Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 19 maggio 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Domi Lumturi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazione; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Domi Lumturi, nata a Tirana (Albania) il 20 giugno 1961, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese, di cui e' in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «agronomo». Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale «finanzieri i larte» conseguito presso l'«Te Institutit te Larte Bujqesor» in data 19 ottobre 1984; Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Considerata l'esperienza professionale documentata dalla richiedente; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di agronomo e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) estimo (scritta e orale) ; 2) meccanica (solo orale); 3) zootecnica (solo orale) 4) costruzioni rurali (solo orale); Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ravenna rinnovato in data 29 ottobre 2004 con scadenza il 18 novembre 2006, per motivi familiari; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra, Domi Lumturi, nata a Tirana (Albania) il 20 giugno 1961 cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «agronomi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote lei flussi migratori. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) estimo (scritta e orale); 2) meccanica (solo orale); 3) zootecnica (solo orale); 4) costruzioni rurali (solo orale). |
| Art. 3. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 19 maggio 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda; b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale e gli altri tre solo orale da svolgersi in lingua italiana; c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato; d) l'esame scritto verte sulla materia individuata nel punto 1 del precedente art. 2; e) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e quattro le materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto; f) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli agronomi - sez. A. |
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