Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 16 maggio 2005
Modalita' e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonche' degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1. Comunicazione da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verificazione periodica abilitati.
1.1. I fabbricanti e i laboratori di verificazione periodica abilitati ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse.
2. Modalita' di trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria.
2.1. I soggetti effettuano, per via telematica, le comunicazioni di cui al punto 1:
a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
2.2. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche (All. 1) per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.
2.3. I soggetti obbligati utilizzano i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la conformita' dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte in formato compresso.
3. Ricevute.
3.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.
3.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
3.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
3.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, di cui al punto 3.2;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3.;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.
3.5 Il motivo dello scarto e' comunicato, per via telematica, all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale e' tenuto a ripetere la trasmissione nei termini, una volta rimosso il motivo dello scarto.
3.6 La trasmissione si considera tempestiva, qualora venga nuovamente e correttamente effettuata entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuto scarto a ridosso del termine di scadenza.
4.Termini della trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria.
4.1 La trasmissione delle comunicazioni di cui al punto 1 deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare. Qualora detto termine cada di sabato o in corrispondenza di un giorno festivo, esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
5. Disposizioni transitorie
5.1 I dati relativi alle verifiche effettuate dal 20 aprile 2004 al 31 dicembre 2004 devono essere trasmessi entro il 20 dicembre 2005.
5.2 I dati relativi al primo e al secondo trimestre 2005 devono essere trasmessi entro il 20 settembre 2005. Motivazioni.
Con il presente provvedimento si da attuazione a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, punti 6.4, 10.1 e 11.1.2 modificativo dell'articolo 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983. Riferimenti normativi dell'atto.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;
decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;
Disposizioni relative alla trasmissione telematica:
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2001;
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 68; articolo 73);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, commi 1 e 4).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 
Allegato 1

Specifiche tecniche per le Comunicazioni all'Anagrafe tributaria -
Misuratori fiscali

----> Vedere Allegato da pag. 20 a pag. 23 della G.U. <----
 
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