Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 27 maggio 2005, n. 104
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2477):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 16 settembre 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 dicembre 2003, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 9ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 gennaio e
17 febbraio 2004.
Relazione scritta annunciata il 24 febbraio 2004 (atto
n. 2477/A - relatore sen. Martone).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4913):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
I, V, VIII, XIII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 5 maggio, 15 luglio,
24 e 28 settembre 2004.
Esaminato in aula il 24 gennaio 2005 e approvato il
27 gennaio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 2477-B):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2005 con parere della commissione
5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 aprile 2005.
Relazione scritta annunciata il 20 aprile 2005 (atto n.
2477/C relatore sen. Castagnetti).
Esaminato in aula e approvato il 19 maggio 2005.
 
----> Vedere Accordo in lingua da pag. 6 a pag. 28 del S.O. <----
 
Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa
(EUROBATS)

Le Parti Contraenti,

Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, e' stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed e' stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

Hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO I
Campo d'applicazione e interpretazione

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979);
(b) per "pipistrelli" si' intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;
(c) per "Stati di distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;
(d) per "Organizzazione Regionale d'integrazione Economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che e' stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere alL'Accordo, in conformita' con le proprie procedure interne;
(e) per "Parti" si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
(f) per "in Europa" si intende il continente europeo.
ARTICOLO II
Clausole generali

1. Il presente Accordo e' un ACCORDO nell'ambito del significato a cio' attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
3. Ogni Parte ai presente Accordo designera' una o piu' autorita' competenti a cui attribuira' la responsabilita' dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunichera' il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorita' alle altre Parti al presente Accordo.
4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sara' determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.
ARTICOLO III
Obblighi fondamentali

1. Ogni Parte vietera' la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorita' competenti.
2. Ogni Parte identifichera' i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonche' per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale, proteggera' tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte si Impegnera' ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.
3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte valutera' adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
4. Ogni Parte adottera' adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvedera' a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei pipistrelli.
5. Ogni Parte attribuira' ad un organo adeguato le responsabilita' della prestazione di' consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
6. Ogni Parte intraprendera' quelle ulteriori azioni che riterra' necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avra' individuato come in pericolo e ne riferira', come previsto all'Articolo VI.
7. Ogni Parte, se del caso, promuovera' programmi di ricerca relativi alla conservazione ed alla gestione dei pipistrelli. Le Parti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
8. Ogni Parte, ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei pesticidi, esaminera' i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e si impegnera' a sostituire gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicita' per i pipistrelli con alternative piu' sicure.
ARTICOLO IV
Attuazione nazionale

1. Ogni Parte adottera', applichera' e fara' rispettare i provvedimenti legislativi ed amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti di adottare provvedimenti piu' severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.
ARTICOLO V
Riunioni delle Parti

1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convochera' la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualita' di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli puo' partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avra' diritto a esprimere un voto.
5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alL'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non esercitera' il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.
ARTICOLO VI
Rapporti sullo stato di attuazione

1. Ogni Parte presentera' a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sara' distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.
ARTICOLO VII
Emendamenti all'Accordo

1. Il presente Accordo puo' essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte.
3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrera' immediatamente copie alle Parti.
4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettatati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.
ARTICOLO VIII
Riserve

Le disposizioni del presente Accordo non saranno soggette a riserve di carattere generale. Tuttavia, uno Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che diventi Parte, in conformita' con l'Articolo X o XI, puo' inserire una riserva specifica relativa ad una qualsiasi specie particolare di pipistrello.
ARTICOLO IX
Composizione delle controversie

Eventuali controversie che potrebbero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente Accordo saranno oggetto di negoziati fra le Parti alla controversia.
ARTICOLO X
Firma, ratifica, accettazione e approvazione

il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati dell'Area di Distribuzione o delle Organizzazione Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:

(a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
(b) firma con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione, seguite da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo restera' aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.
ARTICOLO XI
Accessione

Il presente Accordo sara' aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o: delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.
ARTICOLO XII
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrera' in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
ARTICOLO X
Denuncia e termine

Qualsiasi Parte potra' denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avra' ricevuto la notifica. L'Accordo restera' in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concludera' alla data in cui almeno cinque Parti adesso si saranno ritirate.
ARTICOLO XIV
Depositario

L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sara' depositato presso il Governo del Regno Unito, che sara' Depositario, e ne inoltrera' copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Il Depositario informera' tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazione Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.
EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE
DEI PIPISTRELLI IN EUROPA

Prima sessione della 4a Riunione delle Parti
tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995
RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA
DELLA PORTATA DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti,

RICONOSCENDO la necessita' di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchirotteri d'Europa;

AMMETTENDO l'omissione della specie europea di Molossidae dall'accordo originale;

RIFERENDOSI alla decisione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con l'obiettivo di inserire la specie europea "molosso di Cestoni" (Tadarida teniotis) nell'Appendice II,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Di integrare la famiglia dei Molossidae nel campo di applicazione dell'accordo.
2. Di sostituire le parole "CHIROPTERA (Rhinolophidae e Vespertilionidae)" laddove compaiono nel preambolo dell'accordo con le parole "MICROCHIROTTERI Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae)".
3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:
"(b) per "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano in Europa o negli Stati non europei dell'area di distribuzione""
EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI
IN EUROPA, FIRMATO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991
(Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo, come emendato, svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio
2000)

RISOLUZIONE 3.7.

EMENDAMENTO DELL'ACCORDO

La Riunione delle Parti all'Accordo sulla conservazione dei Pipistrelli in Europa (di seguito denominato "l'Accordo"),
Riconoscendo la necessita' di misure di conservazione per proteggere le popolazioni di tutte le di specie di Chirotteri in Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi;
Guidata da una comune volonta' di ulteriormente consolidare l'Accordo e la sua portata;

CONVIENE
1. di cambiare il titolo dell'Accordo in "Accordo sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei";
2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole: " e negli Stati non europei dove sono diffusi";
3. di sostituire l'Articolo I (b) con:
"(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di Chirotteri come elencate nell'accordo stipulato in Europa e negli Stati non europei in cui sono diffusi".
4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi come segue:
"5) Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati"
5. Sostituire l'articolo VII (4) con:
"4)Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai suoi Allegati sara' adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entrera' in vigore per le Parti che 1o hanno accettato 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il depositario. Successivamente esso entrera' in vigore per una Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario". "
6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7 all'articolo VII formulato come segue:
"5) Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della Riunione delle Parti, tranne che per le Parti che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.
6) Durante il periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, qualsiasi Parte puo', mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda un Allegato addizionale o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potra' essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario; successivamente l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrera' in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva.

7) Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso:
(a) sara' considerato come Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e
(b) sara' considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento"
7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo

ALLEGATO I
Specie di Pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo
Pteropodidae
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii Peters, 1866
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (KuhI, 1817)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (KuhI, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus' Leach, 1825
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
 
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