Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005
Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto l'art. 5-bis, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;
Considerato che nel periodo dall'11 febbraio 2006 al 30 marzo 2006 si svolgeranno i giochi olimpici invernali «Torino 2006»;
Visto l'art. 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 8-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Considerato che i giochi olimpici invernali di Torino 2006 hanno primario rilievo di interesse mondiale, e che detto evento coinvolgera' 85 comitati olimpici nazionali;
Considerato che e' prevista la partecipazione di un numero complessivo di circa diciannovemila persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e delle sue componenti, unitamente a circa un milione e mezzo di spettatori;
Considerato, pertanto, che il notevole afflusso, nei territori interessati dall'evento e, in particolare, nella provincia di Torino, richiede l'adozione tempestiva di ogni utile intervento finalizzato a fronteggiare i disagi derivanti alle strutture ed alla mobilita', soprattutto avuto riguardo alla considerazione per cui le numerose presenze saranno concentrate in un periodo temporale ristretto;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare che la particolare complessita' organizzativa della manifestazione non precluda la possibilita' di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la regolare mobilita' sul territorio, la ricezione alberghiera, l'accoglienza e l'assistenza sanitaria;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento delle XX olimpiadi invernali e delle connesse manifestazioni, nell'ambito di operativita' delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-bis, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2005;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa, le XX olimpiadi invernali «Torino 2006», che si terranno nel territorio della provincia di Torino, nel periodo dall'11 febbraio al 30 marzo 2006, sono dichiarate «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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