Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 maggio 2005
Riconoscimento, al sig. Gherciu Eduard, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza con la quale il sig. Gherciu Eduard, cittadino moldavo, ha chiesto il riconoscimento di titolo di «Medico» conseguito nella Repubblica Moldava, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 14 e 15 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Gherciu Eduard e' risultato idoneo;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 26 giugno 1985 dall'Universita' Statale di Medicina e Farmacia «Nicolae Testemitanu» di Chisinau (Repubblica Moldava) al sig. Gherciu Eduard, nato a Izbiste (Moldava) il 7 luglio 1962, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. Il dott. Gherciu Edoard e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stessa della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italalia.
L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2005
Il direttore generale: Mastrocola
 
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