Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2005 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 6 maggio 2005, n. 256
Riforma della politica agricola comune. Istruzioni generali per la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03.

All'AGEA Ufficio Monocratico Area
Controlli Area Autorizzazione
Pagamenti
All'Organismo pagatore della
Regione Veneto - AVEPA
All'Organismo pagatore della
Regione Emilia Romagna - AGREA
All'Organismo pagatore della
Regione Lombardia - Direzione
Generale Agricoltura
All'Organismo pagatore della
Regione Toscana - ARTEA
All'Organismo Pagatore della
Regione Basilicata - ARBEA
All'Organismo Pagatore della
Regione Piemonte - FINPIEMONTE
S.p.A.
All'Ente Nazionale Risi
Al Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Al CAA Copagri S.r.l.
Al Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o
CAA CANAPA
e, per conoscenza: Al Ministero
delle Politiche Agricole e
Forestali Segreteria tecnica
Direzione Generale delle Politiche
Agroalimentari - PAGR V
1. DEFINIZIONI:
- CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole e' il codice fiscale dell'azienda agricola o dell'agricoltore persona fisica e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli Organismi pagatori. Gli Organismi pagatori indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
- UTE: l'unita' tecnico-economica e' l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.
- UT: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessita' e numerosita' delle domande di aiuto.
- S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. (CE) n.1593/00.
- Organismo pagatore competente: e' quello individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

2. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE
La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione gia' contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

Il fascicolo aziendale e' costituito presso l'Organismo pagatore competente, identificato ai sensi del precedente paragrafo 1. In deroga a tale principio generale, un'azienda con una o piu' UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di piu' Organismi pagatori, puo' richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purche' in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata. Essa deve inoltrare apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, a quello prescelto ed all'AGEA. La competenza e' attribuita, al termine dell'istruttoria, all'Organismo pagatore prescelto, secondo la procedura descritta nel manuale del fascicolo aziendale.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande uniche di pagamento 2005 possono essere presentate all'Organismo pagatore competente come specificato al precedente paragrafo 1.
Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 2, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale e' stato costituito il fascicolo aziendale.
La domanda unica e' predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del Reg. (CE) n. 796/04 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 1782/03.
La domanda unica 2005 contiene in sintesi almeno le seguenti informazioni:

|Indicare tutti i dati di dettaglio
|dell'azienda richiedente il
|premio: titolare, rappresentante DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA |legale, ubicazione, ---------------------------------------------------------------------
|Indicare i dati di riepilogo
|riguardanti titoli, superfici e DATI Dl RIEPILOGO |capi. ---------------------------------------------------------------------
|Elenco delle dichiarazioni e degli
|impegni attestanti la conoscenza
|delle condizioni inerenti il
|regime d'aiuto considerato per il DICHIARAZIONI E IMPEGNI |richiedente. ---------------------------------------------------------------------
|Elenco della documentazione
|specifica da allegare in relazione ALLEGATI DA PRESENTARE |ai diversi regimi d'intervento. ---------------------------------------------------------------------
|Richiesta di accesso alla riserva RISERVA NAZIONALE |nazionale. ---------------------------------------------------------------------
|Sottoscrizione delle SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e |dichiarazioni, e della domanda di DOMANDA |pagamento unico ---------------------------------------------------------------------
|Indicare le caratteristiche dei
|titoli "nel portafoglio" del
|richiedente (assegnati,
|acquistati, affittati, ereditati).
|Il richiedente deve indicare quali
|intende utilizzare e,
|eventualmente, quali intende ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE |restituire alla Riserva Nazionale.

3.1 Finalita' di presentazione della domanda
Nella compilazione della domanda unica di pagamento, e' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:
1. Domanda iniziale;
2. Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04 nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalita' previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art . 22) della domanda precedentemente presentata; tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2005, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04 nei casi in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/04 nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/03. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/04 nel caso in cui la domanda venga presentata, nei casi di cessione di azienda previsti dal sopracitato articolo. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
Qualora la finalita' della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

3.2 Termini di presentazione delle domande
Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/03, nonche' dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2005.
Pertanto le date di presentazione delle domande all'Organismo pagatore competente, previste per la campagna 2005 sono:
a) domande iniziali: 15 maggio 2005;
b) domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: 31 maggio 2005;
c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art . 22 del Reg. (CE) n. 796/04: le domande possono essere presentate anche successivamente al 31 maggio 2005 a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'Organismo pagatore competente di irregolarita' riscontrate nella domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco.
Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 796/04 e successive integrazioni le domande iniziali di cui al punto a) devono essere presentate, per l'anno 2005, entro lunedi' 16 maggio 2005, tenuto conto che la scadenza del 15 maggio, indicata nel Decreto MiPAF del 5 agosto 2004, cade in giorno festivo.
Per le domande iniziali di cui al punto a), e' consentita una presentazione tardiva, nell'ambito di un periodo di 25 giorni di calendario, a partire dal 15 maggio 2005.
Pertanto, il termine ultimo di presentazione e' fissato al 9 giugno 2005.
Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del Reg. (CE) n. 796/04, la presentazione tardiva della domanda iniziale produce una decurtazione, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D.M. 20 luglio 2004, n. 1628, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2005 sono irricevibili.
Ai sensi dell'art . 21, par. 1, comma 2 del Reg. (CE) n. 796/04 in caso di inoltro tardivo di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi degli art. 12 e 13 del Reg. n. (CE) 796/04, qualora tali documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilita' dell'aiuto in questione, si applica una riduzione pari alt' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.
La presentazione di una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 di cui al punto b) oltre il termine del 31 maggio 2005 comporta una riduzione dell' l% per giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 1628. Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.
La data limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2005.
Le domande di revoca parziale di cui al punto c), pervenute successivamente alla comunicazione da parte dell'Organismo pagatore competente all'agricoltore di eventuali irregolarita' della domanda unica o della intenzione di svolgere un controllo in loco, sono irricevibili.
Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 1628.

3.3 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/04

Domande di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi degli articoli 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04 che consentono di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini sopra stabiliti, piu' domande di modifica si considera valida l'ultima pervenuta.

Domande di revoca ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una domanda di revoca, parziale o totale, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco ne' delle irregolarita' riscontrate nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano piu' domande di revoca, si considera valida l'ultima pervenuta.
La domanda di revoca ai sensi dell'art. 22 deve pervenire all'Organismo pagatore competente entro il giorno precedente rispetto al quale l'imprenditore e' stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e/o delle irregolarita' riscontrate nella sua domanda.

Art. 72 - Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, di cui all'art. 1 del D.m. 20 luglio 2004 n. 1628, l'agricoltore puo' presentare, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/04, anche al di fuori dei termini in precedenza indicati, un'apposita comunicazione di notifica all'Organismo pagatore competente.

I casi previsti sono:
a) decesso del titolare;
b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore;
c) calamita' naturale;
d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
f) furto di animali.

Art. 74 - Cessione di azienda
Nei casi previsti dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 796/04, e' consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probatoria, volta all'ottenimento dell'aiuto.
L'istanza e' presentata entro il 30 settembre 2005 all'Organismo pagatore competente che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' all'aiuto.
Ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze in questione, e' necessario presentare almeno la copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al cessionario, debitamente registrati e contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda.

4. REGIMI DI INTERVENTO

4.1 Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg. (CE) n. 1782/03
Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001-2002 ai sensi di almeno uno dei regimi di pagamento elencati nell'allegato VI del Reg. (CE) n. 1782/03:
- seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
- legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);
- riso;
- foraggi essiccati;
- carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice,
- pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;
- ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
- latte (in Italia a partire dal 2006) nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
- olio d'oliva a partire dal 1/1/2006;
- tabacco a partire dal 1/1/2006. 4.1.1 Tipologia titoli
I titoli possono assumere le seguenti tipologie:
- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del Reg. (CE) n. 1782/03. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/03 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/03) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purche' mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA);
- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del Reg. (CE) n. 1782/03, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del Reg. (CE) n. 1782/03, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo;
- derivanti da premi percepiti nell'ambito di un contratto di soccida: disciplinati dalle circolari prot. n. ACIU.2005.181 dell' 11 aprile 2005 e n. ACIU.2005.194 del 15 aprile 2005.
I titoli all'aiuto possono essere dichiarati, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.
Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del Reg. (CE) n. 1782/03, fissano due diverse date per l'inizio del periodo di dieci mesi di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1782/03 comprese tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Sulle particelle per le quali presentano domanda di pagamento, gli agricoltori devono esercitare attivita' agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/03 e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi, in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui e' eventualmente divisa la particella stessa, fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.
Il pagamento unico e' condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del Reg. (CE) n. 1782/03) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del Reg. (CE) n. 1782/03). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del 13 dicembre 2004 n. 5406/St e successive modifiche nonche' dalla Circolare AGEA n. ACIU.2005.20 del 28.01.2005 costituisce la "condizionalita'" ed e' vigente a partire dal 1° gennaio 2005.

4.1.2 Titoli ordinari

Uso dei titoli all'aiuto
Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, puo' essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilita', definite dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a:
1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. le sole colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del Reg. (CE) n. 795/04 (come modificato dal Reg. (CE) n. 394/05) ed i relativi vivai;

Sono escluse le superfici destinate a:
4. colture permanenti, comprese le colture pluriennali;
5. colture forestali;
6. usi non agricoli.

Ai fini dell'articolo 44, comma 2 del suindicato regolamento, le seguenti colture:
alberi da bosco a breve rotazione;
canna cinese (miscanthus sinensis);
fettuccia d'acqua (phalaris arundicea);
sono considerate ammissibili, purche' siano state impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005, ovvero impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.
A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Organismo pagatore competente la documentazione probatoria dallo stesso definita.
Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/03. In questi casi e' possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, puo' essere svolta qualsiasi attivita' agricola, fatta eccezione per:
1. le colture permanenti;
2. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del Reg. (CE) n. 1782/03);
3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2200/96 e all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 2201/96). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del Reg. (CE) n. 1782/03, cosi' come modificato dal Reg. (CE) n. 864/04). La data di inizio ammissibile e' l'11 giugno con scadenza 11 settembre (Reg. (CE) n. 606/05, che modifica il 795/04). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale e' ammessa la coltivazione di tali colture, e' tenuto a proseguire il periodo di disponibilita' del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme.
A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Organismo pagatore la relativa documentazione probatoria.

La coltivazione della canapa e' consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto,
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varieta' con tenore di tetraidrocannabiolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.
Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 1782/03, sono soggette alle seguenti prescrizioni:
- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale;
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti.
Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalita'" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.
In riferimento al DM 15.03.2005, art. 11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 contenuta nel D.M. del 13 dicembre 2004, n. 5406.

4.1.3 Titoli di ritiro

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, puo' essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilita', definite dall'art. 54, comma 2, del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modificazioni.
Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:
1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:
- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del Reg. (CE) n. 1257/99, che non sono ne' adibite ad uso agricolo, ne' utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1257/99.

Ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1782/03 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra (art.54) gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food).
L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro. Qualora la superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1782/03 sia inferiore al numero dei titoli di ritiro, l'agricoltore puo' chiedere di attivare il numero di titoli di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone.

Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi ne' per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:
- gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 (art. 55, lettera a), del Reg. (CE) n. 1782/03);
- gli agricoltori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione in prodotti non destinati, in primo luogo, al consumo umano o animale (art. 55, b), del Reg. (CE) n. 1782/03).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:
- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri e con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalita', le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:
- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale;
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti.
Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalita'" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.
La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non puo' determinare un raccolto nell'anno corrente ne' puo' essere utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (ad esempio erba medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non puo' essere effettuato per consentire una produzione nell'anno in corso, ma solo a partire dalla stagione successiva.
In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore puo' usufruire delle seguenti deroghe di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;
- destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalita' perseguita;
- copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione per le specie contemplate dall'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine e' prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale e' effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, e' possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere. La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
- Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
- girasole
- sorgo
- mais
- lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo, autorizzati dall'Organismo Pagatore competente.

In riferimento al DM 15.03.2005, art. 11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del DM del 13 dicembre 2004 n. 5406.

Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore puo' destinare una superficie alla coltivazione di prodotti agricoli da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, oppure alla trasformazione in biogas e/o energia termica nella propria azienda.
Nessun pagamento e' concesso ai titoli di ritiro associati a superfici coltivate a barbabietola, topinambur e radici di cicoria con destinazione no-food. Tali titoli sono considerati, tuttavia, utilizzati e le superfici coltivate sono considerate messe a riposo.
L'agricoltore che dichiara di utilizzare, in tutto o in parte, i suoi titoli di ritiro deve avere stipulato, con un collettore o primo trasformatore riconosciuti, uno o piu' contratti di coltivazione, ovvero dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.
Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg. (CE) n. 1973/04, si applicano le disposizioni dell'art. 29 del Reg. (CE) n. 795/04 in relazione all'impiego di sementi e dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 796/04 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Contratti e dichiarazioni sostitutive

I contratti no food e le dichiarazioni sostitutive sono controllati nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
L'originale del contratto e la relativa fideiussione sono depositati, a cura della ditta industriale, presso l'Organismo pagatore competente della rispettiva domanda unica di aiuto.
I dati del contratto presentato non possono essere piu' variati; qualora vi fosse necessita' di apportare modifiche ai dati dichiarati, l'agricoltore e' tenuto a comunicare le variazioni alla ditta industriale che procede alla compilazione del contratto di modifica. Quest'ultimo documento, deve essere presentato all'Organismo Pagatore competente entro i termini previsti per la presentazione delle domande di modifica.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Compilazione dei contratti

Il contratto, di cui all'art. 147 del Reg. (CE) n. 1973/04, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- numero del contratto;
- il tipo di prodotto;
- anagrafica dei contraenti ed il CUAA;
- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale);
- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;
- il quantitativo di prodotto previsto;
- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di prodotti industriali irreversibili non utilizzati nell'alimentazione umana e/o animale, combustibile e carburanti, energia termica ed elettrica, o intermedi ceduti a terzi con l'obbligo di essere destinati successivamente all'ottenimento dei prodotti su citati, nel rispetto della prevalenza di valore dei prodotti non alimentari;
- le utilizzazioni finali previste e conformi al Reg. (CE) n. 1973/04;
- data e luogo della firma dei contraenti.

Il contratto, firmato congiuntamente dalle due parti, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all'Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Materie prime che non sono oggetto di contratto

In deroga all'art. 147, l'agricoltore che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione con coltivazioni di materie prime per le quali non e' necessaria la stipula di un contratto, dovra' impegnarsi a presentare, unitamente alla domanda unica di aiuto, una dichiarazione sostitutiva all'Organismo Pagatore competente, precisando la destinazione dei prodotti.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Dichiarazione sostitutiva del contratto per la produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici con colture destinate all'ottenimento di prodotti industriali irreversibili, e' tenuto a dichiararlo all'Organismo pagatore competente, ai fini dell'effettuazione dei controlli necessari.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) -Modifica e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino la superficie dichiarata o risolvano il contratto, entro la data di presentazione della domanda di aiuto, di cui al precedente paragrafo 3.2, e' sufficiente presentare un nuovo contratto o atto di risoluzione dello stesso.
Nel caso di variazione intervenuta oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto di cui al precedente paragrafo 3.3, il richiedente, per il pagamento dei titoli di ritiro, deve informare della variazione l'Organismo pagatore competente. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto.
Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto di cui al precedente paragrafo 3.3, il produttore, per mantenere i titoli di ritiro, deve rimettere a riposo le superfici non piu' oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

Superfici ad uso non alimentare (no food) - Modifica e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una riduzione delle rese e delle quantita' dichiarate rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore che ha dichiarato di produrre biogas o energia termica nella propria azienda, per mantenere il diritto all'aiuto, e' tenuto a comunicare all'Organismo Pagatore competente, la nuova quantita' prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti quali Ispettorati regionali, comunali o agronomi iscritti all'albo.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Rese di produzione

Le rese cui fare riferimento, per il calcolo della produzione prevista, sono riportate nella nota ACIU.2005.140 del 25 marzo 2005; per le rese mais si fa riferimento a quelle indicate nell'All "A" del Decreto Mi.P.A.F. del 4/4/2000, ricordando che il calcolo del quantitativo deve essere espresso in chilogrammi (Kg).

Superfici ad uso non alimentare (no food) - Determinazione delle quantita' prodotte di biomasse

Per le biomasse, l'agricoltore puo' indicare le quantita' previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l'Organismo pagatore competente, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantita' indicate.
Per quanto concerne biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantita' di materia prima prodotta, e' possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densita' della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.
E' inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Determinazione di biomasse per la produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente dall' Organismo di controllo tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilita' specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente e' tenuto a comunicare alt' Organismo pagatore competente, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui puo' essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. Lo stesso Organismo pagatore esegue a campione, con tempistiche compatibili con il ciclo colturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

Superfici ad uso non alimentare (no-food) - Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente, ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a consegnare tutta la materia prima, pari a quella ottenibile con le rese sopra definite, al primo trasformatore e/o acquirente collettore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:
- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali;
- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

Pagamento dei Titoli di ritiro

L'art. 155 del Reg. (CE) n. 1973/04 prevede che il pagamento puo' avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purche' la materia prima sia stata consegnata all'acquirente collettore e/o primo trasformatore e l'autorita' competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:
a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'acquirente collettore e/o primo trasformatore;
b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
c) comunicazione, sottoscritta dalle parti all'Organismo pagatore competente, della quantita' di materia prima raccolta da parte del primo trasformatore e/o acquirente collettore;
d) costituzione di una cauzione pari a 250 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal primo trasformatore e/o acquirente collettore all'Organismo pagatore competente;
e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e delle quantita' di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento e' effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorita' competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalita':
- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a) - b) - d) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere c) - e) sopra citate, nonche' la consegna effettiva del prodotto.

L'art. 156 del Reg. (CE) n. 1973/04 stabilisce che i prodotti finali devono essere ottenuti, al massimo, da un terzo trasformatore.

4.1.4 Titoli speciali

Uso dei titoli all'aiuto

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).
Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attivita' agricola espressa in UBA si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica, e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute moltiplicando i seguenti valori aziendali per i coefficienti sotto riportati e sommando i relativi risultati:
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di eta' superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonche' delle giovenche e dei bovini maschi di eta' superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di eta' compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di eta' inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di eta' compresa tra i 6 ed i 24 mesi di eta', che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad eta' inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non piu' tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad eta' non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non piu' tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70.

4.2 Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell 'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03

I premi specifici, legati alla produzione sono disciplinati:
- dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03:
- Il premio qualita' per il grano duro;
- Il premio proteiche;
- L'aiuto specifico per il riso;
- Il pagamento per la frutta in guscio;
- Il premio per le colture energetiche
- I premi di base e supplementare per il latte ;
- dall'art. 69 del Reg.(CE) n. 1782/03, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni :
- premio supplementare seminativi;
- premio supplementare carni bovine;
- premio supplementare carni ovine e caprine.

Per quanto concerne le disposizioni in merito all'attuazione del suddetto decreto MiPAF si rimanda alla Circolare n. ACIU.2005.00130 del 21 marzo 2005.

4.2.1 Premio Qualita' per il grano duro

Il Reg. (CE) n. 1782/03 ha introdotto un premio specifico alla qualita' per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione e' subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varieta' riconosciute, nella zona di produzione, come varieta' di alta qualita' per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.
L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE" .
L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale - per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari - ripartite, sulla base dell'entita' degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/97, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.
L'art. 75 del Reg. (CE) n. 1782/03 stabilisce che se la superficie per la quale e' richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.
Tale riduzione sara' effettuata, dall'Organismo di coordinamento, dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2, del Reg. (CE) n. 1782/03).
L'art. 2, par. 2, del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantita' minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, e' pari a 180 kg. per ettaro.
L'elenco delle varieta' di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con relativa codifica, e' riportato nel D.M. 15 febbraio 2005.

4.2.2 Piante Proteiche

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:
- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varieta' di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 5, del suddetto regolamento.
Il Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03, all'art. 77, prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.
La superficie massima garantita (SMG) e' fissata, a livello nazionale, a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG l'Organismo di coordinamento determina la percentuale di riduzione della superficie ammissibile per singolo agricoltore.

4.2.3 Risone

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.
Per il risone si prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 €/ha per la campagna di commercializzazione 2005/2006. L'aiuto e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.
La suddetta superficie di base e' ripartita, sulla base dell'entita' degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE | ETTARI
I | 219.148
II | 314
III | 126
TOTALE | 219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza e' contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.
Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sara' determinata dall'Organismo di coordinamento dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, e' stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verra' applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2, del Reg. (CE) n. 1782/03).
Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalita' previste nell'allegato I del Reg. (CE) n. 1973/04.
L'elenco delle destinazioni produttive e delle varieta' di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006 e' riportato in allegato alla presente circolare.

4.2.4 Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:
1. Domanda Unica da trasmettere all'Organismo pagatore competente, deve contenere le dichiarazioni delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie. Nell'ambito della domanda unica tali superfici possono essere associate a titoli ordinari.
2. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costitutore che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi all'Organismo pagatore competente entro il 15 settembre 2005, ed all'AGEA esclusivamente per via telematica. I produttori sono tenuti ad indicare nel contratto, o nella dichiarazione, soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici gia' riportate nella domanda unica.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa all'AGEA esclusivamente per via telematica, entro una data utile da fissare con specifiche disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore competente.

4.2.5 Colture energetiche

Ai sensi dell'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/03 e dell'art. 2, lettera c), del Reg. (CE) n. 795/04, l'agricoltore puo' conseguire un premio supplementare sulle superfici con titoli ordinari ed investite a prodotti destinati a "colture energetiche", conducendo la coltivazione di qualsiasi prodotto ad esclusione della barbabietola da zucchero, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore e' tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, o deve avere presentato una o piu' dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.
Per la coltivazione della canapa, ai sensi dell'art. 165 del Reg. (CE) n. 1973/04, si applicano le disposizioni all'art. 29 del Reg. (CE) n. 795/04 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. (CE) n. 796/04 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

Colture energetiche - Contratti e dichiarazioni sostitutive

Il contratto, di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/04, deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- numero del contratto, composto dal numero di riconoscimento della ditta piu' un progressivo
- il tipo di prodotto
- anagrafica dei contraenti e CUAA;
- la durata del contratto (annuale, biennale, poliennale)
- le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie
- il quantitativo di prodotto previsto
- eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima
- l'impegno a rispettare gli obblighi di conseguimento di energia o prodotti energetici intermedi (carburanti e/o combustibili)
- le utilizzazioni finali previste e conformi al Reg. (CE) n. 1973/04
- data e luogo della firma dei contraenti.

Il contratto, deve essere presentato dalla ditta di trasformazione all'Organismo Pagatore competente entro e non oltre la data di presentazione della domanda unica.

Colture energetiche - Dichiarazione sostitutiva del contratto per produzione di biogas e di energia termica

L'agricoltore, che intende trasformare in biogas e/o in energia termica, presso la propria azienda agricola, la materia prima raccolta su superfici destinate a colture energetiche, e' tenuto a presentare, in sostituzione del contratto, una dichiarazione all'Organismo Pagatore competente, per permettere allo stesso di effettuare i controlli necessari per la verifica della finalizzazione dichiarata.

Colture energetiche - Modifiche e/o risoluzioni del contratto

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto entro la data di presentazione della domanda di aiuto, e' sufficiente presentare un nuovo contratto o atto di risoluzione dello stesso.
Nel caso di variazione intervenuta oltre la data prevista per la modifica della domanda unica di aiuto il richiedente, per conservare il diritto al pagamento delle superfici destinate a colture energetiche, deve informare l'Organismo Pagatore competente, indicando la nuova quantita' prevista. La variazione deve essere inoltre accompagnata da debita documentazione giustificativa, riportando le stesse modifiche nella domanda unica di aiuto ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04
Nel caso di risoluzione del contratto oltre la data prevista per la modifica della domanda unica il produttore, per mantenere il diritto all'aiuto, deve rimettere a riposo le superfici non piu' oggetto di contratto, distruggendo la materia prima coltivata alla presenza di un funzionario operante nel settore agricolo o sanitario.

Colture energetiche - Modifiche e/o risoluzione della Dichiarazione sostitutiva del contratto biogas ed energia termica

Qualora, per causa di forza maggiore o altre cause, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantita' raccolte rispetto a quelle riportate nella dichiarazione, l'agricoltore richiedente, per mantenere il diritto all'aiuto, deve comunicare all'Organismo Pagatore competente la nuova quantita' prevista. Tale variazione deve essere accompagnata da debita documentazione giustificativa, rilasciata da organi competenti.

Colture energetiche - Rese di produzione

L'Organismo di coordinamento determina ogni anno e comunque prima del raccolto, le rese produttive da riportare nei contratti per superfici a coltura energetica e informa attraverso la pubblicazione di circolari gli agricoltori interessati. La quantita' di materia prima prevedibile, espressa in Kg., e' determinata dal prodotto della resa unitaria (ton./ettari) per gli ettari coltivati, facendo riferimento alle rese riportate nelle specifiche disposizioni dell'Organismo di coordinamento per le superfici a riposo destinate a prodotti ad uso non alimentare.

Colture energetiche - Determinazione delle quantita' prodotte di biomassa

Per le biomasse l'agricoltore puo' indicare le quantita' previste, riferite alle rese note della zona di produzione, ed in questo caso l'Organismo pagatore competente, in una fase successiva, dopo controlli tecnico-amministrativi, si riserva di comunicare gli esiti all'agricoltore ed alla ditta industriale per eventuali modifiche delle quantita' indicate.
Per quanto concerne le biomasse di prodotti tipicamente erbacei, in deroga al metodo comunemente usato per la determinazione delle quantita' di materia prima prevedibile, e' possibile procedere al calcolo con un metodo volumetrico, mediante moltiplicazione del volume della balla (od altro formato standard) per la densita' della balla stessa per il numero di balle o rotoballe oggetto della consegna.
E', inoltre possibile, al fine di ottenere una prima disidratazione spontanea prima del trasporto allo stabilimento per la trasformazione, consegnare il prodotto a bordo campo, eseguendo una valutazione della variazione di peso per evaporazione dell'acqua.

Colture energetiche - Determinazione di biomasse per produzione di biogas

Per quanto riguarda la trasformazione di prodotti destinati alla produzione di biogas e/o energia termica nella propria azienda, l'agricoltore deve far determinare volumetricamente, dall'Organismo di controllo, tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilita' specifica della materia prima utilizzata nella produzione di biogas e/o energia termica. L'agricoltore richiedente e' tenuto a comunicare all'Organismo pagatore competente, con almeno 10 giorni di anticipo, la data in cui puo' essere effettuata la determinazione volumetrica della materia prima. L'Organismo pagatore competente esegue a campione, con tempistiche compatibili con il ciclo colturale, la determinazione volumetrica ed il controllo della corretta registrazione delle trasformazioni sui registri di carico e scarico.

Colture energetiche - Dichiarazioni di raccolta e di consegna

Relativamente agli obblighi previsti, si precisa che il richiedente, ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a consegnare tutta la materia prima pari a quella ottenibile con le rese sopra definite al primo trasformatore, che la prende in consegna e comunica all'Organismo Pagatore competente l'avvenuto adempimento dell'obbligo da parte del richiedente entro:
- 31 dicembre dell'anno di coltivazione per le colture primaverili ed autunnali.
- 31 gennaio per le colture primaverili che richiedono una raccolta posticipata, al fine del conseguimento di quantitativi maggiori di biomasse.

Colture energetiche - Pagamento delle colture energetiche

L'art. 88 del Reg. (CE) n. 1782/03 prevede il pagamento di un aiuto pari a 45,00 euro per ettaro relativamente alle colture energetiche. Tale premio viene sommato al premio stabilito per gli utilizzi previsti dal Reg. (CE) n. 1973/04, dopo che l'autorita' competente ha accertato il rispetto degli obblighi previsti nell' art . 32 dello stesso regolamento, di seguito elencati:
a) Consegna del contratto all'Organismo Pagatore competente da parte del primo trasformatore;

b) Inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
c) comunicazione all'Organismo Pagatore competente, da parte del primo Trasformatore, della quantita' di materia prima raccolta;
d) costituzione di una cauzione pari a 60 Euro/Ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici, versata dal primo trasformatore all'Organismo Pagatore competente;
e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e delle quantita' di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale, il pagamento e' effettuato, in ognuno dei due anni successivi alla semina, dopo che l'autorita' competente abbia accertato gli obblighi previsti con le seguenti modalita':
- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere b), c) e d) sopra citate;
- nel secondo anno adempimento previsto nella lettera a) sopra citata

Nel caso delle colture permanenti o pluriennali, per quantita' consegnate senza espianto del ceppo produttivo, comprese le colture per le quali non si effettua annualmente il raccolto, il pagamento dell'aiuto e' effettuato ogni anno applicando le condizioni stabilite per le colture con raccolta annuale.
L'art. 33 del Reg. (CE) n. 1973/04 stabilisce che i prodotti energetici devono essere ottenuti, al massimo, da un secondo trasformatore.

4.2.6 Frutta a guscio

L'art. 83 del Reg. (CE) n. 1782/03 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:
- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio e' differenziato in funzione della tipologia di prodotto.
Ai sensi dell'art. 11 del Decreto MiPAF del 16 marzo 2005 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. (CE) n. 1782/03 e dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1973/04, e' concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale pari a 120,75"
L'art. 15, par. 3 del Reg. (CE) n. 1973/04 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto e' fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densita) non puo' essere inferiore a:
- 125 per le nocciole;
- 50 per le mandorle;
- 50 per le noci comuni;
- 50 per i pistacchi;
- 30 per le carrube.
Il comma 2 dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1973/04 stabilisce che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. (CE) n. 1782/03 soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". La superficie minima e la densita' suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilita' dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilita' la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarieta' delle colture.
A tal fine occorre ricordare che per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio, che non e' attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuita' geografica (cfr. il Reg. (CE) n. 1973/04, cap. 5, art. 15).
Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio piantati lungo una strada o accanto ad altre colture. Se le piante, pur rispettando la densita' minima, sono disposte lungo il perimetro di un appezzamento la superficie non e' ammissibile all'aiuto in quanto la disposizione delle piante non risponde ai criteri del paragrafo 1, art. 15 del Reg. (CE) n. 1973/04.
In deroga all'art. 19, comma 2, del Reg. (CE) n. 1973/04 che prevede "la presenza di alberi diversi di frutta a guscio purche' il loro numero non superi il 10% del numero di alberi fissato al paragrafo 3" (densita' minime) e' autorizzata la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purche' il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. E', inoltre, autorizzata la presenza di alberi di castagno purche' sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro.

4.2.7 Premi per i prodotti lattiero-caseari: premio base e premio supplementare

Gli aiuti erogabili sono:
- Premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del Reg. (CE) n. 1782/03);
- Pagamenti supplementari (articolo 96 del Reg. (CE) n. 1782/03).

Possono presentare domanda di premio per i prodotti lattiero caseari, nell'ambito della domanda unica, i produttori di latte vaccino, titolari di un quantitativo individuale di riferimento, disponibile al 31 marzo 2005.
La qualifica di "produttore" e' relativa al periodo di commercializzazione 2004/2005; in assenza di tale qualifica non e' consentita la presentazione della domanda di premio, a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:
a) aver avuto il riconoscimento di una causa di forza maggiore per il periodo 2004/2005, iscritta nel registro pubblico delle quote di cui all'articolo 2 della legge n. 119/03;
b) dimostrare, prima del termine di presentazione della domanda, di aver ripreso la produzione lattiera.

Il pagamento del premio per i prodotti lattiero-caseari (articolo 95 del Reg. (CE) n. 1782/03) viene erogato sul quantitativo di riferimento disponibile al 31 marzo 2005, previa riduzione lineare, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 23/04/2004, nell'entita' necessaria a ricondurre la somma di tutti i quantitativi individuali ammessi nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000, pari a 9.930.060 tonnellate.
Effettuata la riduzione lineare, per ciascun chilogrammo di quota ammesso viene erogato un premio 2005 pari a 0,01631 Euro.
I pagamenti supplementari (art. 96 del Reg. (CE) n. 1782/03) vengono erogati, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 23/04/2004, ripartendo l'importo globale assegnato all'Italia per la campagna 2005, pari a 72.890.000 Euro, tra tutti i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto.
Pertanto viene conteggiato il totale dei quantitativi individuali commercializzati, determinati come precedentemente descritto, ridotti nei limiti della relativa quota ammessa al premio per i prodotti lattiero-caseari qualora superiore.
La divisione dell'importo globale assegnato all'Italia per il totale dei quantitativi commercializzati sopra descritto, determina l'importo unitario che viene erogato.
Per le domande in cui viene determinato un importo erogabile complessivo, relativo al premio lattiero caseario 2005, inferiore a 10 (dieci) euro, l'Organismo pagatore competente non procede al pagamento.

4.2.8 Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03

La corresponsione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 e del decreto MiPAF del 24.09.2004 n. 2026 e successive modifiche puo' essere richiesta da qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.
L'importo massimo dell'aiuto e' di 180 € ettaro per i seminativi, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicaprini.
Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sara' determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato II del Reg. (CE) n. 118/05 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale.
La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno puo' beneficiare di un solo premio ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03.
Con il modello di domanda unica e' possibile richiedere il premio ai sensi dell'art. 69. Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:
a) frumento duro, di cui alle varieta' elencate nell'allegato A del decreto ministeriale n. 2026 del 24.09.2004;
b) frumento tenero;
c) mais;
d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture.

Con riferimento all'obbligo di avvicendamento di cui al precedente punto d), si precisa che il mancato rispetto di tale obbligo comporta, oltre alle sanzioni previste dagli articoli 50 e 51 del Reg. (CE) n. 796/04 e dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005, il recupero dell'importo eventualmente gia' pagato per il primo anno del periodo di avvicendamento. E fatta salva la possibilita' per l'agricoltore di recedere dall'obbligo di avvicendamento dandone comunicazione all'Organismo pagatore competente. Tale comunicazione puo' essere costituita anche da apposita indicazione nella domanda unica presentata in relazione al secondo anno del periodo biennale di avvicendamento. In tale caso non saranno applicate le sanzioni previste, ma si procede, in ogni caso, al recupero dell'importo erogato per il primo anno del periodo di avvicendamento.
I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare sono fissati per ettaro e sono riportati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004.
Copia della fattura deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda unica di pagamento. Qualora la fattura non sia completa dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione, il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini varietali. Fermo restando l'obbligo di allegare la fattura di acquisto, qualora il produttore non disponga piu' dei cartellini varietali, puo' presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' - resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/00 - nella quale sia specificato il motivo della indisponibilita' dei cartellini nonche' l'indicazione della categoria, della specie e della varieta' impiegate per la semina.
Devono essere utilizzate sementi certificate non-OGM , in particolare:
- mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.2003;
- le altre sementi devono essere prodotte utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.
Ai fini della dimostrazione della qualita' non-OGM il produttore deve allegare alla domanda uno dei seguenti documenti:
- dichiarazione resa dalla ditta cementiera;
- fattura (o cartellino) qualora risulti la denominazione della ditta sementiera;
- dichiarazione del produttore (esempio sotto riportato) qualora dalla fattura o dal cartellino non risulti la denominazione della ditta sementiera: DICHIARAZIONE
Il sottoscritto .................... nato a ..................... il .................. a conoscenza delle responsabilita' penali cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che ha utilizzato i seguenti prodotti sementieri utilizzati per la semina (campagna raccolto 2005):
specie ........................... varieta' ........................ ditta sementiera ......................................... (come cartellino sulla confezione)
CUAA ......................... In fede ........................ (il titolare della domanda)

Si rammenta che i produttori sono obbligati a mantenere in campo le colture richieste al premio almeno fino allo stadio vegetativo di completa maturazione in condizioni normali di crescita. Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intende "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

4.2.9 Aiuto supplementare settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine - premi relativi al mantenimento degli animali

I requisiti minimi nel settore delle carni bovine e delle carni ovine e caprine per l'ottenimento dell'aiuto supplementare di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03, sono definite nella Circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.
Si specificano di seguito le tipologie di premio supplementare.

Premi relativi al mantenimento degli animali
Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilita' specificate nella richiamata circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.
I premi supplementari sono calcolati in base ai dati desunti dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina.
Le categorie di animali che possono avere accesso al premio sono:
- Vacche nutrici, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne;
- Vacche a duplice attitudine allevate secondo metodi estensivi;
- Altre vacche nutrici, di eta' inferiore ai 7 anni, allevate secondo metodi estensivi detenute in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
- Altri Bovini allevati secondo metodi estensivi, in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA , di eta' compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti per almeno 7 mesi consecutivi.

Premi relativi alla macellazione
Puo' accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalita':
- in conformita' ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/00 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonche' a razze o tipo genetico.
- previste dal Reg. (CE) n. 2081/92 (IGP);
- previste dal Reg. (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);

I requisiti minimi per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella Circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.

Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine
Possono accedere al pagamento supplementare i produttori con piu' di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.
In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile condotti a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di eta' o che abbiano gia' partorito.
I requisiti minimi per l'ottenimento di tale aiuto supplementare sono definite nella Circolare AGEA n. ACIU.2005.130 del 21 marzo 2005.

5. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilita' tra i diversi regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03 sono riportate nella tabella allegata alla presente circolare (allegato 1).
Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilita' con gli altri regimi.

5.1 Compatibilita' tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 (seminativi) sono compatibili con:
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
- i premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 relativi a:
- grano duro qualita'
- piante proteiche

I premi ai sensi dell'art . 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 (seminativi) non sono compatibili con:
- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 relativi alle:
- colture energetiche,
- sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del Reg. (CE) n. 1782/03, relativa ai premi supplementari seminativi)
- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
- l' esenzione dalla messa a riposo no food;
- l' esenzione dalla messa a riposo biogas.
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 (seminativi), inoltre, non sono compatibili con:
- Le superfici foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai);
- i foraggi da trasformazione.

5.2 Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 ed altri regimi di aiuto

I premi da titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 non sono cumulabili tra loro.
Tutti i premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 (premio alla qualita' grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) non sono compatibili con:
I titoli di ritiro sui quali si richiede:
- l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.
I premi previsti dal titolo 1V del Reg. (CE) n. 1782/03 (premio alla qualita' grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate) sono compatibili con i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
Il premio per le colture energetiche non e' compatibile con i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione messa a riposo no food e biogas. E' compatibile, invece, con l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91
I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 relativi alle sementi certificate:

Sono compatibili con:
- foraggi tra trasformazione;
- il premio per il risone;
- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91.

Non sono compatibili con:
- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas;
- l'esenzione per la messa a riposo biogas;
- l'esenzione per la messa a riposo no food;
- superfici foraggere a fini UBA.

Il premio previsto dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per la qualita' grano duro non e' compatibile con:
- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai);
- i foraggi da trasformazione.

Il premio previsto dal Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per la qualita' grano duro e' compatibile con i premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 per:
- grano duro - art. 1 lett. d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
- avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Le superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/99 sono compatibili con premi supplementari art. 69, titolo IV e titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del Reg. (CE) n. 796/04 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2005).

5.3 Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 3 del Reg. (CE) n. 1782/03 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3) sono compatibili con:
- I premi ai sensi dell'art . 69 del Reg. (CE) n. 1782/03;
- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

In particolare l'aiuto previsto per le colture energetiche ed energetiche biogas, al fine di rispettare la compatibilita' con il pagamento dei titoli ordinari, deve essere richiesto su superfici investite a colture non permanenti.
I titoli ordinari non sono compatibili con:
- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
- superfici messe a riposo;
- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91;
- l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

5.4 Compatibilita' tra regimi di aiuto da titolo III, cap. 4 del Reg. (CE) n. 1782/03 ed altri regimi di aiuto

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
- superfici messe a riposo;
- l'esenzione dalla messa a riposo no food;
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas;

non sono compatibili con:
- I titoli ordinari; br; - I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03;
- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03.

I titoli di ritiro associati alla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. (CEE) n. 2092/91 sono compatibili con:
- I premi ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03;
- I premi previsti dal titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/03 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

6. PIANO DI UTILIZZAZIONE

Per consentire di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalita', l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/04 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.
L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale, distinta per particella catastale, e' fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati e' sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. (CE) n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.
E' indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:
- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
- foraggi da trasformare;
- sementi certificate;
- canapa;
- materie prime non destinate al consumo umano o animale;
- grano duro;
- piante proteiche;
- riso;
- frutta in guscio;
- colture energetiche.

E' indispensabile, inoltre, indicare le varieta' nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:
- grano duro (allegato 2A) ;
- canapa (allegato 2B)
- risone (allegato 2C ).

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.
Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilita' (riordino fondiario) o indisponibilita' del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale.
E' obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

6.1 Casi particolari

Riordino fondiario
Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, e' necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprieta' assegnata al agricoltore.
La certificazione rilasciata dall'Ente dovra' riportare le seguenti informazioni:
- lista delle particelle assegnate al agricoltore interessate da riordino;
- planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.
Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine e' possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:
- elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
- copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
- tabella di decodifica del numero di riordino.

Zona coperta da segreto militare
E' in tal caso e' necessario che nel fascicolo aziendale sia presente:
- la documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento. In particolare e' necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (Intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 e' necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessione idonea al premio richiesto.
- Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove e' necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

Particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legali all'estensivizzazione
Ai fini della determinazione del coefficiente di densita' relativo al premio bovini, il Comune dovra' rilasciare apposita certificazione, riportante le seguenti informazioni:
- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata e' possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Appezzamenti demaniali
Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc.), possono essere dichiarate in domanda se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.
In tali casi e' necessario che nel fascicolo aziendale sia presente:
- la documentazione idonea a dimostrare la titolarita' di conduzione dell'appezzamento in particolare e' necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.
- planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove e' necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "terreno demaniale dato in concessione", e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

Particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005
Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 15.02.2005, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda integrando il fascicolo aziendale con la seguente documentazione giustificativa della conduzione:
- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento "51F-TP" con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono,sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici oppure, in alternativa,
- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,
oppure, in alternativa,
- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento.

Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico
Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato e' possibile ai fini della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:
- estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare
- autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualita' della intestazione della visura tavolare.

Particelle appartenenti allo Stato estero
Le particelle dichiarate a foraggere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purche' vengano rispettate le seguenti condizioni:
- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarita' di conduzione (visure, concessioni, proprieta', contratti di affitto).

Particella ricadente su catasto urbano
Tali particelle per essere riconosciute dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarita' di conduzione.

7. COMPATIBILITA' TRA DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'allegato 2 si divide in due sezioni:
1 colonne A e B, contenenti le seguenti informazioni:
A. destinazione produttiva (descrizione);
B. varieta' (per le colture che le prevedono) o uso (per le superfici foraggere e i terreni a riposo).
2. colonne da C ad AF, contenenti l'indicazione dei prodotti ammissibili a ciascun intervento, compreso in uno dei regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03.
Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03,

Regime di aiuto Riferimento Descrizione intervento
normativo
|Titolo III, Cap.| |
|4, sez II, art. | |
|54 Reg. (CE) n. |SUPERFICIE MESSA | TITOLI DI RITIRO|1782/03 |ARIPOSO |- ---------------------------------------------------------------------
|Titolo III, Cap.|ESENZIONE DALLA |
|4, sez II, art. |MESSA A RIPOSO |
|55, a) Reg. (CE)|PER AZIENDE |
|n. 1782/03 |BIOLOGICHE |- ---------------------------------------------------------------------
|Titolo III, Cap.| |
|4, sez II, art. |ESENZIONE DALLA |
|55, b) Reg. (CE)|MESSA A RIPOSO |con contratto -
|n. 1782/03 |PER NO-FOOD |senza contratto ---------------------------------------------------------------------
|Titolo III, Cap.|ESENZIONE DALLA |
|4, sez II, art. |MESSA A RIPOSO |
|55, b) Reg. (CE)|PER LA PRODUZIONE|
|n. 1782/03 |DI BIOGAS |- ---------------------------------------------------------------------
| |DESTINAZIONI |
| |PRODUTTIVE |
|Titolo III, Cap.|AMMISSIBILI AL |
|3, art. 44 Reg. |REGIME DI | TITOLI ORDINARI |(CE) n. 1782/03 |PAGAMENTO UNICO |- --------------------------------------------------------------------- TIT. IV Reg.(CE)| |GRANO DURO | n. 1782/03 |Capitolo 1 |QUALITA' |- ---------------------------------------------------------------------
|Capitolo 2 |PIANTE PROTEICHE |- ---------------------------------------------------------------------
|Capitolo 3 |RISONE |- ---------------------------------------------------------------------
| |FRUTTA A GUSCIO |
|Capitolo 4 |NOCCIOLA |- ---------------------------------------------------------------------
| |FRUTTA A GUSCIO |
|Capitolo 4 |MANDORLE |- ---------------------------------------------------------------------
| |FRUTTA A GUSCIO |
|Capitolo 4 |NOCI COMUNI |- ---------------------------------------------------------------------
| |FRUTTA A GUSCIO |
|Capitolo 4 |PISTACCHI |- ---------------------------------------------------------------------
| |FRUTTA A GUSCIO |
|Capitolo 4 |CARRUBE |- ---------------------------------------------------------------------
| |COLTURE |
|Capitolo 5 |ENERGETICHE |- ---------------------------------------------------------------------
| |COLTURE |
| |ENERGETICHE |
|Capitolo 5 |BIOGAS |- ---------------------------------------------------------------------
| |PRODOTTI LATTIERO|
|Capitolo 7 |- CASEARI |- ---------------------------------------------------------------------
| |PREMIO |
| |SUPPLEMENTARE |
| |PRODOTTI LATTIERO|
|Capitolo 7 |- CASEARI |- ---------------------------------------------------------------------
| |SEMENTI |
|Capitolo 9 |CERTIFICATE |- --------------------------------------------------------------------- ART. 69 Reg.(CE)|Dm 2026/04 art.1| | n. 1782/03 |lett. a) |GRANO DURO |- ---------------------------------------------------------------------
|Dm 2026/04 art.1| |
|lett. b) |GRANO TENERO |- ---------------------------------------------------------------------
|Dm 2026/04 arti | |
|lett. c) |MAIS |- ---------------------------------------------------------------------
| | |ammissibile al
| | |premio -
| | |compatibile - non
|Dm 2026/04 art. | |ammissibile al
|1 lett. d) |AVVICENDAMENTO |premio ---------------------------------------------------------------------
|FORAGGI DA | |
|DESTINARE ALLA | |
|TRASFORMAZIONE |FORAGGI DA |
|(REG. (CE) n. |DESTINARE ALLA | ALTRO |1786/03) |TRASFORMAZIONE |- ---------------------------------------------------------------------
| |FORAGGERE |
| |(utilizzate ai |
| |fini del calcolo |
|DM 2026 art. 2 |del carico di |
|punto b), c), d)|uba) |- --------------------------------------------------------------------- DESTINAZIONI NON|ART. 51 del Reg.|DESTINAZIONI | AMMISSIBILI |(CE) n. 1782/03 |PRODUTTIVE |- --------------------------------------------------------------------- AMMISSIBILI AI | | | TITOLI DI RITIRO|ART. 51 del Reg.|DESTINAZIONI NON | E ORDINARI |(CE) n. 1782/03 |PRODUTTIVE |-

7.1 Foraggere
Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art. 2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilita' corrispondente al 50% della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Ammissibilita' delle superfici foraggere
Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 2.

Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento
L'art. 3 del Reg. (CE) n. 796/04 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 796/04, ciascuno Stato membro provvede, affinche' sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinche' la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.
La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.
Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 2.

Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili
In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densita' valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:
1. tara del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
2. tara del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo: Tipologia di pascolo |Tara Pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) |20% Pascolo arborato (bosco pascolabile ceduo) |50% Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 20% (roccia affiorante)|20% Pascolo polifita (tipo alpeggi) con tara 50% (roccia affiorante)|50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilita' - si dovra' decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

7.2 Tare e usi non agricoli

Ai sensi all'articolo 30, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.
Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri.
Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)
Nel caso di piante sparse si possono presentare due modalita' di coltivazione:
a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside.
Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), e' necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).
b) Superfici coltivate sottochioma.
Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non e' necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha Tara in are Tipologia tara
da | a | |
1 | 50 | 0 | "tara non rilevante"
51 | 100 | 1 | "tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara' detratta una superficie di 1 ara.

Seminativo arborato
Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non e' prevista nessuna consociabilita) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovra' sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovra' essere calcolata misurando la lunghezza media del filare per numero dei filari per larghezza filare stabilita (2 metri).

Coltivazioni arboree specializzate
Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sara' classificata "specializzata" quando:
- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) e' inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densita' di piante per ettaro e' superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come `non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.
Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilita' della finalita' lucrativa delle superfici.
Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici
In riferimento all'articolo 30, paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/04, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, e' stata determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorita'.
Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioe' il telerilevamento aereo.
Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella cosi' calcolata: quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella e' inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sara' accettata la superficie dichiarata, in caso contrario sara' accettata la superficie oggettiva.

8. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/03 e n. 382/05) che intendono stipulare nel corso della campagna 2005/06 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2005 (che siano o no assegnatari di titoli).
Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/03 e n. 382/05, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) n. 382/05 art.4, paragrafo 2), come indicato nella tabella compatibilita' degli aiuti.
I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 31 maggio, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04, delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

9. PRODUTTORI CHE ADERISCONO AL REGIME SEMPLIFICATO

I produttori che aderiscono al regime semplificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1/02 e richiedono i premi previsti dal titolo IV e i premi supplementari di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03 devono utilizzare il modello di domanda unica per le sole superfici relative ai suddetti premi.
I suddetti produttori possono richiedere, inoltre, pagamento di titoli provenienti da attribuzioni diverse, utilizzando il modello di domanda unica.

10. RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE

Il produttore, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03, artt. 42 e 40, par. 5, richiede l'accesso alla riserva nazionale mediante la presentazione della domanda unica, fornendo all'Organismo pagatore competente le informazioni necessarie e la documentazione richiesta con le modalita' e nei tempi stabiliti dalle disposizioni emanate dallo stesso Organismo pagatore.
In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale e' riconducibile alle seguenti fattispecie:
- richiesta di assegnazione titoli;
- richiesta di allineamento del valore alla media regionale;
- richiesta di consolidamento del valore.
Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118, "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del Reg. (CE) n. 1782/03 concernente la gestione della riserva nazionale" e nel Decreto MiPAF del 7 aprile 2005 n. D/137 "Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005", nonche' nella circolare AGEA n. ACIU.2005.238 del 4 maggio 2005.

11. CONDIZIONALITA'

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalita' di cui al titolo lI Capitolo I del Reg. (CE) n. 1782/03, nonche' alle vigenti norme nazionali di attuazione di cui al decreto Mipaf 13 dicembre 2004 n. 5406 e successive modificazioni si rimanda alla circolare AGEA ACIU.2005.20 del 28 gennaio 2005.

12. RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

In conformita' con quanto disposto dall'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/04, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.
Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. (CE) n. 1782/03, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.
Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso

d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito sia avvenuto per errore dell'Organismo pagatore competente.
La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse:
- restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
- restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/04 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.
Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) n. 796/04 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.
L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo e' ridotto a quattro anni. F.TO IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
Dr. Giancarlo Nanni
 
ALLEGATI

----> vedere ALLEGATI da pag. 48 a pag. 78 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone