Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n. 93 |
Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'articolo 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999, recante regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257; Considerata la necessita' di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute; Sentito il Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004; Tenuto conto della necessita' di adeguarsi alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle relative alla disciplina cui assoggettare il comando del personale di altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri, in ragione della specificita' della struttura presso cui detto comando e' disposto; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Abbreviazioni 1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono: a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, cosi' come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148; b) materiali: ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge; c) elenco: all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge; d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge; e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento; f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge; g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento». - La legge 17 giugno 2003, n. 148, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, reca:«Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185». - Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca: «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94.». - Il testo dell'art. 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999 (Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257, e' il seguente: «Art. 10 (Devoluzione di funzioni al Ministero degli affari esteri). - 1. (Omissis); 2. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, di intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185». Nota all'art. 1: - Per il titolo della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota alle premesse. - Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione. «Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni». - Si riporta il testo degli articoli 2, e 311 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) anni da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare. 3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 e' approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento: a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2. 5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4. 6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge». «Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per le societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla, legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni». «Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. 2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato. 3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa. 4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. 5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. 6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresi' vietati: a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere; b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'art. 11 della Costituzione; c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea (UE); d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa; e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita' naturali. 7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. 8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione: a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di, polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, previa autorizzazione di cui all'art. 13; c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110; e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze annate e di polizia; b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali; c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335. 10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo. 11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' le armi corte da sparo purche' non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.». - Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera a), e dell'art. 11, comma 2, lettera b), della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;» «2. Nella domanda devono essere indicati: omissis; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;» - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13. 2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri. 3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri. 4. Il Comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti. 5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».
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| Art. 2. Comunicazioni, domande e documentazioni 1. Le comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 6, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio. 2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione. 3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea. |
| Art. 3. Pubblicita' e informazioni 1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge. |
| Art. 4. Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita' 1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161. 2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative. 3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego. 4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.
Nota all'art. 4: - Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca: «Norme relative al segreto militare.». Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 21 (Seminari soggiorni di studio e visite). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.».
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| Art. 5. Principi generali per le trattative contrattuali 1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale. 2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento. 3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono: a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi governi; b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente; c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema. 4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei Memoranda of Understanding (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. (Omissis). 2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. 3. (Omissis). 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.». Nota all'art. 5, comma 3, lettera c): - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 6. Trattative contrattuali 1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative; c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale; d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa; e) quantita' stimata o preventivata dei materiali, con relativa unita' di misura, e dei servizi, nonche' loro classifica di segretezza; f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito; h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza ed il relativo livello; i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente; l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare. 2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco. 3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. 4. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali. 5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine. 6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi congiunti intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). - 1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento. 2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la prosecuzione della trattativa. 3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale. 4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni: a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; b) di materiali gia' regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione; c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneita' e simili; d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni; e) di materiali di armamento a fini' di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del comitato di cui all'art. 7. 7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche' eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata. 7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.». «Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.». - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative). - 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.».
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| Art. 7. Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti e cessioni di licenze di produzione 1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge: a) estremi di iscrizione nel registro; b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente; c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione; d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito; e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto; f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione; g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione; h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge. 2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni. 3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. 4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri. 5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri ed inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda, redatta secondo le modalita' indicate dal Ministero degli esteri dovranno essere indicati anche i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) le societa' estere che partecipano al programma; c) descrizione del programma; d) Paesi partecipanti al programma. 6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 6 e' considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 2. Nella domanda devono essere indicati: a) tipo e quantita' del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono; b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonche' le condizioni per la disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza; c) l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c); e) l'identificazione del destinatario (autorita' governativa, ente pubblico o impresa autorizzata); f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprieta' e di brevetto e simili; g) eventuali impegni per compensazioni industriali; h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita. 3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi: a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti; b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana; c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorita' governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verra' riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte a tale compito. 4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato. 5. La documentazione di cui al presente articolo non e' richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e 5. 5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre; b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione; c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5.». - Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 6. - Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990, e il seguente: «Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.».
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| Art. 8. Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni 1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 9. Nulla-osta per prestazione di servizi 1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro; b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione; c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza; d) valore stimato o preventivo del contratto; e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario; f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per sicurezza e relativo livello; g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente. 2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1. 3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
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| Art. 10. Autorizzazioni all'importazione in casi particolari 1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive. 2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati: a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paese di residenza; b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi; c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione; d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione; e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione; f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda. 4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle gia' emanate nella vigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si intendono riferite al presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1. Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si veda le note alle premesse.
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| Art. 11. Autorizzazione per le operazioni previste dai programmi congiunti intergovernativi o industriali 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede ad individuare: a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge; b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa ove si tratti di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi. 3. L'individuazione dei programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti. 4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma congiunto intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge. 5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi congiunti industriali. I programmi congiunti intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovra' essere motivato L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del comitato di cui all'art. 7 per le operazioni: a) previste dall'art. 9, comma 4; b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'art. 9, comma 5. 3. Della autorizzazione va data notizia alle amministrazioni interessate. 4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa interessata potra' rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva]. 5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.». - Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto: a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; b) ad inviare entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 2. La proroga di ulteriori novanta giorni puo' essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine originario. 3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere dalle autorita' estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il comitato di cui all'art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il comitato di cui all'art. 7 non esprimera' parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione. 4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinche' il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione. 4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.».
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| Art. 12. Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese; b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente; c) modalita' di regolamento finanziario; d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi; e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore; f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge; g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie. 2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalita' stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati: a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta; b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate. 4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.
Note all'art. 12: - Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'art. 2, vanno notificati al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie. 3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.». - Per il testo degli articoli 9 e 13 della citata legge n. 185 del 1990 si veda, rispettivamente, la nota all'art. 6 e all'art. 11.
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| Art. 13. Comitato consultivo 1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresi' le modalita' di collegamento tra il predetto comitato e le unita' organizzative cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere. 2. Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13. 2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri. 3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo' avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del comitato stesso sentito il parere dei membri. 4. Il comitato e' validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti. 5. Il comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.».
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| Art. 14. Organizzazione 1. Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge. |
| Art. 15. Comunicazioni tra amministrazioni 1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa. 2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, dell'interno, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno, della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione. 4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonche' delle attivita' produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta. 5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero delle attivita' produttive delle autorizzazioni rilasciate. 6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonche' quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge. 7. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 11. - Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. (Omissis). 2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate nel comitato di cui all'art. 7.» - Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente: «Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse. 2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1. 3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovra' contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto. 3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1.».
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| Art. 16. Conferenze di servizi e accordi 1. Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attivita' produttive e l'Agenzia delle dogane, nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare: a) la costituzione di un sistema informativo; b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni; c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri. 3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso. 4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento. 5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: «Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti. 3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale. 5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).».
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| Art. 17. Personale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni. 2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni. 3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, e', a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.
Nota all'art. 17: - Per il testo dell'art. 30 della citata legge n. 185 del 1990 si vedano le note alle premesse.
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| Art. 18. Abrogazione 1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999, il quale e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 gennaio 2005 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 138 |
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