Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. 97
Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;
Ritenuta la necessita' di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;
Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della salute
Storace

Il Ministro della difesa
Martino

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco

Il Ministro
per la funzione pubblica
Baccini

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005

Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 7, foglio n. 382



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, reca:
«Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70
della legge n. 833 del 1978)».
- Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre
1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1995, n. 490, e' il seguente:
«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».
- L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il seguente:
«Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le
amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza
sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto
promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle
norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione
adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali,
regolatrici della materia:
a) attribuzione di poteri di programmazione,
indirizzo e relativo controllo strategico: al presidente
dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico
dell'organo e' adeguato alla dimensione organizzativa e
finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico
dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di
quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti
locali; in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un
organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
dei membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo
ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi;
b) previsione della nomina dei componenti del
consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del
Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei
settori di attivita' dell'ente, con esclusione di
rappresentanti del Ministero vigilante o di altre
amministrazioni pubbliche, di organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo
criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza
del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti,
nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con
trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
dei programmi di attivita';
d) previsione, quando l'ente operi in materia
inerente al sistema regionale o locale, di forme di
intervento degli enti territorialmente interessati, o della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1997, n. 281, tali comunque da
assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali,
di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
e) eventuale attribuzione di compiti di definizione
del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da
esperti designati da amministrazioni e organizzazioni
direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero,
per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
in prevalenza da docenti o esperti del settore;
f) determinazione del compenso eventualmente
spettante ai componenti degli organi di amministrazione,
ordinari o straordinari, con decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei
Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni
di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
rimborso delle spese di missione;
g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di
rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice
collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di
amministrazione; previsione, per i soli enti di grande
rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o
finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
incarichi, di un vice-presidente, designato tra i
componenti del consiglio; previsione che il presidente
possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
a non piu' di due mandati;
h) previsione di un collegio dei revisori composto di
tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra
persone in possesso di specifica professionalita';
previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
i) esclusione del direttore generale dal novero degli
organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad
altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di
gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni; previsione della
responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
organo di vertice, con riferimento, ove possibile,
all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
n) determinazione del numero massimo degli uffici
dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione
dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi,
in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
interni, eventualmente soggetti all'approvazione
dell'autorita' i vigilanza, ovvero ad altri atti
organizzativi;
o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di
contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i
predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione
dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
p) previsione della facolta' di attribuire, per
motivate esigenze ed entro un limite numerico
predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti
delle materie di competenza istituzionale;
q) previsione delle ipotesi di commissariamento
dell'ente e dei poteri del commissario straordinario,
nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
di notevole rilievo o dimensione organizzativa e
finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza;
previsione, per i soli enti di notevole rilievo o
dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita'
di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di
termini perentori di durata massima del commissariamento, a
pena di scioglimento dell'ente.
2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed
all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento
a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le
esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai
quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui
alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
motivate esigenze degli stessi.
3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla
data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal
1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di
vigilanza di nominare un commissario straordinario;
b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai
criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del
nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
contrario, dal solo presidente del collegio.
4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali
la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del
30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti
e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova
istituzione».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 luglio 2002, n. 208, abrogato dal presente decreto,
recava:
«Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione
italiana della Croce rossa».
- Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005,
n. 1, reca «Disposizioni urgenti per snellire le strutture
ed incrementare la funzionalita' della Croce rossa
italiana».
- Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 luglio 2002, n. 208, si vedano le note alle
premesse.



 
Allegato

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e' costituita in conformita' alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:
a) umanita': nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;
b) imparzialita': opera senza distinzione di nazionalita', di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;
c) neutralita': si astiene dal partecipare alle ostilita' di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;
d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attivita' in aderenza ai suoi principi, e' ausiliaria dei poteri pubblici nelle attivita' umanitarie ed e' sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;
e) volontarieta': la Croce rossa e' un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;
f) unita': nel territorio nazionale non vi puo' essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;
g) universalita': la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le societa' nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.
2. L'Associazione italiana della Croce rossa e' posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:
a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformita' a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonche' delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attivita' di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi e' predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;
b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamita' e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;
c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonche' svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;
d) concorrere al raggiungimento delle finalita' ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonche' con personale comandato o assegnato e svolgere, altresi', attivita' e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;
g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attivita' di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorita' scolastiche, i principi, le finalita' e gli ideali della Croce rossa;
h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;
i) collaborare con le societa' di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;
l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.
Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana puo' essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; puo', inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purche' compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attivita' formative.
Art. 4.

Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.
2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, puo' stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le universita', altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilita' della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana e' valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.
Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento puo' essere determinato solo per legge.
Art. 6.

Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana e' disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unita', determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalita', flessibilita', collegamento dell'attivita' degli uffici, imparzialita' e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita'.
Art. 7

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.
Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:
a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;
b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attivita' in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;
c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;
d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.
2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento delle quote associative:
1) corpo militare;
2) corpo infermiere volontarie;
3) volontari del soccorso;
4) comitato nazionale femminile;
5) pionieri;
6) donatori di sangue.
Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonche' la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.
2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario e' competente il consiglio direttivo nazionale.
3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalita' previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.
4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato puo' fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.
Art. 11.

Gratuita' e incompatibilita'

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarita' di altre cariche associative, salva la facolta' di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione.
2. La carica di presidente nazionale non e' cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale.
3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.
4. L'associazione italiana della Croce rossa puo' prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 12.

Elettorato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.
2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'.
3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.
Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.
2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o piu' uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.
3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.
4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana e' istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonche' di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio e' costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.
Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.
2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana e' disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.
4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie e' nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale e' scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed e' confermabile per non piu' di una volta consecutivamente.
5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.
6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.
7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta consecutivamente.
8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalita' di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 15.

Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attivita' di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.
2. Le proposte e le modalita' per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.
3. Il regolamento di cui al comma 2, e' sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

Capo II
Ordinamento

SEZIONE I

Organi
Art. 16

Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonche' ai criteri di efficacia, efficienza ed economicita'.
2. La Croce rossa italiana e' organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonche' i casi e le modalita' di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.
3. La Croce rossa italiana si articola in:
a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale;
b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;
c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;
d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.
SEZIONE II

Comitato centrale

Art. 17.

Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:
a) indirizza, promuove e coordina l'attivita' dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;
b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalita' previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;
c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;
d) vigila sull'attivita' dei comitati regionali.
Art. 18.

Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:
a) l'assemblea nazionale;
b) il consiglio direttivo nazionale;
c) il presidente nazionale;
d) il collegio unico dei revisori dei conti.
Art. 19.

Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' composta da:
a) il presidente nazionale;
b) il vice-presidente nazionale;
c) i presidenti dei comitati regionali;
d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000 soci attivi della regione;
e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.
2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche.
3. Ogni componente dell'assemblea non puo' ricevere piu' di due deleghe.
4. L'assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea e' convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.
Art. 20.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale:
a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita' dell'Associazione;
b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;
c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;
d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto;
e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 23;
f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivo nazionale.
Art. 21.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.
2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.
Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale e' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario e' responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; puo' essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.
3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.
4. I componenti non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 23.

Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:
a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;
b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea nazionale;
c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' della Croce rossa;
d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonche' la dotazione organica del personale civile;
e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;
f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;
g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, cosi' come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, puo' sciogliere i consigli direttivi regionali, nonche', sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere e' esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;
h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;
i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44;
l) ha poteri di controllo sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione;
m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche;
n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione.
2. Per la validita' delle adunanze del consiglio direttivo nazionale e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
3. Il consiglio direttivo nazionale e' convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.
4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attivita' di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.
Art. 24.

Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale dell'Associazione e' eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle citta' metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonche' una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
3. Il presidente nazionale giura fedelta' ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.
4. Il presidente nazionale:
a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;
b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale;
c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.
5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.
6. In occasione di calamita' di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 25.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.
2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidita' alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;
d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;
e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilita' delle entrate e sulla congruita' delle spese.
3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il compenso dovuto ai revisori.
Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilita' di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.
3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a).
4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione.

SEZIONE III

Comitato regionale

Art. 27.

C o m p i t i

1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati provinciali.
Art. 28.

Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:
a) l'assemblea regionale;
b) il consiglio direttivo regionale;
c) il presidente regionale.
Art. 29.

Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'assemblea regionale:
a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione;
b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate dall'assemblea nazionale;
d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.
Art. 30.

Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale e' costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
2. Il consiglio direttivo regionale:
a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidente regionale;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;
c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale;
d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;
e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attivita' svolta dai comitati provinciali e locali;
f) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.
3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.
4. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la meta' piu' uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.
6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 31.

Presidente regionale

1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonche' l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorita' regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 32.

Direttore regionale

1. Il direttore regionale e' scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica.
2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.
3. A tal fine, cosi' come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terra' conto delle attitudini e delle capacita' professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.
4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.
5. Dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale.
6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facolta' di rinnovo.

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

Art. 33.

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.
2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:
a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute;
b) i comandanti di centro di mobilitazione;
c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.
3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

SEZIONE V

Comitato provinciale

Art. 34.

C o m p i t i

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attivita' della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attivita' dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.
2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
Art. 35.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:
a) l'assemblea provinciale;
b) il consiglio direttivo provinciale;
c) il presidente provinciale.
Art. 36.

Assemblea provinciale

1. L'assemblea e' costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalita' definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonche' da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea e' convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'assemblea provinciale:
a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;
b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato provinciale dell'Associazione;
d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.
Art. 37.

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da:
a) il presidente provinciale;
b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;
c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.
2. Il consiglio direttivo provinciale:
a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;
c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;
d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;
e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.
3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.
Art. 38.

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile per non piu' di una volta consecutivamente.
2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorita' provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

SEZIONE VI

Comitato locale

Art. 39.

Definizione

1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimita' e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.
2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che puo' delegarli ad un funzionario amministrativo.
3. L'istituzione dei comitati locali e' disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.
Art. 40.

Organi del comitato locale

1) Sono organi del comitato locale:
a) l'assemblea locale;
b) il consiglio direttivo locale;
c) il presidente del comitato locale.
Art. 41.

Assemblea locale

1. L'assemblea e' costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.
2. L'assemblea e' convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.
3. L'assemblea locale:
a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;
b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;
c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attivita' del comitato locale;
d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;
e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attivita' svolta, predisposti dal consiglio direttivo.
Art. 42.

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il presidente locale;
b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;
c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti piu' vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovra' essere eletto tra di loro.
2. Il consiglio direttivo locale:
a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;
b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;
c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;
d) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.
3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati piu' di una volta consecutivamente.
Art. 43.

Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.
2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorita' locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.
Art. 44.

Requisiti

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attivita'.
2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato. Capo III
Patrimonio e amministrazione

Art. 45.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana e' unico ed indivisibile ed e' destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.
2. Costituiscono entrate dell'Associazione:
a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
b) le quote dei soci;
c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
d) donazioni, legati, eredita' e lasciti in genere;
e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
f) i proventi delle attivita' espletate;
g) i redditi patrimoniali;
h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;
i) i proventi derivanti da attivita' di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.
Art. 46.

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana e' regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto e' adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.
5. La Croce rossa italiana e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le moda-lita' previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.
Art. 47.

Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 48.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.
2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:
a) trasparenza e razionalita' della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilita';
b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;
c) gestione delle attivita' coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attivita' appositamente stipulati con i rispettivi comitati.
3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:
a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;
b) le modalita' e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;
c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarita' dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilita' di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalita' non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;
d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) le modalita' di conferimento delle borse di studio;
g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.
4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 49.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal Ministero della salute.
2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti.
Art. 50.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi.
2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in citta' capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresi' lo status di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati all'assemblea provinciale e regionale.
3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.
Art. 51.

Commissariamento

1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.



Note allo statuto.

Nota all'art. 1:
- Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, reca
«L'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana
della Croce rossa».

Note all'art. 2:
- La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la «Ratifica
ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali
firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949;
a) convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra;
b) convenzione per il miglioramento della sorte dei
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;
c) convenzione per il miglioramento della sorte dei
feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul
mare;
d) convenzione relativa alla protezione delle persone
civili in tempo di guerra».
- L'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e'
il seguente:
«Art. 70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce
rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione.
Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per
territorio per essere destinati alle unita' sanitarie
locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione
della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente
alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed
immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad
essi adibito, previa individuazione del relativo
contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si
adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della
difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
per il riordinamento della Associazione della Croce rossa
italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere
ristrutturata in conformita' del principio volontaristico
della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere
rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed
agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa
internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando
l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su
base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra'
essere prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati
per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione.».

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257,
reca: «Disposizioni urgenti in materia di personale del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui
mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi
alluvionali nonche' di personale di pubbliche
amministrazioni, di differimento di termini, di gestione
commissariale della Associazione italiana della Croce rossa
e di disciplina tributaria concernente taluni fondi
immobiliari».
- Con l'ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo
2005, vengono ratificate le ordinanze commissariali
relative alla nuova organizzazione centrale e periferica
della struttura amministrativa della Croce rossa italiana.

Nota all'art. 11:
- L'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali» e' il seguente:
«Art. 79 (Permessi e licenze). - 1. I lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli
comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita'
montane e delle unioni di comuni, nonche' dei consigli
circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio
per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi
consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non
riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno
successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si
protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva o richiamati e
di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto
dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai
presidenti delle comunita' montane che svolgono servizio
militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza
illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita'
montane, nonche' degli organi esecutivi dei consigli
circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e
dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente
istituite nonche' delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e
degli organismi di pari opportunita', previsti dagli
statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il
diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare
al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il
servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle unioni di
comuni, delle comunita' montane e dei consorzi fra enti
locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi
consiliari delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai
permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai
rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro
ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani,
presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli
provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad
un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora
risultino necessari per l'espletamento del mandato.
6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato
per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi,
retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e
puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.».

Nota all'art. 12:
- Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 gennaio 2005, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per
snellire le strutture ed incrementare la funzionalita'
della Croce rossa italiana», dispone:
«2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime
elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I.
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto,
tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse,
risultino essere regolarmente iscritti all'Associazione da
almeno ventiquattro mesi».

Note all'art. 14:
- Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento
della Croce rossa italiana» (art. 70 della legge n. 833 del
1978), sono i seguenti:
«Art. 10. - Ai fini dell'assolvimento dei compiti
umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni
internazionali, nulla e' rinnovato circa la collocazione
del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle
infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello
Stato nonche' circa i poteri e le facolta', del Ministro
della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro,
potra' estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore
sullo stato del personale militare delle Forze armate.
In conformita' alla richiamata normativa
internazionale, l'Associazione e' tenuta ad attendere in
via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del
Ministero della difesa, alla preparazione del personale,
dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi
suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza
dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.».
«Art. 11. - Le autorita' di vertice dei corpi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente
dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella
ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i
poteri, diventando l'unico rappresentante
dell'Associazione.
Per la formazione delle infermiere e del personale
volontario per il soccorso la Croce rossa italiana puo'
stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la
possibilita' della formazione attraverso gli ospedali
militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.
Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. e'
valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei
compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e
consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti
richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere
professionali.
L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della
C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati
dallo Stato.».
- La lettera v), comma 1, dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
dei vertici militari», e' il seguente:
«1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) - u) (Omissis);
v) dispone per l'impiego del corpo delle infermiere
volontarie».
- L'art. 73 del regio decreto n. 484 del 10 febbraio
1936, recante: «Norme per disciplinare lo stato giuridico,
il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico
ed amministrativo del personale della Croce rossa
italiana», e' il seguente:
«73. L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo,
con promozioni successive, da ciascun grado a quello
immediatamente superiore, nella misura e colle norme
appresso indicate.
Il maggiore generale e' prescelto fra i colonnelli
medici o commissari e nominato con decreto reale, su
proposta del Ministro per la guerra, su designazione del
presidente generale dell'Associazione.
Nota all'articolo 23:
- La lettera l), dell'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59» e' il seguente:
«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la
vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente
decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni
ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La
revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme
generali, regolatrici della materia:
a) - i) (Omissis);
l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione,
di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

Note all'art. 24:
- L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante:
«Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli
enti pubblici», e' il seguente:
«Art. 7. - Fatte salve le incompatibilita' sancite da
leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1,
eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili con le
funzioni di: a) membro del Parlamento e dei consigli
regionali; b) dipendente dall'amministrazione cui compete
la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro,
delle finanze e delle partecipazioni statali; c) dipendente
dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti
all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; d)
membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi
tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi
degli enti ed istituti; e) magistrato ordinario, del
Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali,
della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione
speciale; f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura
dello Stato; g) appartenente alle Forze armate in servizio
permanente effettivo.».
- Per l'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, recante:
«Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della
legge n. 833 del 1978)», si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 26:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota
all'art. 6.

Nota all'art. 32:
- L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» dispone:
«Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. (Art. 19
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 5 del decreto
legislativo n. 387 del 1998).
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h),
legge 15 luglio 2002, n. 145.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.».

Nota all'art. 33:
- Il regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, reca:
«Norme per disciplinare lo stato giuridico, il
reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed
amministrativo del personale della Croce rossa italiana».

Nota all'art. 45:
- Per il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, si
vedano le note all'art. 14.

Note all'art. 46:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, reca: «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi
pubblici.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio».

Note all'art. 48:
- Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota
all'art. 6.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca
il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' il
seguente:
«Art 11. - Le amministrazioni pubbliche, al fine di
garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni ed integrazioni,
individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per
le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.».



 
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