Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3440).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3340, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2004, n. 3360, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione Siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;
Vista la nota del 5 maggio 2005, con la quale la regione Siciliana, in considerazione dell'avvenuta cessazione degli stati emergenziali, fissati al 31 dicembre 2004 e al 1° marzo 2005, ha rappresentato l'esigenza che venga adottata una nuova ordinanza con cui consentire il completamento delle iniziative ancora in corso di realizzazione, finalizzate a conseguire il definitivo superamento dei contesti critici in esame;
Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettivita' interessata, sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 1° giugno 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Siciliana, e' confermato, fino al 31 dicembre 2005, Commissario delegato per fronteggiare le situazioni di criticita' conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa; in particolare, provvede, in regime ordinario all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere gia' programmate per il superamento dell'emergenza, di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3340 del 20 febbraio 2004 e n. 3360 del 21 maggio 2004.
 
Art. 2.
1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui agli articoli 3 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004 e n. 3360 del 21 maggio 2004.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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