Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 27 maggio 2005, n. 103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.065 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2927):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 29 aprile 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 18 maggio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 e 30 giugno 2004.
Relazione scritta presentata il 1° luglio 2004 (Atto S.
n. 2927 A relatore sen. PROVERA).
Esaminato in aula e approvato il 20 luglio 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5172):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione il 15 settembre 2004 e
il 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 16 maggio 2005 ed approvato il 17
maggio 2005.
 
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA REGOLAMENTAZIONE
RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D1 BELARUS, successivamente denominati le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:
Art.1 I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo.

I. TRASPORTO VIAGGIATORI
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, ii presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con pili di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2. SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. Con tale servizio si e' autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori al capolinea e nelle altre localita' stabilite. 3. Ai fini del servizio si e' obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.
Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Masta prevista dall'art. 26.
Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori e' attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocita', salvo diverse intese tra le autorita' medesime. 3. La durata dell'autorizzazione e' stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista. 4. L'autorizzazione e' attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorita' competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede. 5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con l'indicazione delle fermate e del chilometraggio. 6. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta. 7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorita' delle Parti Contraenti sulla base delle modalita' decise dalla Commissione Mista. 8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari, deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.
Art. 6 I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7 : 1. Agli effetti del presente Accordo, e' considerato servizio regolare di transito il trasporto di' viaggiatori effettuato in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte Contraente. 2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorita' del Paese di' appartenenza.

I. 4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8 Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio occasionale: 1) Trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse); 2) Viaggi di ingresso a carico nel territorio della Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto); 3) Il servizio effettuato a vuoto sul territorir dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).
Art. 9 1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo completo dei viaggiatori, 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti dagli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 1. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente. 3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti. 4. L'autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria. 5. L'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Dopo aver ricevuto, il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

IL TRASPORTO DI MERCI

Art. 11 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi e di transito, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dall'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione e' valida per un viaggio di andata e ritorno. 2. Nell'effettuazione del trasporto di merci, l'ingresso, il movimento e la permanenza del veicolo, nonche' dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocita', a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di' sicurezza dello Stato. 3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.
Art. 12 1. Per i trasporti di merci sotto elencati non sono necessarie le autorizzazioni di cui al precedente articolo 11, salvo che le normative che regolano l'ingresso, l'uscita ed il transito delle merci nei e dai territori delle due Parti Contraenti non abbiano bisogno di autorizzazioni specifiche di altre Autorita' competenti. 1) i trasporti funebri; 2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni'; 3» i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; 4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti; 5) i trasporti postali; 6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamita' naturali; 7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; 8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea; 9) lo spostarnento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabiie nel territorio dell'altro Stato contraente, nonche' il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. I1 proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuera' avvalendosi' dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile; 10) i trasporti di api e avannotti. 2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione ai sensi del presente articolo, puo' avere variazioni in sede di Commissione Mista.
Art. 13 1. L'autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. 2. Nel caso di complesso di veicoli si puo' utilizzare un rimorchio o un semirimorchio immatricolato nel territorio dell'altra Parte Contraente
Art. 14 1. Non e' permesso assumere sul territorio dell'altra parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte. 2. E' altresi' vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Cornanissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15 1. I requisiti di capacita' tecnica e professionale delle imprese, l'idoneita' del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneita' alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilita' civile verso i terzi e verso i passeggeri trasportati,.. sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali', dagli organi competenti del Paese di' immatricolazione del veicolo. 2. Le condizioni di polizza debbono comunque essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.
Art. 16 Le modalita' per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorita' competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenei'.
Art. 17 1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 2. Per le violazione delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della l'arte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Art. 18 1) I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2) La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Art. 19 1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati'. 2. Le parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalita' doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.
Art. 20 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantita' ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggia, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti'. 2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantita' di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.
Art. 21 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni ne' restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale e' quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente e' collegato con il sistema di alimentazione del motore.
Art. 22 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' impostato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalita' doganali previste dalla legislazione delle parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Art. 23 1) La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2) I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali. 3) Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te disposizioni di quest'ultimo Accordo,
Art. 24 Ferine restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commessa nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato, decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di nnaa delle seguenti sanzioni: 1. avvertimento; 2. diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4); 3. sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione; 4. revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.
Art. 25 1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorita' delle Parti Contraenti. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione dei presente Accordo sono: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il Governo della Repubblica di Belarus: il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Art. 26 Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonche' per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorita' competenti, con queste principali funzioni: 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalita' di' esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti; 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previsti dagli articoli 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale e di transito; 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalita' di rilascio; 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito all'applcazione del presente Accordo; 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi; 6) esaminare l'opportunita' di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principia della reciprocita', e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi. 2. Le Autorita' competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.
Art. 27 La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Pani Contraenti.
Art. 28 1. I conducenti ed il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori. 2. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla liberta' di movimento reciprocamente concordata nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29 1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto per canali diplomatici sull'adempimento dello Parti Contraenti delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo sara' valido per un periodo di un anno e restera' valido per i successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti Contraenti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte Contraente, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Minsk il 3 giugno, in due esemplari originali in lingua italiana e in lingua bielorussa entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica di Belarus
 
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