca esistenti sono sottoposte a revisione. 2. Con propria delibera il Consiglio di amministrazione provvede caso per caso a dettare disposizioni per la trasformazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La delibera definira' le modalita' per la revisione degli strumenti convenzionali e l'attribuzione alle strutture scientifiche che insistono nell'area delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie ad assicurare continuita' e funzionalita' delle infrastrutture in base alle esigenze scientifiche rilevate. 3. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 2 le aree operano sulla base della disciplina previgente, restano in vigore le convenzioni in essere e continuano ad operare gli organi in base ad esse costituiti ferma restando la liberta' delle strutture scientifiche che insistono sull'area di scegliere gli strumenti piu' adeguati per la gestione delle parti comuni e di eventuali servizi comuni. Art.59 (Gestione dei Progetti finalizzati e strategici)
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei Progetti finalizzati e dei Progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attivita' di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente delibera la trasformazione di Programmi nazionali ed internazionali di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more dell'adozione della delibera i suddetti progetti continuano ad operare in base alla normativa previgente. Art.60 (Abrogazioni)
1. Salvo quanto previsto dalla Parte III, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare i seguenti decreti del Presidente del CNR: n. 15447 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15446 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15451 del 14 gennaio 2000, Regolamento della presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; n. 15452 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15449 del 14 gennaio 2000, Regolamento di disciplina delle attivita' di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |