Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 31 maggio 2005
Abilitazione, per il solo requisito essenziale n. 2, emessa a favore dell'I.C.M.Q. S.p.a. di Milano, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156.

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva n. 93/68/CEE;
Visto il decreto Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;
Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»:
Decreta:
L'I.C.M.Q. S.p.a. con sede in Milano - via Battistotti Sassi n. 11, nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»; Organismo di certificazione ed ispezione:
1. EN 1457:1999/A1:2002 «Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova»;
2. EN 1856-1:2003 «Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi di camini»;
3. EN 1857:2003 «Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo»;
4. EN 1858:2003 «Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo»;
5. EN 13813:2002 «Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprieta' e requisiti»;
6. EN 771-3:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)»;
7. EN 771-4:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato»;
8. EN 771-5:2003 «Specifica per elementi per muratura - Elementi per muratura di pietra agglomerata»;
L'attivita' complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto della normativa citata in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Antonio Archi e del direttore tecnico dott. ing. Lorenzo Orsenigo secondo le rispettive competenze.
Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.
L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione.
Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore centrale: Barzi
 
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