Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 6 giugno 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Mittermayr Julia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Mittermayr Julia, nata a Scharding (Austria), il 21 ottobre 1973, cittadina austriaca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der NaturwissenschaftenStudienrichtung-Psychologie» presso la «Universitat» di Vienna in data 24 gennaio 2002; Considerato che in Austria l'iscrizione degli psicologi in un albo professionale e' necessaria soltanto per uno psicologo della salute e psicologo clinico, come dichiarato dal «Das Zufunftsministerium» in data 3 gennaio 2005 e che pertanto l'istante e' in possesso dell'accesso alla professione di psicologo in Austria; Ritenuto che la formazione accademica e professionale di cui e' in possesso la richiedente configura una parziale corrispondenza a quella richiesta a uno psicologo in Italia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto appare necessario applicare misure compensative; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Preso atto della richiesta di riesame presentata in data del 22 marzo 2005 e della documentazione allegata; Ritenuto che, nonostante l'esperienza accademico-professionale, sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attivita' di psicologo - sez. A in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Mittermayr Julia, nata a Scharding (Austria), il 21 ottobre 1973, cittadina austriaca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez.A - e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) psicologia di comunita', 2) psicopatologia, 3) psicologia dinamica, oppure a scelta della candidata a un tirocinio di un anno. Roma, 6 giugno 2005 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone un esame orale da svolgersi in lingua italiana. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A. d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
|
|
|