Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2005, n. 93
Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
Vista la legge 17 giugno 2003, n. 148, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto l'articolo 10, comma 2, della delibera del CIPE 6 agosto 1999, recante regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257;
Considerata la necessita' di emanare un nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge medesima, che tenga conto delle varie modifiche normative nel tempo intervenute;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 giugno 2004;
Tenuto conto della necessita' di adeguarsi alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere medesimo, ad eccezione di quelle relative alla disciplina cui assoggettare il comando del personale di altre amministrazioni presso il Ministero degli affari esteri, in ragione della specificita' della struttura presso cui detto comando e' disposto;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Abbreviazioni
1. Nel presente regolamento le seguenti denominazioni abbreviate corrispondono:
a) legge: alla legge 9 luglio 1990, n. 185, cosi' come modificata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148;
b) materiali: ai materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge;
c) elenco: all'elenco dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge;
d) registro: al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge;
e) operatore ed operatori: ai soggetti interessati a ottenere o che abbiano ottenuto il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta di cui alla legge, nonche' ai richiedenti le transazioni bancarie di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
f) operazione ed operazioni: a esportazione ed importazione, definitiva o temporanea; transito; cessione di licenze di produzione, concessione di licenze di fabbricazione e trasformazione o adattamento di materiali e mezzi di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge; prestazione di servizi di cui all'articolo 2, comma 6, all'articolo 9, comma 5, lettera a), e all'articolo 11, comma 2, lettera b), della legge;
g) comitato: al comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, reca: «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento».
- La legge 17 giugno 2003, n. 148, reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di
Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure
per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a
Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge
9 luglio 1990, n. 185».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 settembre 1999, n. 448, reca:«Nuovo regolamento di
esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185».
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, reca:
«Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e riordino delle competenze
del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94.».
- Il testo dell'art. 10, comma 2, della delibera del
CIPE 6 agosto 1999 (Regolamento concernente il riordino
delle competenze del CIPE), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 novembre 1999, n. 257, e' il seguente:
«Art. 10 (Devoluzione di funzioni al Ministero degli
affari esteri). - 1. (Omissis);
2. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, di
intesa con i Ministeri della difesa, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e
con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le
politiche degli scambi nel settore della difesa e delle
direttive generali per l'esportazione e l'importazione di
materiale di armamento, ai sensi dell'art. 6 della legge
9 luglio 1990, n. 185».
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della citata legge n. 185 del 1990 si
veda la nota alle premesse.
- Il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 29 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sara' emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme
di esecuzione.
«Art. 30 (Distacco di personale). - 1. Per lo
svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla presente legge, nel
regolamento d'esecuzione di cui all'art. 29 saranno
emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di
personale di altre amministrazioni».
- Si riporta il testo degli articoli 2, e 311 della
citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali
che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per
un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono
classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) anni da fuoco automatiche e relativo
munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e
relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso
militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi
equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di
quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e
fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente
costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature
costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti
per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
nelle categorie di cui al comma 2 e' approvato con decreto
del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni
statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'individuazione di nuove categorie e
l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate,
avuto riguardo alla evoluzione della produzione
industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi
internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di
ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui
al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e
transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
documentazione e d'informazione necessari alla
fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione
di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
purche' costituisca prosecuzione di un rapporto
legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge».
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Presso
il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
- Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel, settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiale di armamento, precisate e
suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione
puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e
dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della
presente legge, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma
secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge
18 aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale,
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
che saranno prescritte con decreto del Ministro della
difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, devono essere presentate dalle
imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo della presente
legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei
poteri di rappresentanza ai fini della presente legge,
purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresi' iscritti al registro
nazionale i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro
nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di
specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati
dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare
al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il
trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la
trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e
non iscrivibilita' stabilite dalla, legge 31 maggio 1965,
n. 575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982,
n. 646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente
riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge
25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai
precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o
la cancellazione dal registro nazionale, disposta con
decreto del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei
limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di
validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove
autorizzazioni».
«Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione,
l'importazione e il transito di materiale di armamento
nonche' la cessione delle relative licenze di produzione
devono essere conformi alla politica estera e di difesa
dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo
Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana
che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei
materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la
cessione delle relative licenze di produzione, sono
soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare
la graduale differenziazione produttiva e la conversione a
fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione e transito sono
consentite solo se effettuate con governi esteri o con
imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.
5. L'esportazione ed il transito di materiali di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la
Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e
con i fondamentali interessi della sicurezza dello
Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento
di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando manchino
adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di
armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in
contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle
Nazioni unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle
Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i
principi dell'art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni unite o dell'Unione europea
(UE);
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
difesa del paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli
aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita'
naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche
e nucleari, nonche' la ricerca preordinata alla loro
produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il
divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie
specificamente progettate per la costruzione delle suddette
armi nonche' a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e
della biosfera a fini militari.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per
la realizzazione dei programmi di armamento ed
equipaggiamento delle forze armate e di, polizia, che
possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3,
previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da
soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di
cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione
all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste
dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da
imprese straniere per la partecipazione a fiere
campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a
seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
o per conto dell'amministrazione dello Stato per la
realizzazione di propri programmi di armamento ed
equipaggiamento delle forze annate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a
Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi
internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di
equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati,
secondo la definizione della Convenzione sullo statuto
delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a
qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre
1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9,
lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al
comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della
presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi
luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'
le armi corte da sparo purche' non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare.».
- Il testo dell'art. 9, comma 5, lettera a), e
dell'art. 11, comma 2, lettera b), della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la
manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di
contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche
previsioni non erano contenute o siano scadute;»
«2. Nella domanda devono essere indicati:
omissis;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei
termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
contratto medesimo, nonche' le condizioni per la
disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
di servizi di manutenzione o per la cessione di altri
servizi di assistenza;»
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali
di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro
degli affari esteri ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e
del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e
dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i
supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
segretario sono assolte da un funzionario del Ministero
degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di
due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo'
avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
designati di volta in volta dal presidente del Comitato
stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato e' validamente costituito con la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i
componenti possono essere confermati per una volta sola.».



 
Art. 2.
Comunicazioni, domande e documentazioni
1. Le comunicazioni e domande di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 6, all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, comma 2, e le dichiarazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore o da un suo delegato, la firma dei quali e' autenticata ai sensi di legge ovvero depositata presso l'ufficio competente e sono corredate delle certificazioni richieste, rilasciate in data non anteriore a tre mesi ovvero, quando la legislazione del Paese estero di rilascio preveda una maggiore durata di validita', non anteriore a sei mesi dalla loro presentazione. Alle comunicazioni e domande sottoscritte dal delegato e' allegata anche la delega, in originale o copia conforme, ove non sia depositata presso il predetto ufficio.
2. Le certificazioni rilasciate dalle autorita' governative del Paese destinatario di operazioni di esportazione e di transito, dalle quali risulti la qualita' di imprese autorizzate dal Governo dello stesso Paese a produrre e commercializzare materiali oggetto della disciplina della legge, devono essere legalizzate dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana territorialmente competente. Sono fatte salve le convenzioni internazionali sulla esenzione dalla legalizzazione.
3. I contratti e ogni altra documentazione in lingua straniera, ai fini delle autorizzazioni e nulla-osta di cui alla legge, sono presentati corredati di traduzione in lingua italiana; la traduzione e' asseverata nel caso il testo originale sia redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali della Comunita' europea.
 
Art. 3.
Pubblicita' e informazioni
1. Le direttive di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 10, commi 1 e 4, e all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le unita' organizzative responsabili del procedimento possono richiedere all'operatore ulteriori documentate informazioni su quanto attiene all'operazione in qualunque fase del procedimento per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta ed in riferimento ai principi della legge.
 
Art. 4.
Disposizioni inerenti alla sicurezza delle attivita'
1. Alle attivita' degli organi e degli uffici investiti di compiti attinenti l'attuazione della legge si applicano le vigenti disposizioni di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.
2. Per l'autorizzazione a seminari, soggiorni di studio e visite ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli organizzatori, salvo quanto disposto al comma 4, almeno trenta giorni prima, presentano domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorita' nazionale per la sicurezza, con le modalita' ed i contenuti definiti dalla stessa Autorita' e resi noti agli interessati secondo le vigenti normative.
3. Entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata, per il periodo e alle condizioni indicate nel relativo provvedimento, ovvero viene comunicato, con provvedimento motivato, il diniego.
4. Nel caso di visite contemplate da intese intergovernative, l'Autorita' di cui al comma 2 rilascia l'autorizzazione secondo modalita' e nei termini conformi a quanto previsto nelle medesime intese.



Nota all'art. 4:
- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:
«Norme relative al segreto militare.».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 21 (Seminari soggiorni di studio e visite). - 1.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa
interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio
e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che
abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da
classifica di segretezza.».



 
Art. 5.
Principi generali per le trattative contrattuali
1. Salve le condizioni o limitazioni che siano disposte per il rilascio di singole autorizzazioni e nulla-osta a trattative contrattuali, nel periodo compreso tra la data della comunicazione di inizio e i termini di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, della legge, e' vietata la comunicazione alle altre parti, con le quali si intende svolgere la trattativa contrattuale, di qualunque informazione classificata nonche', se l'operatore ne sia informato, delle informazioni in corso di classificazione o di interesse nazionale.
2. Sono considerate apposite intese intergovernative, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui e' esplicitamente contemplata la possibilita' che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento.
3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, devono:
a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure societa' private autorizzate dai rispettivi governi;
b) prevedere che i rispettivi governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente;
c) fare esplicito riferimento alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono all'allestimento finale del sistema.
4. In particolare, rientrano in questo tipo di intese quei Memoranda of Understanding (MoU) stipulati dal Ministero della difesa che contengono le suddette clausole.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 4, della citata legge
n. 185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
1. (Omissis).
2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
la prosecuzione della trattativa.
3. (Omissis).
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
operazioni di esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero
delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o
limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.».
Nota all'art. 5, comma 3, lettera c):
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 6.
Trattative contrattuali
1. Ogni comunicazione di inizio di trattative contrattuali riguardante le operazioni di cui all'articolo 9 della legge e' presentata dall'operatore contemporaneamente ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, con le modalita' indicate nei seguenti commi e secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, emanate di concerto con il Ministro della difesa. Nella comunicazione sono indicati i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo, alle trattative;
c) oggetto del contratto che si intende stipulare, con descrizione sintetica del tipo dei materiali oggetto delle trattative e delle loro caratteristiche, in riferimento alla lista di cui all'articolo 18 della legge od eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge stessa, e alla voce doganale;
d) valore stimato o preventivato dell'oggetto della trattativa;
e) quantita' stimata o preventivata dei materiali, con relativa unita' di misura, e dei servizi, nonche' loro classifica di segretezza;
f) Paesi di destinazione e di utilizzazione finale se diversi dal destinatario in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
g) imprese di destinazione intermedia e finale in caso di esportazione, di provenienza in caso di importazione, di provenienza e di destinazione in caso di transito;
h) gli estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per la sicurezza ed il relativo livello;
i) per operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, ad esclusione della lettera e) del medesimo comma, estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente;
l) gli estremi del bando della gara cui l'operatore intenda eventualmente partecipare.
2. Per le operazioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a), della legge, si intendono incluse quelle operazioni che prevedono l'esportazione di attrezzature per la riparazione e la manutenzione da effettuarsi in loco.
3. Nei casi in cui i Ministri degli affari esteri e della difesa intendano avvalersi del comitato ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge, il relativo parere e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta.
4. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge, l'operatore comunica, con le stesse modalita' di cui al comma 1, ogni variazione dei dati dichiarati nella comunicazione di inizio di trattative contrattuali.
5. Se le variazioni di dati di cui al comma 4 riguardano elementi essenziali delle trattative cui si riferiscono, la comunicazione dell'operatore apre un nuovo procedimento. In tale caso, il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa, secondo le rispettive competenze, ne informano l'operatore interessato entro quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, dalla quale decorrono i termini del nuovo procedimento. Se la variazione riguarda dati non essenziali, le predette amministrazioni, secondo le rispettive competenze, possono darne comunicazione all'operatore prima del suddetto termine.
6. Al procedimento per il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 della legge, che ha inizio con la domanda presentata dall'operatore, si applicano le disposizioni che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione stessa.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi congiunti intergovernativi sottoposti alle procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 9 e 18 della
citata legge n. 185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro
della difesa l'inizio di trattative contrattuali per
l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale
d'armamento.
2. Entro sessanta giorni il Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare
la prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o
limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei
principi della presente legge e degli indirizzi di cui
all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
operazioni di esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero
delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
difesa che, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o
limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la
manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di
contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche
previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali gia' regolarmente esportati e che
debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente,
anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche
esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori
per difetti, inidoneita' e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea
esportazione o importazione per installazione, messa a
punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
importazione od esportazione, ma senza che gli atti
relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini' di esibizioni,
mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e
descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto
per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di
campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove
di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
comitato di cui all'art. 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche'
eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere
motivati e comunicati all'impresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».
«Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese
esportatrici dei materiali di armamento indicati nella
presente legge, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 3,
sono tenute a depositare presso la commissione di cui
all'art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di
esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente
apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero
sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri, gli
eventuali aggiornamenti della lista.».
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 10 (Effetti e durata dell'autorizzazione alle
trattative). - 1. L'autorizzazione ad iniziare le
trattative contrattuali di cui all'art. 9 non conferisce
all'impresa il diritto di ottenere le successive
autorizzazioni di cui all'art. 13 e puo' essere soggetta a
limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle
trattative.
2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca
ai sensi del successivo art. 15.».



 
Art. 7.
Autorizzazione alle esportazioni, importazioni transiti
e cessioni di licenze di produzione
1. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 11 della legge, e' presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri che provvede di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta ovvero a comunicarne, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte dell'amministrazione ricevente sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda sono indicati i seguenti dati, oltre a quelli di cui all'articolo 11, comma 2, della legge:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) tipo di materiali oggetto dell'operazione con estremi di riferimento da lista di cui all'articolo 18 della legge ed eventualmente all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge ed alla voce doganale corrispondente;
c) classifica di segretezza del materiale o dell'oggetto dell'operazione;
d) Paesi di provenienza per operazioni di importazione e di transito;
e) soggetti intermediari commerciali citati nel contratto;
f) modalita' di regolamento finanziario delle prestazioni comprese nell'operazione;
g) dogane interessate dall'esecuzione, anche frazionata, dell'operazione;
h) nei casi dubbi, a richiesta dell'operatore, il Ministero degli affari esteri comunica se accludere il certificato di importazione o il certificato di uso finale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge.
2. L'obbligo di accludere alla domanda di cui al comma 1 copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla-osta e' adempiuto dall'operatore presentando copia della comunicazione di inizio di trattative e, ove emanato, del provvedimento che abbia posto condizioni e limitazioni.
3. Nel caso le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, siano rilasciate previo parere del comitato, esso e' reso entro quindici giorni dalla data della richiesta. Ove il comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell'affare, il termine e' prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta.
4. Per l'autorizzazione o il diniego della proroga dei termini di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, si provvede entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda, presentata dall'operatore al Ministero degli affari esteri.
5. La domanda per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 11, comma 5-bis, della legge, e' presentata al Ministero degli affari esteri ed inviata per conoscenza, a cura dell'operatore, al Ministero della difesa. Il Ministero degli affari esteri provvede, di norma entro il termine di sessanta giorni a rilasciare l'autorizzazione richiesta o a comunicare, con provvedimento motivato, il diniego. Il decorso del termine resta sospeso in caso di richiesta di documentazione o notizie integrative da parte del Ministero degli affari esteri sino all'acquisizione della stessa. Nella domanda, redatta secondo le modalita' indicate dal Ministero degli esteri dovranno essere indicati anche i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) le societa' estere che partecipano al programma;
c) descrizione del programma;
d) Paesi partecipanti al programma.
6. In caso di rilascio di licenza globale di progetto l'autorizzazione alle trattative contrattuali di cui all'articolo 6 e' considerata decaduta dalla data di notifica all'operatore del provvedimento di rilascio della licenza globale di progetto.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 11 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i
materiali assoggettati alle disposizioni della presente
legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione,
l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve
essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne
da' notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale
domanda dovra' essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantita' del materiale di armamento,
oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio
dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati
ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei
termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
contratto medesimo, nonche' le condizioni per la
disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
di servizi di manutenzione o per la cessione di altri
servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di
intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli
articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale
ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di
destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3,
lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorita'
governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per
diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni
dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione
devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla
osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di
fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve
essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle
autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi
che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo
reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2)
per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale»
rilasciato dalle autorita' governative del Paese
destinatario, attestante che il materiale viene importato
per proprio uso e che non verra' riesportato senza la
preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane
accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e
5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di
cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i
programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere
indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con
indicazione del tipo di materiale di armamento che si
prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di
provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito
del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora
individuate, la loro identificazione successiva va
comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta
giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita'
governative, enti pubblici o privati autorizzati)
nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione
non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9,
commi 4 e 5.».
- Per il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185
del 1990, si veda la nota all'art. 6.
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge
n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 14, comma 1, della citata legge n.
185 del 1990, e il seguente:
«Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le
operazioni previste nella presente legge debbono essere
effettuate entro i termini indicati nelle relative
autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per
periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da
presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari
esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione
dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso
di licenza globale di progetto.».



 
Art. 8.
Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni
1. I procedimenti disciplinati agli articoli 6 e 7 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge
n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 9.
Nulla-osta per prestazione di servizi
1. Per le operazioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge, l'operatore presenta, secondo modalita' indicate con direttive del Ministro della difesa, apposita domanda, della quale invia contemporaneamente copia ai Ministri degli affari esteri e dell'interno, contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro;
b) denominazione ed indirizzo dei partecipanti, a qualunque titolo all'operazione;
c) tipo di servizi oggetto dell'operazione e modalita' di esecuzione, nonche' relativa classifica di segretezza;
d) valore stimato o preventivo del contratto;
e) Paese di destinazione dei servizi e di utilizzazione finale se diverso dal destinatario;
f) estremi della abilitazione societaria rilasciata dall'Autorita' nazionale per sicurezza e relativo livello;
g) estremi della precedente autorizzazione o documento doganale o altro equivalente.
2. Il nulla-osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, e' rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui al comma 1.
3. Quando vengono a cessare le condizioni per il rilascio, il nulla-osta e' soggetto a sospensione o revoca disposte dal Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 2, comma 6, della citata legge
n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 10.
Autorizzazioni all'importazione in casi particolari
1. Per le importazioni, definitive o temporanee, effettuate direttamente dall'amministrazione dello Stato o per conto di questa, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, alla dogana sara' presentata idonea documentazione direttamente dall'amministrazione che effettua o per conto della quale l'impresa effettua l'operazione. L'agenzia delle dogane, al fine di definire le informazioni essenziali all'immediata identificazione dell'operazione, provvede ad emanare, d'intesa con i Ministeri interessati, apposite direttive.
2. L'autorizzazione per le importazioni temporanee effettuate da imprese straniere di cui all'articolo 1, comma 8, lettera e), della legge, e' rilasciata dal Ministro dell'interno, su domanda delle imprese straniere presentata, tramite le amministrazioni o i soggetti pubblici e privati italiani interessati, allo stesso Ministero, inviata contemporaneamente in copia al Ministero della difesa e contenente i seguenti dati:
a) informazioni, requisiti e qualita' soggettive dell'impresa importatrice ed, in particolare, Paese di residenza;
b) tipo dei materiali con riferimento all'elenco e quantita' dei materiali stessi;
c) Paese di provenienza dei materiali oggetto dell'operazione;
d) destinatario e luogo di destinazione della temporanea importazione;
e) termini di inizio e di conclusione dell'operazione;
f) dogana di entrata e di uscita, con eventuali indicazioni relative all'itinerario e al vettore.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata di norma entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa domanda.
4. Ulteriori specifiche direttive inerenti la presentazione delle domande di cui al comma 2, sono emanate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa; quelle gia' emanate nella vigenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si intendono riferite al presente regolamento.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della
citata legge n. 185 del 1990, si veda la nota all'art. 1.
Nota all'art. 10:
- Per il titolo del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, si veda
le note alle premesse.



 
Art. 11.
Autorizzazione per le operazioni previste
dai programmi congiunti intergovernativi o industriali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'amministrazione dello Stato interessata e di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, e dell'interno, provvede ad individuare:
a) i programmi intergovernativi ai quali applicare le procedure previste dall'articolo 1, commi 8, lettera a), e 9, lettera a), della legge;
b) i programmi congiunti intergovernativi o industriali di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
2. L'amministrazione interessata per i programmi indicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, individua con proprio provvedimento, sentito il Ministero della difesa ove si tratti di altra amministrazione, gli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge, specificando i prodotti che gli stessi realizzano nell'ambito di detti programmi.
3. L'individuazione dei programmi congiunti intergovernativi, di cui alla lettera a) del comma 1, e' valida anche per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione definitiva dei materiali in essi previsti.
4. Il Ministero della difesa certifica l'appartenenza delle singole parti prodotte al programma congiunto intergovernativo o industriale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge.
5. Il riferimento alle operazioni effettuate in caso di licenza globale di progetto, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, deve intendersi rivolto ai soli programmi congiunti industriali. I programmi congiunti intergovernativi rientrano nelle operazioni effettuate per conto dello Stato.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1, commi 8, lettera a), e 9,
lettera a), della citata legge n. 185 del 1990, si veda la
nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli
affari esteri, sentito il comitato di cui all'art. 7,
autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze,
l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee,
ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la
cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei
Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione
dovra' essere motivato L'autorizzazione puo' assumere anche
la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo operatore, quando riguarda esportazioni,
importazioni o transiti di materiali di armamento da
effettuare nel quadro di programmi congiunti
intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo,
produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia
abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di esportazione di materiali di
armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
ispiratori della presente legge. Tali accordi devono
inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough
il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di
progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di
materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare
nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministro degli affari esteri senza il previo parere del
comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative
contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle
amministrazioni interessate.
4. [Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda di autorizzazione di cui all'art. 11, senza
che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o
comunicata al richiedente alcuna decisione, l'impresa
interessata potra' rivolgersi al CISD che procede alla
decisione definitiva].
5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il
Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli
elementi o la documentazione riscontrati carenti o
incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le
operazioni di esportazione di componenti specifici e parti
di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
governative del Paese primo importatore ad una propria
impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
proprio governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi
che non rilasciano un certificato di importazione, il
certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
- Il testo dell'art. 20, comma 1, della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1.
L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di
materiali di armamento e' tenuta, ad eccezione delle
operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso
di licenza globale di progetto:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli
affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle
operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro centottanta giorni dalla
conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al
Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica
ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di
destinazione finale ovvero la documentazione di presa in
consegna da parte dell'ente importatore, ovvero
documentazione equipollente rilasciata dall'autorita'
governativa locale.
2. La proroga di ulteriori novanta giorni puo' essere
concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere
del comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di
motivata e documentata richiesta dell'operatore, da
presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del
termine originario.
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari
l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere dalle
autorita' estere la documentazione di cui al comma 1,
lettera b), il comitato di cui all'art. 7 esprime parere in
ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il
comitato di cui all'art. 7 non esprimera' parere in merito
ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere
accordate proroghe all'autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della
documentazione di cui al comma 1 e sinche' il ritardo
perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma
3, non possono essere accordate proroghe alle
autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza
globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali
forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei
materiali stessi. Ai fini della presente legge tale
documentazione dovra' essere esibita su richiesta del
Ministero degli affari esteri.».



 
Art. 12.
Autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
1. Relativamente alle transazioni bancarie di cui all'articolo 27 della legge, gli operatori devono presentare agli istituti e alle aziende di credito ai quali richiedono la transazione, per ogni singolo contratto concernente le operazioni assoggettate alla disciplina della legge, una dichiarazione contenente i seguenti dati:
a) estremi di iscrizione nel registro per le imprese;
b) beni e servizi oggetto dell'operazione e importo corrispondente;
c) modalita' di regolamento finanziario;
d) Paese di destinazione e/o di provenienza di tali beni e servizi;
e) identita' dell'acquirente o fornitore, debitore o creditore;
f) estremi della corrispondente autorizzazione o nulla-osta di cui all'articolo 1, comma 8, e agli articoli 9 e 13 della legge;
g) natura e importo delle relative transazioni bancarie, anche accessorie.
2. Gli istituti e aziende di credito riceventi la dichiarazione di cui al comma 1, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo modalita' stabilite dal Ministro stesso, l'autorizzazione, trasmettendo la dichiarazione di cui al comma 1, integrata dei seguenti dati:
a) modalita' di esecuzione della transazione richiesta;
b) fase di esecuzione, parziale o conclusiva, dell'operazione cui e' riferita la transazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, emana il provvedimento di autorizzazione, nel quale possono essere stabiliti eventuali condizioni o limitazioni, ovvero nega l'autorizzazione allo svolgimento delle transazioni bancarie notificate.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3, sono soggette, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti, a sospensione o decadenza, disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al venir meno delle condizioni per il rilascio; l'istituto o azienda di credito che riceve la relativa comunicazione, ne informa immediatamente gli operatori.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ai Ministeri dai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione o il nulla-osta di cui al comma 1, i casi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27 della legge, con l'indicazione di eventuali condizioni o limitazioni, nonche' i casi di diniego.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 27 (Norme sull'attivita' bancaria). - 1. Tutte le
transazioni bancarie in materia di esportazione,
importazione e transito di materiali di armamento, come
definiti dall'art. 2, vanno notificati al Ministero del
tesoro.
2. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla
notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito
dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni
bancarie.
3. La relazione al Parlamento, di cui all'art. 5, deve
contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di
credito operanti nel territorio italiano nella materia
indicata nel comma 1.».
- Per il testo degli articoli 9 e 13 della citata legge
n. 185 del 1990 si veda, rispettivamente, la nota all'art.
6 e all'art. 11.



 
Art. 13.
Comitato consultivo
1. Il comitato di cui all'articolo 7 della legge, definisce le modalita' del proprio funzionamento interno secondo le direttive del Ministro degli affari esteri, il quale stabilisce altresi' le modalita' di collegamento tra il predetto comitato e le unita' organizzative cui e' demandata l'istruttoria dei procedimenti per i quali e' richiesto il suo parere.
2. Ai fini dell'attivita' del comitato, le unita' organizzative di cui al comma 1 verificano che la documentazione inerente a ciascuna operazione sia completa, con particolare riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi.



Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
il Ministero degli affari esteri il comitato consultivo per
l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali
di armamento. Detto comitato esprime pareri al Ministro
degli affari esteri ai fini del rilascio
dell'autorizzazione di cui al successivo art. 13.
2. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e
del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e
dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i
supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
segretario sono assolte da un funzionario del Ministero
degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di
due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo'
avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
designati di volta in volta dal presidente del comitato
stesso sentito il parere dei membri.
4. Il comitato e' validamente costituito con la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i
componenti possono essere confermati per una volta sola.».



 
Art. 14.
Organizzazione
1. Presso le amministrazioni cui e' demandata l'attuazione della legge sono individuate o costituite le unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale strumentale all'adozione del provvedimento finale. A tali unita' organizzative sono demandati altresi' compiti connessi alle predette attivita', attinenti la formazione di dati conoscitivi sull'andamento delle operazioni oggetto di controlli e autorizzazioni previsti dalla legge e compiti di collegamento con le altre amministrazioni interessate all'attuazione della legge.
 
Art. 15.
Comunicazioni tra amministrazioni
1. Ogni decisione relativa a comunicazioni e domande ricevute in procedimenti relativi ad autorizzazioni e nulla-osta ad iniziare trattative contrattuali, e' immediatamente comunicata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa e viceversa.
2. Il Ministero degli affari esteri da' tempestiva notizia ai Ministeri della difesa, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, dell'interno, delle autorizzazioni agli operatori ai sensi dell'articolo 7, informando altresi' i predetti Ministeri delle conseguenti determinazioni nonche' della conclusione anche parziale delle operazioni autorizzate, delle proroghe di termini e delle sospensioni o revoche. Copia delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 della legge rilasciate e delle relative proroghe e' inviata immediatamente, oltre che alle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Agenzia delle dogane informa immediatamente i Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno, della conclusione o parziale effettuazione delle operazioni di importazione.
4. I dati relativi alle importazioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a), della legge, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane ai Ministeri dell'interno e della difesa, quando non siano effettuate per loro conto, nonche' delle attivita' produttive, periodicamente ovvero su loro richiesta.
5. La domanda per l'autorizzazione di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, ed il relativo giorno di ricevimento, le determinazioni inerenti al diniego ovvero a condizioni o limitazioni, sono immediatamente comunicate dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle dogane. Il Ministero dell'interno periodicamente da' notizia al Ministero delle attivita' produttive delle autorizzazioni rilasciate.
6. Le informazioni e le documentazioni di cui ai commi da 1 a 5, nonche' quelle di cui all'articolo 12, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quando ne faccia richiesta, anche ai fini di cui all'articolo 5 della legge.
7. Le informazioni e documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse con modalita' e mezzi, anche telematici, secondo le intese tra le amministrazioni interessate.



Note all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185
del 1990 si veda la nota all'art. 11.
- Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n.
185 del 1990, e' il seguente:
«Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. (Omissis).
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe
immediatamente inviata alle amministrazioni rappresentate
nel comitato di cui all'art. 7.»
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera a), della
citata legge n. 185 del 1990 si veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del
1990, e' il seguente:
«Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con
propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in
ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il
31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle
operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi
o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o
in relazione ad esse.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della
difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del
commercio con l'estero, per quanto di rispettiva
competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui
alla presente legge al Presidente del Consiglio dei
Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al
Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere
indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori
monetari - degli oggetti concernenti le operazioni
contrattualmente definite indicandone gli stati di
avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e
transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di
servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni
previste dalla presente legge. La relazione dovra'
contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle
autorizzazioni stesse per violazione della clausola di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o
cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi
sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione
dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a
programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime
della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progetto
forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base
della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le
operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte
integrante della relazione di cui al comma 1.».



 
Art. 16.
Conferenze di servizi e accordi
1. Quando si ravvisi l'opportunita' di una contestuale valutazione degli interessi pubblici di cui alla legge, viene convocata, dall'autorita' competente all'adozione del provvedimento, la conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini della completezza e tempestivita' dell'istruttoria da parte delle unita' organizzative responsabili degli adempimenti procedimentali, nonche' della tempestiva acquisizione di informazioni riguardanti le operazioni disciplinate dalla legge e dal presente regolamento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attivita' produttive e l'Agenzia delle dogane, nonche' altri Ministeri interessati, stipulano accordi di collaborazione riguardanti, in particolare:
a) la costituzione di un sistema informativo;
b) l'acquisizione di intese, concerti, nulla-osta, assensi, designazioni;
c) il distacco di nuclei di personale presso il Ministero degli affari esteri.
3. Ogni amministrazione partecipante all'accordo individua nell'ambito della propria struttura, l'unita' organizzativa responsabile delle attivita' disciplinate nell'accordo stesso.
4. Le unita' organizzative di cui al comma 2 operano nell'interesse di tutte le amministrazioni partecipanti all'accordo e forniscono direttamente alle amministrazioni stesse, anche con mezzi telegrafici e telematici, tutte le informazioni necessarie ai fini delle attivita' svolte in attuazione della legge e del presente regolamento.
5. Presso il Ministero degli affari esteri, previa intesa con le amministrazioni interessate, possono operare nuclei delle unita' organizzative di altre amministrazioni responsabili delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, al fine di costituire tempestivi collegamenti tra le amministrazioni stesse e di assicurare il piu' celere svolgimento dei procedimenti.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il
seguente:
«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).».



 
Art. 17.
Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta nominativa o per unita' organiche del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati, viene stabilito ed aggiornato il contingente di personale, anche militare, di altre amministrazioni, dotato dei requisiti di professionalita' necessari per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge e al presente regolamento, da distaccare al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30 della legge e delle seguenti disposizioni.
2. Il personale di cui al comma 1 e' collocato presso il Ministero degli affari esteri in posizione di comando per un periodo non inferiore a due anni.
3. Il personale addetto ai nuclei di cui all'articolo 16, comma 5, e', a tutti gli effetti, organicamente e funzionalmente in servizio nell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento economico fisso e continuativo del predetto personale e' a carico delle amministrazioni di appartenenza, mentre gli altri oneri finanziari sono di competenza del Ministero degli affari esteri. Per il personale militare si applicano le norme previste dai rispettivi ordinamenti.



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 30 della citata legge n. 185
del 1990 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 18.
Abrogazione
1. Il presente decreto sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1° dicembre 1999, il quale e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 gennaio 2005
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Visto, Il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 138
 
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