Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DIRETTIVA 11 febbraio 2005 |
Utilizzo da parte delle camere di commercio dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure; Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 relativa alla delega al Governo per il conferimento delle funzioni e dei compiti alle regioni e agli enti locali, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni ed ai compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che all'art. 1 dispone che il suddetto trasferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti; Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Vista la legge regionale 20 marzo 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdotaine des entreprises et des activites liberales; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici; Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, concernente l'approvazione della tabella dei bolli per il servizio metrico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232, concernente nuovi punzoni per la bollatura di pesi e misure di piccole dimensioni, aventi carattere di precisione e particolare delicatezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, di attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive ed, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera h); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici provinciali metrici da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 marzo 2000, n. 179, recante norme di attuazione della legge 29 luglio 1991, n. 236, in materia di pesi e misure; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 marzo 2000, n. 182, recante modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione periodica di strumenti metrici, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 25 marzo 1997, n. 77; Visto il parere del Comitato centrale metrico espresso in data 9 luglio 2003; Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio, di cui alla nota n. 1099 del 27 gennaio 2004; Considerato che la fase transitoria - prevista dall'art. 7 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, durante la quale il personale trasferito dai soppressi uffici provinciali metrici alle camere di commercio continua ad utilizzare i punzoni in dotazione - debba essere superata con la sostituzione dei punzoni stessi; Considerato che, pertanto, non possono essere piu' utilizzate le impronte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, e, al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232; Attesa la necessita' di assicurare che la predetta sostituzione avvenga con modalita' omogenee su tutto il territorio nazionale; A d o t t a la seguente direttiva: Art. 1. Oggetto 1. Con la presente direttiva si individuano le modalita' di applicazione su tutto il territorio nazionale per la fabbricazione, l'uso e la conservazione dei sigilli utilizzati dalle camere di commercio per l'espletamento delle funzioni, gia' esercitate dagli uffici provinciali metrici, loro conferite ai sensi degli articoli 20 e 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
| Art. 2. Fabbricazione dei sigilli 1. Le camere di commercio provvedono a fabbricare direttamente o tramite terzi sotto la propria responsabilita', a collaudare, a conservare, ad affidare, a sostituire, a ritirare, a deformare, a distruggere, nonche' alle relative operazioni di registrazione, i sigilli di cui le stesse si dotano per la legalizzazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare. Tali sigilli, consistenti in etichette adesive autodistruggenti ed in punzoni di diverse tipologie, sono realizzati ed utilizzati in conformita' alle disposizioni della presente direttiva. |
| Art. 3. Impronte dei sigilli 1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva le impronte dei sigilli da apporre sui pesi, sulle misure e sugli strumenti per pesare e per misurare sottoposti alla verificazione prima, sono costituite dalle impronte riportate nella tabella A, da realizzare nelle grandezze idonee alla tipologia di strumenti da legalizzare. 2. I sigilli introdotti in attuazione di norme comunitarie conservano le impronte riprodotte e descritte dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modifiche, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40. |
| Art. 4. Numeri identificativi 1. L'ufficio D3 «Strumenti di misura» - della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, del Ministero delle attivita' produttive - provvede ad assegnare i numeri identificativi delle Camere di commercio ed i numeri identificativi del personale camerale preposto alle operazioni di verifica, che dovranno essere riportati nelle impronte dei sigilli. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione, senza sostituzione, dei sigilli, lo stesso U(fficio provvede all'assegnazione di nuovi numeri identificativi. 3. Le camere di commercio e il personale preposto conservano i numeri identificativi assegnati precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva. |
| Art. 5. Disposizioni di raccordo 1. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva cessa il periodo transitorio previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999; pertanto non possono essere piu' utilizzate le impronte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232. 2. A partire dalla data di cui al comma 1, le camere di commercio provvedono alla messa fuori uso ed alla conservazione dei sigilli corrispondenti alle impronte riportate nelle tabelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 232, e ne conservano, altresi', qualora siano in loro possesso, le relative matrici. 3. L'ufficio D3 - Strumenti di misura, di cui all'art. 4, continua a conservare le matrici dei sigilli posti fuori uso che risultino in suo possesso alla data di cui all'art. 5. |
| Art. 6. Entrata in vigore 1. La presente direttiva entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 febbraio 2005 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 399 |
| Tabella A
----> Vedere tabella di pag. 56 <---- |
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