Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle lingue nel pubblico impiego;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 107, secondo comma, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Dichiarazioni anonime in occasione del censimento
1. Gli articoli 18, 18-bis e 18-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
«Art. 18. 1. Nel censimento generale della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi.
2. La dichiarazione e' resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto.
3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, e' cosi' ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullita', alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorche' apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni.
4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 316 del codice civile, ne' l'articolo 321 del medesimo codice.
5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio e' collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3.
6. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.
7. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia e' legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette dichiarazioni.».
 
Art. 2. Dichiarazioni nominative di chi intende beneficiare di determinati
effetti giuridici
1. Dopo l'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 20-ter 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sezioni distaccate.
3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero alla sezione distaccata in relazione al luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o la sezione distaccata. La sezione distaccata inoltra al tribunale le buste ad essa consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite della sezione distaccata. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite della sezione distaccata. Il personale del tribunale e della relativa sezione distaccata e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo nel momento in cui l'autorita' competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita in plico chiuso.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi' revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo' essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.
5. I comuni informano i cittadini che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini interdetti che abbiano riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.
7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale.».
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. L'interessato che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbia reso una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, ha diritto di revocarla o modificarla, con effetto immediato, entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. L'eventuale nuova dichiarazione presentata entro il termine predetto da chi abbia revocato la dichiarazione precedentemente resa ha parimenti effetto immediato; spiega invece effetti decorsi diciotto mesi se e' presentata dopo il termine predetto di tre mesi. Le dichiarazioni di modifica, rese decorso tale termine, acquistano efficacia due anni dopo la loro consegna. Chi revoca la dichiarazione precedentemente resa dopo il decorso dello stesso termine di tre mesi puo' rendere un'eventuale altra dichiarazione nei termini e con gli effetti dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto.
2. L'interessato che, anche in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, abbia omesso di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, possono renderle nei modi previsti dal medesimo articolo 20-ter, previa dichiarazione sostitutiva attestante, sotto la propria responsabilita', l'assenza di una precedente dichiarazione, da rendere ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Prima di rilasciare la certificazione il tribunale o la sezione distaccata effettuano un riscontro sulla documentazione trasferita ai sensi del comma 4. Le dichiarazioni di cui al presente comma spiegano effetti immediati dal momento della loro consegna, se rese entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. Trascorso tale termine, le dichiarazioni di cui al presente comma possono essere rese in qualsiasi momento ed acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla loro consegna.
3. Le dichiarazioni nominative di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rese in occasione del quattordicesimo censimento della popolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, conservano efficacia se non revocate o modificate.
4. Il commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano e i comuni di residenza dei dichiaranti trasmettono al Tribunale di Bolzano tutti i fogli A/1 custoditi entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigendo verbale analitico di consegna e senza conservare alcuna ulteriore documentazione nominativa sui fogli A/1 gia' custoditi. Il tribunale e le sezioni distaccate esercitano i compiti previsti dall'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di redazione del corrispondente verbale.
5. I comuni avvisano i cittadini con forme di pubblicita' e di comunicazione istituzionale idonee delle facolta' di cui ai commi 1, 2 e 3 e tengono affisso all'albo comunale il presente decreto per almeno cinque mesi dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 1976, n. 304.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, e' citato nelle note al titolo.
- Il testo del secondo comma dell'articolo 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e' il seguente:
«In seno alla commissione di cui al precedente comma
e' istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi terzo, quarto e quinto dell'art.
316, nonche' dell'art. 321, del codice civile, e' il
seguente:
«In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza
formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
piu' idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio
per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti
urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se
maggiore degli anni quattordici, suggerisce le
determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del
figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il
giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei
genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
curare l'interesse del figlio.».
«Art. 321 (Nomina di un curatore speciale). - In tutti
i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi
che esercita in via esclusiva la potesta', non possono o
non vogliono compiere uno o piu' atti di interesse del
figlio, eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice,
su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di
uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i
genitori, puo' nominare al figlio un curatore speciale
autorizzandolo al compimento di tali atti.».



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio
2001, n. 276 (Regolamento di esecuzione del 14° censimento
della popolazione, del censimento generale delle abitazioni
e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma
dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
- Il testo del comma 1 dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.) e' il
seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.».



 
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