Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 1 giugno 2005, n. 105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, con Allegato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3038):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 13 luglio 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 ottobre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª, 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 ottobre 2004.
Relazione scritta presentata il 25 ottobre 2004 (atto
n. S.3038 A) relatore sen. Calogero Sodano.
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5588):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, con pareri delle commissioni I, V, VII e X.
Esaminato dalla III commissione il 1° marzo 2005 e il
17 maggio 2005.
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il
18 maggio 2005.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DELL'ANGOLA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Angola, qui di seguito denominati "Parti Contraenti", DESIDEROSI di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi, CONSIDERANDO che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso ecomomico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocita' di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese, RICONOSCENDO che una tale cooperazione contribuira' allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale; artistico e ,e1Cntitico; HANNO convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 Le Parti Contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocita', per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.
ARTICOLO 2 Le due Parti Contraenti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
ARTICOLO 3 Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
ARTICOLO 4 Le Parti Contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.
ARTICOLO 5 Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.
ARTICOLO 6 Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.
ARTICOLO 7 Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.
ARTICOLO 8 Le Parti Contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.
ARTICOLO 9 Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.
ARTICOLO 10 Ciascuna delle due Parti Contraenti s'impegnera' ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 11 Le Parti Contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.
ARTICOLO 12 Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.
ARTICOLO 13 Le Parti Contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.
ARTICOLO 14 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
ARTICOLO 15 Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.
ARTICOLO 16 Le Parti Contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra Istituzioni e Organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente. Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita' concordata dalle Pari nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.
ARTICOLO 17 Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti Contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Universita', Enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
ARTICOLO 18 Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.
ARTICOLO 19 Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
ARTICOLO 20 Le due Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, attraverso la collaborazione fra le rispettive istituzioni governative e societa' di gestione come precisato nell'Allegato al presente Accordo.
ARTICOLO 21 Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti Contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, ;che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
ARTICOLO 22 Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potra' essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.
ARTICOLO 23 Le Parti Contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.
ARTICOLO 24 Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.
ARTICOLO 25 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente. Tale denuncia non incidera' sull'esecuzionedei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Luanda 16 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'ANGOLA
(Firma illeggibile) (Firma illeggibile)

ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN
MATERIA DI PROPRIETA INTELLETTUALE.

Con riferimento all'articolo 20 dell'Accordo, le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonche' ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' alle seguenti disposizioni: 1. Campo di applicazione 1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti o i loro rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti, fermo restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, e dopo aver consultato la Commissione Msta. 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla "proprieta' intellettuale" si da' il significato indicato nell'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Inoltre, si includono i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli Aspetti di Proprieta' Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC), l'Allegato IC dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1994. 1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra Parte puo' acquisire i diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti, mediante contratti o altri strumenti, giuridico-legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte. 1.4. Le controversie in materia di proprieta' intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i rappresentanti da essi designati. 1.5. La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato. La cessazione della validita' del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivatiti dall'Accordo stesso. Ognuna delle Parti per quanto di sua pertinenza sara' responsabile dell'adempimento degli obblighi e diritti derivanti dall'Accordo. 2. Ripartizione dei diritti. 2.1 Ciascuna Parte ha diritto, in conformita' a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, alla riproduzione ed alla pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome. 2.2 I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1. del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente :nodo: a) Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. b) Se la proprieta' intellettuale e' stata creata in entrambe le Parti ed in seguito a ricerche congiunte dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascun partecipante spettano i diritti e proventi su tale proprieta' intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi viene stabilita dagli accordi sullo svolgimento dell'attivita' congiunta, tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprieta' intellettuale. Se la ricerca non e' definita come "ricerca congiunta" nei relativi accordi, i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo a). Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spettera' il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante. c) Indipendentemente dalle disposizioni di cui alla lettera b) del presente Allegato, se un tipo di proprieta' intellettuale e' previsto dalle leggi di una Parte ma non lo e' dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di proprieta' intellettuale avra' il diritto di ottenere tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della proprieta' intellettuale derivante da tali ricerche, le persone definite come inventori o autori di tale tipo di proprieta' avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte che garantisce la tutela di tale tipo di proprieta' intellettuale, per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito alla lettera b). 3. Informazioni confidenziali di lavoro Qualora un'informazione indicata a tempo debito come "confidenziale di lavoro", venga fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti e dei partecipanti dovranno tutelare tale informazione in conformita' con le leggi, regolamenti e prassi amministrative vigenti. L'informazione potra' essere identificata come "informazione confidenziale di lavoro" qualora: a) sia segreta, nel senso che nel suo complesso o nella configurazione ed assemblaggio preciso delle sue componenti non sia generalmente nota ne' di facile accesso per le persone introdotte nei settori in cui venga normalmente utilizzato il tipo di informazione in oggetto; b) la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure adatte e ragionevoli al fine di mantenerla segreta; c) abbia un valore commerciale in quanto informazione segreta.
 
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