Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106
Disposizioni urgenti in materia di entrate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare i processi di concentrazione delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Versamenti dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e di riscossione

1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria".
2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonche' quelle sulla esclusione delle sanzioni giustificata da situazioni di incertezza, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal comma 1.
3. In caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' di quello di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
4. Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dell'acconto di cui al comma 2 eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di riordino della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, relativo al versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005.
 
Art. 1-bis (1)
(( Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni
che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica ))


(( 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" e'
soppressa; b) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono
inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3.500.000 di euro per l'anno 2006 e a 2.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 2
Premio di concentrazione

1. Alle imprese risultanti da processi di concentrazione ovvero di aggregazione rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' attribuito un premio di concentrazione nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il processo di concentrazione o di aggregazione deve essere
ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso
tra la data in cui interviene l'approvazione da parte della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, e i ventiquattro mesi
successivi; b) le imprese che prendono parte al processo di concentrazione ovvero
di aggregazione, comunque operato, devono rientrare nella
definizione di microimprese di cui alla predetta raccomandazione
n. 2003/361/CE; c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione o
di aggregazione devono aver esercitato attivita' omogenee nei due
periodi d'imposta precedenti alla data in cui e' ultimato il
predetto processo ed essere residenti in Stati membri dell'Unione
europea, ovvero dello Spazio economico europeo.
2. Il premio di concentrazione spetta a condizione che la concentrazione o la aggregazione abbia durata almeno pari a tre anni e consiste in un contributo nella forma del credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo di imposta nel quale interviene l'approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ed e' pari al dieci per cento dell'importo risultante dalla differenza tra: a) la somma dei valori della produzione netta risultanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di tutte le imprese che partecipano alla
concentrazione o alla aggregazione; e b) il maggiore dei valori della produzione netta dichiarati ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da ciascuna
delle imprese che partecipano alla concentrazione o alla
aggregazione.
3. Ai fini del comma 2, si fa riferimento al valore della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate relativamente al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la concentrazione o l'aggregazione e' ultimata. Per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea, si fa riferimento al valore della produzione netta, determinato sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica e con procedura automatizzata, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il diniego del contributo per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, e' approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonche' i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati e' data notizia con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. Gli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno 2005, per gli importi indicati dall'allegato 1.
8. All'onere recato dal comma 4, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3
Disposizioni in materia di immobili pubblici

1. Per il soddisfacimento di esigenze connesse alla valorizzazione del patrimonio pubblico, l'immobile sito in Roma, Piazza Giuseppe Verdi n. 10, e' trasferito in proprieta' allo Stato. Il temporaneo utilizzo del bene da parte dell'attuale usuario e' a titolo gratuito, con le modalita' e la durata stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio.
2. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma 13-quater, le parole: "di cui ai commi da 6 a 8" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 436, 437 e 438
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' alle
altre procedure di dismissione previste dalle norme vigenti,
ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco"; b) al comma 13-quinquies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle
somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo'
essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e
corrispondenti per gli anni successivi.".
 
Art. 3-bis (1)
(( Assunzione di informazioni utili alla notifica dei
verbali di contestazione delle violazioni al codice della strada ))


(( 1. All'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le informazioni utili ai fini della notifica del verbale all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti obbligati possono essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria". ))
 
Art. 3-ter (1)
(( Disposizioni per favorire le attivita' di acquacoltura ))

(( 1. Per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura, diversi dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, il reddito dominicale ed agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Siniscalco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 28 della G.U. <----
 
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