Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 2005, n. 96
Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della
navigazione

1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce come unica autorita' di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualita' aeronautica rispondenti ai regolamenti comunitari.
Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme statutarie ed organizzative.
Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorita' marittima.
Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorita' consolare.
Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalita' di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.».
3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione compentente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio delle funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi calore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265
(Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264), recante:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 settembre 2004, n. 237 (Gazzetta Ufficiale 10 settembre
2004, n. 213), recante interventi urgenti nel settore
dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione
di disposizioni correttive ed integrative del codice della
navigazione», cosi' recita:
«Art. 2 (Delega all'adozione di disposizioni
successive). - 1. Al fine di migliorare il livello di
tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del
trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto
normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile
e delle gestioni aeroportuali, il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione della parte aeronautica del codice della
navigazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di
relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi della legge di
delegazione.
Il Governo entro i successivi sessanta giorni,
esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi
per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che deve essere espresso entro trenta giorni
dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime
procedure stabilite dal presente articolo, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi stessi.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 e le
eventuali modifiche di cui al comma 3 devono conformarsi ai
principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5,
garantendo altresi' il necessario coordinamento con la
normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare,
con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione
di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile
1956, n. 561.
5. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle diverse responsabilita' e
competenze come individuate nei regolamenti (CE) n.
549/2004, n. 550/2004, n. 551/2004 e n. 552/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004;
b) disciplina delle fonti e recepimento delle norme
tecniche internazionali, anche in via amministrativa e
mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;
c) disciplina della proprieta' degli aeroporti e
dell'imposizione di vincoli alle proprieta' limitrofe agli
aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della
normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14
ICAO;
d) fissazione delle modalita' per l'esercizio
efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e
degli aerodromi;
e) armonizzazione e semplificazione della disciplina
inerente a titoli professionali aeronautici;
f) adeguamento alla normativa comunitaria ed
internazionale della disciplina in materia di servizi aerei
nonche' di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche
alla tutela degli utenti;
g) semplificazione del regime amministrativo degli
aeromobili e della pubblicita' degli atti ad essi relativi;
h) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni
incompatibili con le modifiche del codice della navigazione
adottate nell'esercizio della delega;
i) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero
della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.».



 
Art. 2.

Dei servizi della navigazione aerea

1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
2. L'articolo 691 del codice della navigazione, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla societa' Enav, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
La societa' Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. La societa' Enav cura, altresi', la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprieta'.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».
 
Art. 3.

Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi

1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Titolo III

DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI

Capo I

Della proprieta' e dell'uso degli aerodromi

Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del demanio aronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprieta' privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, puo'
annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione. Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico, composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome, del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborsi spese.
Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessita', per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.
Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilita', e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della conformita' alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facolta', d'intesa con le autorita' competenti, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo' provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). - Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di quaranta anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicita', nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita, laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocita'.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalita' di definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.
Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). Il gestore aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneita' del gestore aeroportuale ad espletare le attivita' di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attivita' aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di attivita' e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la societa' Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attivita' di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla societa' Enav, ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonche' alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualita' dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.

Capo III

Vincoli della proprieta' privata

Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di collocare i segnali puo' accedere nella proprieta' privata, richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni, mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne pubblicita' ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attivita' compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma, chiunque vi abbia interesse puo', con atto notificato all'ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni. Di questa facolta', e del predetto termine, e' fatta menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione s'intende respinta.
Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento, ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei pericoli di cui all'articolo 714.
Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attivita' che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle autorita' preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosita' ai fini della sicurezza della navigazione aerea.
Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione delle autorita' e degli organismi locali e con oneri a carico del proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilita', nonche' l'adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di segnali.
Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimita' di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta un'indennita' all'interessato che abbia subito un pregiudizio in conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
Art. 715 (Valutazione di rischio delle attivita' aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle attivita' aeronautiche le comunita' presenti sul territorio limitrofo agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione di cui al primo comma.
Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.".
2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale gia' rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le societa' istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;
c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.
4. L'articolo 718 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche.
I soggetti privati che esercitano un'attivita' nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla societa' Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attivita' ispettiva e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attivita' connesse alla navigazione aerea.".
5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.
6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: ", previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione" sono soppresse.
7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14.
Protezione sociale

1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di' assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attivita' analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.".



Note all'art. 3:
- Il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521,
recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la
costituzione di societa' di capitali per la gestione dei
servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 83 del 9 aprile 1998.
- Il testo vigente dell'art. 730 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 730 (Ingiunzione per rimborso di spese). - Per il
rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per
conto di privati, il direttore di aeroporto emette
ingiunzione resa esecutoria con decreto del pretore
competente per territorio.
Decorsi venti giorni dalla notificazione
dell'ingiunzione al debitore, senza che questi abbia
eseguito il pagamento, il direttore di aeroporto puo'
procedere agli atti esecutivi.
Entro il termine predetto il debitore puo' fare
opposizione al decreto per motivi inerenti all'esistenza
del credito o al suo ammontare.
L'opposizione e' proposta dinanzi al giudice competente
per valore.".



 
Art. 4.

Del personale aeronautico

1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

«Titolo IV

DEL PERSONALE AERONAUTICO

Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze, attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC, emanati in conformita' all'articolo 690 e rispondenti alla normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di volo.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione aerea.
Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attivita' ispettive o di controllo, e alle competenti autorita' straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».
2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
 
Art. 5.

Delle distinzioni degli aeromobili

1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.».
2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
3. All'articolo 744 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela della sicurezza nazionale».
4. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla competente Direzione generale del Ministero della difesa.».
5. L'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalita' dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri puo' essere equiparata all'attivita' svolta dagli aeromobili di Stato l'attivita' di volo esercitata nell'interesse delle autorita' e delle istituzioni pubbliche.».
6. L'articolo 747 del codice della navigazione e' abrogato.
7. L'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonche' il diritto di priorita' nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprieta'.».



Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 744 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 744 (Aeromobili di Stato e aeromobili privati). -
Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli,
di proprieta' dello Stato, destinati esclusivamente alle
forze di polizia dello Stato, alla dogana, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, o ad altro servizio di
Stato.
Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni
internazionali, agli effetti della navigazione aerea
internazionale sono considerati privati anche gli
aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di
dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Sono equiparati agli aeromobii di Stato gli aeromobili
utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o
privati, che svolgono la propria attivita' per la tutela
della sicurezza nazionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante: «Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Patrimonio). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro, viene definito,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il patrimonio dell'E.N.A.C., costituito
dai beni mobili ed immobili per l'esercizio delle attivita'
istituzionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i
beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento
dei beni medesimi, secondo i criteri previsti e
disciplinati dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per l'utilizzo degli
aeroporti militari aperti al traffico civile, il decreto e'
adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle
finanze e della difesa.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2,
l'E.N.A.C. subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e
passivi della Direzione generale dell'aviazione civile, del
Registro aeronautico italiano e dell'Ente nazionale della
gente dell'aria.
4. (Abrogato).».
- Si riporta il testo degli articoli 1-bis e 2 del
decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti
nel settore dell'aviazione civile), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 novembre 2004, n.
265, come modificati dal presente decreto:
«Art. 1-bis (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).
- 1. (Abrogato).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le convenzioni
approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della
gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno
quadriennale, per la verifica della sussistenza dei
requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni
che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la
rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualita' del
servizio alle previsioni contenute nei piani di
investimento di cui all'atto di concessione, nonche' le
modalita' di definizione e approvazione dei programmi
quadriennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di
decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni
necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo
del settore.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C.
adegua le convenzioni gia' stipulate alle prescrizioni,
anche sanzionatorie, di cui al comma 2, provvedendo alle
conseguenti integrazioni e modifiche.
4. Ai gestori totali in base a legge speciale si
applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.».
«Art. 2 (Fornitura dei servizi di controllo del
traffico aereo in ambito aeroportuale). - 1. ENAV S.p.a.,
sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con il
gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli
aeroporti di competenza, la movimentazione degli
aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di
manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili
sui piazzali).
2. (Abrogato).
3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV
S.p.a. per le materie di competenza, nonche' gli altri enti
e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il regolamento di
scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento
di scalo disciplina anche l'esercizio delle attivita' di
cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalita' e gli
strumenti operativi necessari a garantire la loro
effettuazione.
4. (Abrogato).».



 
Art. 6.

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

«Capo II

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle forme previste dal presente codice.
Sono altresi' ammessi alla navigazione gli aeromobili non immatricolati, nonche' quelli gia' immatricolati di cui all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'articolo 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalita' di cui all'articolo 756.
L'iscrizione e' richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756.
L'aeromobile e' identificato dalle marche di nazionalita' e di immatricolazione.
Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino gia' iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 (Marca di nazionalita). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalita' costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione e' composta da un gruppo di quattro lettere, e' assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprieta' o nella sua disponibilita', che siano gia' iscritti nel registro delle costruzioni, allo scopo di effettuare l'attivita' di volo per prove, esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad acquirenti.
Sono, altresi', assegnate marche temporanee agli aeromobili, non ancora immatricolati, di proprieta' di soggetti rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di vendita, nonche', per esigenze di sicurezza nazionale, agli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se gia' immatricolati.
Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalita' del proprietario, l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile, nonche' le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756 (Requisiti di nazionalita' degli aeromobili). - Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;
c) a societa' costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, puo', con provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le societa' titolari di una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilita', ancorche' non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprieta', in base al quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi che il presente titolo pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile.
La proprieta' ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalita). - La perdita dei requisiti di nazionalita', ove non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione ai sensi dell'articolo 760.
Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalita' nei casi di successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni dall'accettazione dell'eredita' o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760, commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione.
Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC puo' autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonche' al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalita' in base alle quali puo' essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L'autorizzazione non e' rilasciata se la demolizione puo' pregiudicare lo svolgimento di attivita' di analisi e indagini per la sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalita' in conformita' ai propri regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760.
Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). - L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalita' richiesti nell'articolo 756;
d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti dall'articolo 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilita' dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione e di navigabilita'.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto comma dell'articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario, che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea, deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro dei certificati di immatricolazione e di navigabilita'. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, nonche' pubblicita' mediante affissione nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
La cancellazione dell'aeromobile puo' essere anche disposta d'ufficio.
Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».
2. L'articolo 762 del codice della navigazione e' abrogato.
 
Art. 7.

Della navigabilita' dell'aeromobile

1. L'articolo 764 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 764 (Certificato di navigabilita). - L'idoneita' dell'aeromobile alla navigazione aerea e' attestata dal certificato di navigabilita'.
Il certificato di navigabilita' abilita l'aeromobile alla navigazione.».
2. L'articolo 766 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilita). - Il certificato di navigabilita' e' rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».
3. L'articolo 767 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
4. L'articolo 768 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilita' e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni e' a carico dell'esercente.».
5. L'articolo 769 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
6. L'articolo 770 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.
 
Art. 8.

Dei documenti dell'aeromobile

1. L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilita';
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili non impiegati in attivita' di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.».
2. L'articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».
3. L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
4. L'articolo 774 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».
 
Art. 9
Dell'ordinamento dei servizi aerei

1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:

"Titolo VI

DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI

Capo I

Dei servizi aerei intracomunitari

Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche', preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
Art. 777 (Certificato di operatore aereo). - Il certificato di operatore aereo e' rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore possiede la capacita' professionale e l'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza per le attivita' aeronautiche in esso specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalita' per il rilascio, il rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non e' cedibile.
Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di esercizio e' rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, la cui attivita' principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attivita' commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
La licenza di esercizio e' rilasciata a: a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea; b) societa' costituite in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente
che attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone
fisiche o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi le medesime caratteristiche di compagine
societaria. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui
la Comunita' europea e' parte contraente.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o piu' aeromobili, o in base a un titolo di proprieta' o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalita' e la validita' della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attivita' contemplate dalla licenza stessa.
Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull'attivita' del vettore aereo e la verifica circa il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di esercizio spetta all'ENAC.
L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio della licenza.
La licenza puo' essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC, qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu' in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la licenza e' revocata dall'ENAC.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.
Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di piu' trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.
Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilita' previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualita' dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' stabilita dall'ENAC.

Capo II

Dei servizi aerei extracomunitari

Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorita' per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu' vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza.
I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonche' gli obblighi dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, ne' in tutto ne' in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio: a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla
convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui
non imputabile; b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC puo' sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione.
La vigilanza sull'attivita' dei vettori designati e' esercitata dall'ENAC.
Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocita', ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.
L'ENAC puo' imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC puo' vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalita' di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
Art. 788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualita' del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacita' finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.
Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

Capo III

Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei minori

Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista dall'articolo 789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle societa' indicate nell'articolo 778.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di proprieta' e di disponibilita' degli aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate dall'ENAC con proprio regolamento.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo' essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso dell'ENAC.".
2. L'articolo 791 del codice della navigazione e' abrogato.
 
Art. 10.

Della polizia della navigazione

1. L'articolo 792 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».
2. L'articolo 793 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC puo' vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', altresi', vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.».
3. L'articolo 794 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocita' ovvero quando cio' sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.».
4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».
5. L'articolo 798 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».



Nota all'art. 10:
- Il testo vigente dell'art. 796 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 796 (Obbligo di apporre i contrassegni di
individuazione). - L'aeromobile nazionale non puo'
circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e
di immatricolazione, in conformita' dei regolamenti
dell'ENAC.
L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni
prescritti dallo Stato nel cui registro e' iscritto o
quelli previsti dalle convenzioni internazionali.».



 
Art. 11.

Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili

1. L'articolo 799 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un aeroporto.».
2. L'articolo 800 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento.».
3. L'articolo 801 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
4. L'articolo 802 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonche' quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorita' competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della societa' Enav, vieta altresi' la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla societa' Enav.».
5. L'articolo 804 del codice della navigazione e' abrogato.
6. L'articolo 805 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di riconoscimento; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.».
7. L'articolo 806 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di agibilita' e funzionalita' degli impianti e dei servizi aeroportuali che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al primo comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto fornitore dei servizi medesimi.».
8. L'articolo 807 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati, avviene in conformita' delle norme comunitarie e dei relativi provvedimenti attuativi».
 
Art. 12.

Della polizia di bordo

1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.
2. L'articolo 815 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».
3. L'articolo 816 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».
4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
5 . L'articolo 818 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorita' competente, dandone comunque segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».
6. L'articolo 819 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessita', e' vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilita' per danni a terzi sulla superficie.».
7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.



Nota all'art. 12:
- Il testo vigente dell'art. 817 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 817 (Imbarco di merci vietate o pericolose). -
Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto e' vietato
da norme di polizia, o delle quali il trasporto sia o
divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per
l'aeromobile, per le persone o per il carico, il comandante
dell'aeromobile provvede nei modi previsti nell'art. 194.
La consegna delle cose custodite ai sensi del primo
comma e' fatta all'autorita' competente, dandone comunque
segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza.».



 
Art. 13.

Degli incidenti aeronautici in mare

1. L'articolo 830 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorita' che ne ha notizia informa immediatamente l'autorita' marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.».
 
Art. 14
Degli atti di stato civile in corso di navigazione

1. L'articolo 834 del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 835 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo approdo, alla struttura periferica dell'ENAC. All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorita' consolare.
Le autorita' di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato civile.".
3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: "degli atti di matrimonio e" sono soppresse.
4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla loro trasmissione alle autorita' competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la struttura periferica dell'ENAC. Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare del luogo.".
6. L'articolo 838 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorita' marittima sono attribuite all'autorita' di pubblica sicurezza.".



Note all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 836 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 836 (Trasmissione degli atti alle autorita'
competenti). - L'autorita' aeronautica o consolare
trasmette copia dei processi verbali relativi alle
dichiarazioni delle nascite e delle morti alle autorita'
competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento
dello stato civile; al procuratore della Repubblica,
trasmette copia dei processi verbali di scomparizione.".
- Il testo vigente dell'art. 837 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 837 (Processi verbali di scomparizione in caso di
perdita dell'aeromobile). - In caso di perdita o di perdita
presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi
verbali di scomparizione di persone ed alla loro
trasmissione alle autorita' competenti a norma delle
disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede
la struttura periferica dell'ENAC.
Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in
caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato
dall'aeromobile e' situato in territorio estero, i processi
verbali sono compilati e trasmessi dall'autorita' consolare
del luogo.
Nei processi verbali le autorita' predette fanno
constare le dichiarazioni dei superstiti, e, in caso di
perdita presunta, l'accertamento degli estremi previsti
nell'art. 761; dichiarano inoltre se a loro giudizio le
persone scomparse debbano, in base alle circostanze,
ritenersi perite.".



 
Art. 15.

Della navigazione da turismo e con alianti

1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 860 del codice della navigazione e' abrogato.
3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
5. L'articolo 866 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicita). - La pubblicita' deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorita' consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorita' consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».
6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione e' abrogato.
7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.



Note all'art. 15:
- Il testo vigente dell'art. 864 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 864 (Forma degli atti relativi alla proprieta'
dell'aeromobile). - Gli atti costitutivi, traslativi o
estintivi di proprieta' o di altri diritti reali
sull'aeromobile o quote di esso devono essere fatti per
iscritto a pena di nullita'. Tali atti all'estero devono
essere ricevuti dall'autorita' consolare.».
- Il testo vigente dell'art. 865 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 865 (Pubblicita' degli atti relativi alla
proprieta' dell'aero-mobile). - Per gli effetti previsti
dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o
estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su
aeromobili o loro quote sono resi pubblici mediante
trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed
annotazione sul certificato di immatricolazione.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli atti
e le domande, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione.».
- Il testo vigente dell'art. 867 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 867 (Forma del titolo per la pubblicita). - La
trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non
in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'art.
2657 del codice civile.».
- Il testo vigente dell'art. 1030 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 1030 (Pubblicita' dell'ipoteca). - Per gli
effetti previsti dal codice civile, l'ipoteca
sull'aeromobile deve essere resa pubblica, mediante
trascrizione nel registro aeronautico nazionale e
annotazione sul certificato di immatricolazione.
L'ipoteca su aeromobile in costruzione e' resa pubblica
mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli
altri atti per i quali il codice civile richiede
l'iscrizione.».



 
Art. 16.

Della dichiarazione di esercente

1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalita' prescritte negli articoli da 268 a 270.».
2. L'articolo 875 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 875 (Pubblicita' della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata sul certificato di immatricolazione.
L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorita' competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le risultanze del registro.».



Nota all'art. 16:
- Il testo vigente dell'art. 874 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 874 (Dichiarazione di esercente). - Chi assume
l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne
dichiarazione all'E.N.A.C., nelle forme e con le modalita'
prescritte negli articoli da 268 a 270.
Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
l'esercente non provvede, la dichiarazione puo' essere
fatta dal proprietario.».



 
Art. 17.

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

«Capo I

Della locazione

Art. 939 (Norme applicabili). - Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
Art. 939-bis (Forma e pubblicita' del contratto). - Il contratto di locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non e' richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.
Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicita' tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi effetti.
Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore privato risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.

Capo II

Del noleggio

Art. 940 (Norme applicabili). - Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacita' dell'aeromobile.
Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter (Sostituibilita' dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facolta' di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacita'.
Art. 940-quater (Responsabilita). - Il noleggiatore e' responsabile verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.

Capo III

Del trasporto

Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli

Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilita' del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.
Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilita' verso i passeggeri secondo la normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo dell'aeromobile nel territorio nazionale, finche' non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.
Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero puo' chiedere la risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal territorio italiano, nei limiti e con le modalita' stabiliti con regolamento dell'ENAC.
Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non puo' essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio gia' pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri puo' chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, le misure da applicare in caso di violazione.
Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacita' dell'aeromobile.
Art. 949 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.
«Art. 949-bis (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.



Nota all'art. 17:
- Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
17 marzo 1995, 111 (Attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
«tutto compreso»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 aprile 1995, n. 88 e' il seguente:
«Art. 15 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1.
(Abrogato).
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo
di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per
quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di
trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si
applica l'art. 2951 del codice civile.
3. (Abrogato).».



 
Art. 18.

Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri

1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
 
Art. 19
Delle infrazioni penali e amministrative

1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: "nell'art. 751, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 756, primo comma, lettera c),".
2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: "le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716" sono sostituite dalle seguenti: "i vincoli cui e' assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi".
3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: "e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723" sono soppresse.
4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: "723, primo comma," sono soppresse.
5. L'articolo 1181 del codice della navigazione e' abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, e' punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.".
7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, il numero: "758" e' sostituito dal seguente:
"760"; b) al secondo comma, il numero: "759" e' sostituito dal seguente:
"758".
8. L'articolo 1185 del codice della navigazione e' abrogato.
9. L'articolo 1188 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.".
10. L'articolo 1191 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, e' punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.".
11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione e' abrogato.
12. L'articolo 1202 del codice della navigazione e' abrogato.
13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Sorvolo di aeromobili
stranieri)"; b) il secondo comma e' abrogato; c) al terzo comma le parole: "Nei casi previsti dal primo e dal
secondo comma" sono soppresse.
14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: "818, 834, 835, 836" sono sostituiti dal seguente: "835".
15. L'articolo 1229 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 713 e 715 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.".
16. L'articolo 1230 del codice della navigazione e' abrogato.
17. L'articolo 1234 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.".



Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 1129 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1129 (Falsa dichiarazione di proprieta' o dei
requisiti di nazionalita). - Chiunque si dichiara
falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o
di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la
nazionalita' italiana, e' punito con la reclusione da tre
mesi a un anno e con la multa da lire quattrocentomila a un
milione.
Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una
societa' il quale dichiara falsamente l'esistenza dei
requisiti previsti nell'art. 756, primo comma, lettera c),
allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalita'
italiana.".
- Il testo vigente dell'art. 161 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione
interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni
non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e'
assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al
demanio marittimo od agli aerodromi, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un
milione, sempre che il fatto non costituisca un piu' grave
reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata
con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un
milione duecentomila; in tal caso si puo' procedere alla
immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla
procedura di cui all'art. 54.".
- Il testo vigente dell'art. 1163 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1163 (Impianto ed esercizio abusivo di depositi o
stabilimenti). - Chiunque impianta o esercita un deposito o
uno stabilimento, indicati nel primo comma dell'art. 52 e
nel primo comma dell'art. 59, senza la prescritta
concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia
ivi previste, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto
milioni.
Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un
deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l'autorizzazione prescritta nell'ultimo comma dell'art. 52,
nel terzo comma dell'art. 59 e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 1165 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1165 (Deposito abusivo di merci e mancata
rimozione di cose depositate). - E' punito con l'ammenda
fino a lire un milione:
1) chiunque deposita merci o altri materiali nei
luoghi indicati negli articoli 50, 57, senza il permesso
dell'autorita' competente e il pagamento del relativo
canone;
2) chiunque non esegue l'ordine di rimozione delle
cose depositate.".
- Il testo vigente dell'art. 1183 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1183 (Inosservanze relative alla demolizione di
nave o di aeromobile). - Il proprietario della nave o del
galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel
termine stabilito nell'art. 161 l'ordine dell'autorita'
marittima o di quella preposta all'esercizio della
navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso
o di demolire la nave o il galleggiante, e' punito con
l'ammenda da lire sessantamila a un milione.
Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali
ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza
l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a
cinquecentosedici.".
- Il testo vigente dell'art. 1184 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di
nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di
nazionalita' dell'aeromobile). - 1. Chiunque alieni la nave
o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero
senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli
articoli 156 e 760 o senza attendere la conclusione dei
relativi procedimenti amministrativi e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace
chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e
758.".
- Il testo vigente dell'art. 1200 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi
fotografici o radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed
usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione
prescritta, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un
componente dell'equipaggio, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire quindici milioni.".
- Il testo vigente dell'art. 1204 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1204 (Sorvolo di aeromobili stranieri). - Il
comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei
casi previsti nell'art. 794, sorvola il territorio della
Repubblica, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
- Il testo vigente dell'art. 1205 del codice della
navigazione, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 1205 (Inosservanza di norme sugli atti di stato
civile e sulla custodia di beni di persone morte). - Il
comandante della nave o dell'aeromobile, che non osserva le
disposizioni degli articoli 195; da 204 a 208; 835, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave
reato, con l'ammenda da lire centomila a un milione.".



 
Art. 20.

Norme finali

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Martino, Ministro della difesa
Castelli, Ministro della giustizia
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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