Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 maggio 2005
Riconoscimento, alla sig.ra Mucostepa Ines, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Mucostepa Ines, nata a Tirana il 14 maggio 1972, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «avokat» di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguita presso l'«Universita' degli studi di Perugia» il 17 luglio 2002, omologato in Albania il 20 luglio 2004 in data quindi posteriore al conseguimento del titolo di «Avokat» in Albania, in quanto prima dell'entrata in vigore del decreto del Consiglio dei Ministri n. 523 «per il riconoscimento e la convalida dei diplomi e degli attestati conseguiti presso le strutture universitarie estere» del 1° agosto 2003, il riconoscimento e la convalida dei diplomi conseguiti all'estero era nelle competenze delle varie Istituzioni albanesi, come attestato dalla «Republika e shqiperise dhoma komabetare e Avokatise-Keshilli Drejues» in data 6 dicembre 2004;
Considerato inoltre che e' iscritta nella» Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 14 maggio 2002, come attestato dalla «Dhoma» stessa, e' iscritta inoltre presso il «Regijstrin themeltar te Avokatise - Registro Fondamentale forense» dal 31 maggio 2003 con licenza n. 1946;
Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso del «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 30 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 febbraio 2005;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;
Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 22 marzo 2002;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Mucostepa Ines, nata a Tirana il 14 maggio 1972, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 19 maggio 2005
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;
b) la prova orale e' unica e verte su: a) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); b) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); c) elementi di deontologia e ordinamento professionale;
c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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