Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 31 maggio 2005 |
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari con scadenza 2005. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Vista la circolare del Ministero della sanita' 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del Ministero della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 290/2001 secondo il quale le domande per ottenere il rinnovo devono essere presentate non oltre il sessantesimo giorno precedente la data di scadenza dell'autorizzazione; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5; Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato nei termini previsti dalla normativa vigente le domande di rinnovo; Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, a partire dalle rispettive date di scadenza; Decreta: 1. Sono revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto. 2. La commercializzazione e l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto e' consentita per un periodo di 12 mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' valore di notifica alle imprese interessate. Roma, 31 maggio 2005 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato PRODOTTI FITOSANITARI CON RINUNCIA AL RINNOVO REVOCATI A PARTIRE DALLA DATA DI SCADENZA
----> vedere ALLEGATO a pag. 23 della G.U. <---- |
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