Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 101
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa;
b) dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.».
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' soppressa;
b) alla lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le societa' cooperative,»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.».
3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente:
«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e' abrogato.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, cosi'
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per la modernizzazione dei
settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura,
agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali,
svolgendo le procedure di concertazione con le
organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera
agroalimentare, ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
degli orientamenti dell'Unione europea in materia di
politica agricola comune, uno o piu' decreti legislativi
per completare il processo di modernizzazione dei settori
agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
dell'alimentazione e delle foreste.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
la normativa comunitaria, si conformano ai seguenti
principi e criteri direttivi, oltre che, in quanto
compatibili, alle finalita' e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
legge 5 marzo 2001, n. 57:
a) prevedere l'istituzione di un sistema di
concertazione permanente fra Stato, regioni e province
autonome riguardante la preparazione dell'attivita' dei
Ministri partecipanti ai Consigli dell'Unione europea
concernenti le materie di competenza concorrente con le
regioni e, per quanto occorra, le materie di competenza
esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
specifico Consiglio dell'Unione europea e i presidenti di
giunta regionale o componenti di giunta regionale allo
scopo delegati;
b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) abbia per oggetto anche l'esame di progetti regionali
rilevanti ai fini della tutela della concorrenza,
prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
al Ministero competente. Il Governo, qualora ritenga
conforme alle norme nazionali in materia di concorrenza il
progetto notificato, libera le regioni da ogni ulteriore
onere, ne cura la presentazione e segue il procedimento di
approvazione presso gli organismi comunitari;
c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
a) si applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
fini dell'esercizio di competenze esclusive dello Stato e
delle regioni o concorrenti, con previsione di uno
specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
d) favorire lo sviluppo della forma societaria nei
settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
anche attraverso la revisione dei requisiti previsti
dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come
modificato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento
(CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
e accordi interprofessionali, contratti di coltivazione e
vendita, al fine di assicurare il corretto funzionamento
del mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
favorirne il miglioramento dell'organizzazione economica e
della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
di tutela della salute umana e degli interessi dei
consumatori, nel rispetto del principio di trasparenza di
cui all'art. 9 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
f) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e della continuita' della corrispondenza tra misura degli
importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e
delle imposte, nonche' di una disciplina tributaria che
agevoli la costituzione di adeguate unita' produttive,
favorendone l'accorpamento e disincentivando il
frazionamento fondiario, e favorisca l'accorpamento delle
unita' aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma
cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle
aziende dei produttori agricoli, con priorita' per i
giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano
utilizzate risorse pubbliche;
g) semplificare, anche utilizzando le notizie
iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti
contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
h) coordinare e armonizzare la normativa statale
tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
principi fondamentali per la normativa regionale per la
parte concorrente di tali materie;
i) favorire l'accesso ai mercati finanziari delle
imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
pesca, al fine di sostenerne la competitivita' e la
permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi
strumenti finanziari, di garanzia del credito e
assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
mercato, nonche' favorire il superamento da parte delle
imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da
eventi calamitosi o straordinari;
l) favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani in agricoltura anche attraverso l'adozione di una
disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
m) rivedere la normativa per il supporto dello
sviluppo dell'occupazione nel settore agricolo, anche per
incentivare l'emersione dell'economia irregolare e
sommersa;
n) ridefinire gli strumenti relativi alla
tracciabilita' all'etichettatura e alla pubblicita' dei
prodotti alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
procedure di tracciabilita' differenziate per filiera,
anche attraverso la modifica dell'art. 18 del decreto
legislativo n. 228 del 2001, in coerenza con il citato
regolamento (CE) n. 178/2002, e prevedendo adeguati
sostegni alla loro diffusione;
o) armonizzare e razionalizzare la normativa in
materia di controlli e di frodi agroalimentari al fine di
tutelare maggiormente i consumatori e di eliminare gli
ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
p) individuare le norme generali regolatrici della
materia per semplificare e accorpare le procedure
amministrative relative all'immissione in commercio, alla
vendita e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari e
relativi coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, emanato ai sensi
dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
q) agevolare la costituzione e il funzionamento di
efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
associate, anche in riferimento ai criteri di
rappresentanza degli imprenditori agricoli associati,
attraverso la modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, al fine di consentire
un'efficace concentrazione dell'offerta della produzione
agricola, per garantire il corretto funzionamento delle
regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
sul mercato, anche modificando il termine previsto
dall'art. 26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
228 del 2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la
vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
r) prevedere strumenti di coordinamento, indirizzo e
organizzazione delle attivita' di promozione dei prodotti
del sistema agroalimentare italiano, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
ottenuti con metodi di produzione biologica, in modo da
assicurare, in raccordo con le regioni, la partecipazione
degli operatori interessati, anche al fine di favorire
l'internazionalizzazione di tali prodotti;
s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
l'ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dagli imprenditori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti, anche
attraverso l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
agricole e forestali e delle regioni e partecipata dalle
organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
avanzare proposte per il loro sostegno, con particolare
riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
t) ridefinire il sistema della programmazione
negoziata nei settori di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali e i relativi modelli
organizzativi, anche al fine di favorire la partecipazione
delle regioni sulla base di principi di sussidiarieta' e
garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio
economico ai produttori agricoli, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 228 del
2001;
u) riformare la legge 17 febbraio 1982, n. 41, al
fine di armonizzarla con le nuove normative
sull'organizzazione dell'amministrazione statale e sul
trasferimento alle regioni di funzioni in materia di pesca
e di acquacoltura;
v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
di razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
sull'attivita' di pesca marittima;
z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
di garantire l'efficacia degli interventi in favore delle
imprese ittiche danneggiate da calamita' naturali o da
avversita' meteomarine;
aa) rivedere la definizione della figura economica
dell'imprenditore ittico e le attivita' di pesca e di
acquacoltura, nonche' le attivita' connesse a quelle di
pesca attraverso la modifica degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo n. 226 del 2001;
bb) ridurre, anche utilizzando le notizie iscritte
nel registro delle imprese e nel REA, gli obblighi e
semplificare i procedimenti amministrativi relativi ai
rapporti fra imprese ittiche e pubblica amministrazione,
anche attraverso la modifica dell'art. 5 e dell'art. 7,
comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
degli articoli 123, 164, da 169 a 179, e 323 del codice
della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
prescritti dalla normativa vigente;
cc) assicurare, in coerenza con le politiche
generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
nel settore della pesca, anche attraverso la modifica
dell'art. 318 del codice della navigazione;
dd) individuare idonee misure tecniche di
conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
sviluppo sostenibile del settore della pesca e
dell'acquacoltura e la gestione razionale delle risorse
biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
di vendita di cui all'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo n. 228 del 2001, gli enti e le associazioni
alle societa';
ff) definire e regolamentare l'attivita'
agromeccanica, quando esercitata in favore di terzi con
mezzi meccanici, per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
di una fase necessaria dello stesso, la sistemazione, la
manutenzione su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
stoccaggio dei prodotti;
gg) dettare i principi fondamentali per la
riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
la trasformazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
tale fine;
hh) adeguare la normativa relativa all'abilitazione
delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
408 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto, anche in un
codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e comunque con il compito di eliminare
duplicazioni e chiarire il significato di norme
controverse. Tali decreti legislativi sono strutturati in
modo da evidenziare le norme rientranti nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, le norme costituenti
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
della Costituzione, e le altre norme statali vigenti sino
all'eventuale modifica da parte delle regioni.
4. Il Governo informa periodicamente il Parlamento
sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
3.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le
norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
3.
6. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
e 3, a seguito della deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri e dopo avere acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
parte delle Commissioni competenti per materia entro il
termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
commi 1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
prorogati di sessanta giorni.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
- L'art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse», cosi'
recita:
«Art. 2 (Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi integrativi e
correttivi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, del
decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 273, del decreto legislativo
16 luglio 1997, n. 264, del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 265, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, e del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
attenendosi alle procedure e ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, commi 2 e 3, all'art. 5, commi
2 e 3, e all'art. 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il
termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
correttivi o modificativi dei decreti legislativi gia'
emanati ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel
citato comma 15.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono
adottati secondo le procedure ed i principi e criteri
direttivi di cui all'art. 10, comuni 2, 3 e 4, della legge
6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari
opportunita' tra uomo e donna, attenendosi ai principi e
criteri direttivi di cui all'art. 13, comma 2, della legge
6 luglio 2002, n. 137.
6. All'art. 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n.
137, la parola: "diciotto" e' sostituita dalla seguente:
"trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1,
alinea, e 5, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'art. 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1,
alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "entro
diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro
trenta mesi".
8. All'art. 15, comma 1, alinea, della legge
12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'art. 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio
2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'art. 13-nonies del
decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, e'
differito al 20 luglio 2004.
11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003,
n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed
"entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
anni" ed "entro tre anni".
12. All'art. 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre
2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: «il 31 dicembre 2004». All'art. 1-sexies, comma
7, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le
parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2004".
13. All'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre
2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonche'" e'
sostituita dalle seguenti: "ma non".».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e e), della
legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1. Ai
fini dell'applicazione della normativa statale, e'
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale,
in possesso di conoscenze e competenze professionali ai
sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita'
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile,
direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo
e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta
per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le
pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennita' e le somme percepite per l'espletamento di
cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti
operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del
reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di
persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di
lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in
presenza dei requisiti di conoscenze e competenze
professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo
periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica
di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento
dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa'
di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella
societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze
e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e'
idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la
qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui
all'art. 17 citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i
requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta'
dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di
svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute
necessarie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un
socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) (soppresse);
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo
professionale puo' essere apportata da parte
dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni
tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita'
svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di
capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come
redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini
del presente articolo, e consentono l'iscrizione del
soggetto interessato nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona
fisica, anche ove socio di societa' di persone o
cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
deve iscriversi nella gestione previdenziale ed
assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di
cooperative si applica l'art. 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142.
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore
agricolo professionale si applicano anche ai soggetti
persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
di riconoscimento della qualifica alla regione competente
che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano
iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro
ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza
di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle
regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la
decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di
comunicazione delle informazioni relative al possesso dei
requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione
vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito all'imprenditore agricolo professionale,
come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni, e' abrogato.



 
Art. 2.
Societa' agricole
1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «nuova» e' soppressa;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per ogni altro adempimento a tal fine necessario».
2. L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente: «4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o
la denominazione sociale delle societa' che hanno quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere
l'indicazione di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui
al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale
o nella denominazione sociale la indicazione di «societa'
agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette
societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti
dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o
denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal
fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto
di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
successive modificazioni, ed all'art. 7 della legge
14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola
di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso
della qualifica di coltivatore diretto come risultante
dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile.
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute,
altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali
stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3,
qualificate imprenditori agricoli professionali, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di
imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita
dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in
qualita' di imprenditore agricolo professionale determina
la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono
riconosciute anche alle societa' agricole di persone con
almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole
di capitali con almeno un amministratore coltivatore
diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un
amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella
relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni
caso le agevolazioni, se richieste dalla societa', non
possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto
socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al
presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione
delle agevolazioni determina la decadenza dalle
agevolazioni medesime.».



 
Art. 3.
Conservazione dell'integrita' fondiaria
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Conservazione dell'integrita' fondiaria). - 1.
Dopo l'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale).
- 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali,
per compendio unico si intende l'estensione di terreno
necessaria al raggiungimento del livello minimo di
redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo
rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal
regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni
agricoli a coloro che si impegnino a costituire un
compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo
professionale per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art.
5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli
onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un
sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari
notarili ad un sesto in favore della costituzione del
compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai
trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze,
compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui
alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad
acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si
impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i
fabbricati, costituenti il compendio unico, sono
considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento
della costituzione e durante tale periodo non possono
essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di
indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a
cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del
compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari
dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti
tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per
effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni
agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali
all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni
disponibili nell'asse ereditario non consentano la
soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto
dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si
provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente
articolo all'erede che la richieda, con addebito
dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non
soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da
ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in
successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della
stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a
quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al
compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti
comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le
parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale
ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto
ministeriale 1° luglio 2002, n. 743 del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione
preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti
comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di
quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i
terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinate le modalita' per la revoca e la
riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica
anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino
fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e
comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono
abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede
nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione
dell'art. 1, comma 2.
11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con
dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria
nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi
sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto
di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi
del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a
titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento
del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo'
avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative
pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante
dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a
notaio nelle forme dell'atto pubblico. Gli onorari notarili
in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con
applicazione della voce di tariffa di cui all'art. 6, comma
2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata
con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
17 dicembre 2001".».



 
Art. 4.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
2. All'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita' agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.».
3. All'articolo 11, dopo il comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica. n. 327 del 2001, e successive modificazioni.».
4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le regioni, gli enti locali, si svolgono con modalita' informatizzata. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2005, le modalita' di attuazione del presente comma.
5. All'articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo le parole: «delle imprese agricole», sono inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5».
6. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale».



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Semplificazione degli adempimenti
amministrativi). - 1. Per i pagamenti diretti si applica
quanto previsto dall'art. 22 del regolamento (CE) n.
1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta
le procedure per l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3,
del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati,
senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto
che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche
per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento
dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
dell'agricoltore e del pescatore di cui all'art. 13, comma
2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA)
competenti per territorio acquisiscono, attraverso le
modalita' previste dall'art. 15, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le dichiarazioni del
soggetto che esercita attivita' agricola modificative del
fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento
del fascicolo aziendale di cui all'art. 13, comma 1, nel
SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi
all'identificazione e registrazione degli animali di cui
alla direttiva 92/102/CEE del 27 novembre 1992, del
Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici
diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
per le istanze relative all'esercizio dell'attivita'
agricola presentate alla pubblica amministrazione per il
tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni, la pubblica amministrazione,
nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il
provvedimento finale entro centottanta giorni dal
ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di
assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda
si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai
soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
della data di inoltro dell'istanza alla pubblica
amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto
disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che
abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e
agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora
inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni
contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
8. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano
l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle
informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica
amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici
economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via
telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i
servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti
amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del
Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA
i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti
attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale
fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse
finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
«3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato
I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal
regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del
Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme
classificazione merceologica, con regolamento del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le
modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole
e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese
agricole e da quelle che svolgono l'attivita'
agromeccanica, di cui all'art. 5 provviste di officina non
e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica
all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto relativa alle macchine agricole di cui
all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
professionali agricole e da quelle delle imprese che
esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5,
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati
nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del
codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento
delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno
delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32.
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis qualora
abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti
del Ministero dell'interno 27 marzo 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e in data
19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 1990.
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e
sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali
destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con
cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili
al termine di tali cicli, su terreni non boscati,
costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato
l'art. 2135 del codice civile e non e' soggetta alle
disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi
vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi
della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai
soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente
art. 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 11 (Attenuazione dei vincoli in materia di
proprieta' coltivatrice). - 1. Il periodo di decadenza dai
benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di
formazione e di arrotondamento di proprieta' coltivatrice
e' ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del
fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver
luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici
l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai
comuni 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola,
alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a
favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di
affini entro il secondo grado, che esercitano l'attivita'
di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice
civile, come sostituito dall'art. 1 del presente decreto.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche in
tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di
politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a
favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o
tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta anni" sono
sostituite dalle seguenti: "quindici anni";
b) il suddetto vincolo puo' essere, altresi',
revocato, secondo le modalita' di cui al precedente comma,
nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del
fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a
condizione che la porzione di terreno interessata sia tale
da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attivita'
agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato
da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore
attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.
4-bis. Il vincolo di indivisibilita' di cui all'art. 11
della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo del
18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati
attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia
puo' essere, altresi', revocato dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla
porzione di terreno interessata dalla procedura
espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilita' da parte di un soggetto
pubblico o privato.
4-ter. All'assegnatario del fondo acquistato
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
- ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in
ogni caso l'indennita' aggiuntiva prevista dall'art. 42,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327
dell'8 giugno 2001, e successive modificazioni.
L'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1 e' determinata ai
sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in
data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata
in vigore del presente decreto.».



 
Art. 5.
Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese
1. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: «dal presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelle previste dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In attuazione di quanto disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.».
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita' anche attraverso propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria fideiussione a
fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e
all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie previste dal
presente articolo, nonche' quelle previste dall'art. 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In
attuazione di quanto disposto dal predetto art. 1,
comma 512, della legge n. 311 del 2004, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e' elencata
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita'
anche attraverso propria societa' di capitali dedicata.
Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette
annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto ministeriale
30 luglio 2003, n. 283 del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' abrogato.».



 
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