Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 maggio 2005
Modifiche all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2005, concernente «Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Anni 2005-2007».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 60.000 abitanti;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha confermato per il triennio 2003-2005 la validita' delle disposizioni di cui al citato art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che conferma fino al 2007 le disposizioni di cui all'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, con il quale sono stati individuati per gli anni 2005-2007 i limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 20, della legge n. 311 del 2004;
Considerato che per quanto riguarda i limiti di giacenza individuati per le regioni a statuto speciale e le province autonome e per le province e i comuni agli articoli, rispettivamente, 1 e 2 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, le assegnazioni di competenza a cui commisurare detti limiti sono state riferite, per mero errore materiale, all'anno 2004 anziche' all'anno 2005;
Ritenuta la necessita' di provvedere alle necessarie rettifiche;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 29 marzo 2005, concernente «Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'art. 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-2007», sono apportate le seguenti modifiche:
all'art. 1, comma 1, secondo periodo, e all'art. 2, comma 1, le parole: «da attribuire per l'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «da attribuire per l'anno 2005».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2005
Il Ministro: Siniscalco
 
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