Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 marzo 2005 |
Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11 novembre 2004; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 8-ter dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente: «8-ter. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo: a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.». |
| Art. 2. 1. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti: «8-quater. In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantita' massime di residui specificate nell'allegato stesso. 8-quinquies. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza. 8-sexies. Le quantita' di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.». |
| Art. 3. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia». |
| Art. 4. 1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 1-ter, e' aggiunto il seguente: «1-quater. E' vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-ter e 8-quater a decorrere dal 6 marzo 2005.». |
| Art. 5. 1. L'allegato I al presente decreto e' aggiunto quale allegato IX al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. 2. L'allegato II al presente decreto e' aggiunto quale allegato X al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 14 marzo 2005 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 260 |
| ----> Vedere Allegato a pag. 10 della G.U. <---- |
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