Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, per garantire il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3439).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino per garantire il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006;
Vista la direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;
Considerato che lo svolgimento della predetta manifestazione olimpica comportera' un notevole incremento di presenze nella citta' di Torino, con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell'accoglienza, anche sotto il profilo della mobilita', che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Ritenuta l'esigenza di attuare tutti i necessari interventi straordinari per il perseguimento delle suddette finalita';
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Torino, in relazione al territorio del predetto Comune, e' nominato Commissario delegato per assicurare il regolare svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nonche' per garantire condizioni di adeguata mobilita' ai partecipanti alle connesse celebrazioni e manifestazioni provvedendo, altresi', a porre in essere le seguenti iniziative:
istituzione di corsie e vie riservate alla mobilita' olimpica, ove occorrenti, anche mediante la predisposizione e l'installazione di apposita segnaletica stradale, adottando ogni conseguente misura per contenere eventuali disagi della popolazione;
individuazione, occupazione temporanea ed allestimento di aree, pubbliche o private, per assicurare, in via temporanea e limitatamente al periodo di svolgimento dell'evento, la sosta dei veicoli o l'allocazione di attrezzature mobili temporanee, corrispondendo gli eventuali indennizzi;
utilizzo di nuove tecnologie, omologate, ove non ancora avvenuto, dalla competente autorita' ministeriale in termini di somma urgenza, per il controllo della sosta e della mobilita', limitatamente all'identificazione dei veicoli per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
conferimento al personale, cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dei poteri per l'utilizzo del segnale distintivo previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la regolamentazione del traffico, per l'accertamento delle violazioni alle norme sulla sosta e sulla fermata di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158, nonche' per la rimozione dei veicoli in sosta irregolare di cui all'art. 159, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedendo anche alla redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile;
rimozione dei veicoli di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e dal decreto ministeriale del 22 ottobre 1999, n. 460, in deroga ai termini ivi previsti che, a tal fine, sono ridotti della meta';
tinteggiatura e restauro delle facciate degli edifici e dei portici, compresa la relativa pavimentazione, anche di proprieta' privata, in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 77/2005 03131/115 del 16 maggio 2005;
riqualificazione ed allestimento delle aree adibite a verde pubblico, delle strade e delle piazze interessate dalle manifestazioni di cui al presente articolo, limitatamente alle attivita' di pronto intervento.
 
Art. 2.
1. In relazione alla necessita' di assicurare adeguate misure di mobilita' nell'imminenza dell'evento il Commissario delegato definisce, fatto salvo il limite minimo dei 200 giorni previsto per lo svolgimento delle attivita' scolastiche, i periodi di chiusura degli istituti scolastici d'intesa con l'Autorita' scolastica competente.
 
Art. 3.
1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale della struttura organizzativa e del personale del comune di Torino.
2. Il Commissario delegato per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, in deroga ai contratti di categoria, sentite le organizzazioni sindacali, puo', nell'ambito delle risorse di bilancio e con appositi stanziamenti, autorizzare:
prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti i limiti vigenti, nel limite massimo di 70 ore mensili effettivamente prestate, a favore del personale utilizzato nella struttura commissariale, nonche' 15 turni di reperibilita' mensile per ogni unita' del predetto personale;
assunzioni con contratto a tempo determinato non prorogabile, sino e non oltre il 30 marzo 2006, nel limite di trenta unita'.
3. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico-amministrativo alle attivita' da porre in essere per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», e' istituita, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile una Commissione tecnico-consultiva, composta dal Prefetto di Torino e da altri quattro membri designati, rispettivamente, uno dalla regione Piemonte, uno dal comune di Torino, due dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento, e' altresi' stabilita la durata del summenzionato Comitato, le modalita' di funzionamento e di nomina del coordinatore, nonche' il compenso spettante ai relativi componenti che viene corrisposto in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 3 del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 4.
 
Art. 4.
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie poste nella disponibilita' del comune di Torino.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi, ove ritenuto necessario e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei principi comunitari e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, art. 1, comma 3, limitatamente ai relativi termini che sono ridotti a 20 giorni;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lettera f) e comma 9 limitatamente alla parte in cui le disposizioni in esame richiedono la previa deliberazione della giunta comunale; art. 7, comma 1, lettera i) limitatamente alla parte in cui la disposizione prevede l'istituzione di strade riservate esclusivamente per i servizi pubblici di trasporto; art. 215, comma 1;
decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti della meta';
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, art. 6, comma 5;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 10, commi 1-ter e 1-quater; 14, commi 6 e 10; 16, commi 1, 3 e 5; 17, e commi 11 e 12; 19, commi 3 e 5-bis; 20, commi 1 e 3; 24; 26, commi da 4-bis a 4-quinquies e 4-septies; 28, comma 7; 29; nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17 e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, e, comunque, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 92/50;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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