Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 aprile 2005
Modifiche all'articolo 14 del decreto 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, recante: «Regolamento istitutivo del concorso pronostici "Enalotto"».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento del concorso pronostici abbinato al gioco del Lotto, denominato Enalotto, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 14 che disciplina, tra l'altro, il meccanismo di accumulo dei montepremi non assegnati per mancanza di vincitori (c.d. Jackpot);
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, che all'art. 12 stabilisce che le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con decreto dirigenziale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Ritenuta l'opportunita' di rivedere il regolamento del concorso a premi Enalotto, in modo che il sistema di cumulo dei premi non assegnati in ciascun concorso si applichi in favore delle sole vincite di prima categoria dei concorsi successivi, al fine di rendere piu' frequente la formazione di premi di piu' elevato importo;
Ritenuto quindi necessario modificare l'art. 14 del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modifiche;
Decreta
Art. 1.
1. L'art. 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 - Le giocate vincenti sono di norma di cinque categorie. Alla prima categoria appartengono quelle in cui i pronostici relativi ai primi numeri estratti nelle sei ruote indicate nel primo comma dell'art. 3 sono esatti; alla seconda categoria appartengono quelle in cui sono esatti cinque pronostici piu' il "numero complementare" (primo estratto nella ruota di Venezia), alla terza, alla quarta e alla quinta categoria le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti.
Quando le categorie dei vincenti sono 5, a ciascuna categoria viene attribuito il 20 per cento dell'importo complessivo destinato ai vincitori a norma dell'art.8. L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
In mancanza di vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della medesima categoria del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 6, il rispettivo importo del montepremi andra' ad incrementare il relativo montepremi del concorso successivo per la stessa categoria, e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
In mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 piu' il numero complementare, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello delle vincite di prima categoria con punti 6 del concorso successivo. Qualora in tale concorso non si verificassero giocate vincenti con punti 5 piu' il numero complementare, il rispettivo importo del montepremi andra' ad incrementare il montepremi del concorso successivo per le vincite di prima categoria con punti 6, e cosi' fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 5 piu' il numero complementare.
In mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3 i rispettivi montepremi non vengono ripartiti fra le eventuali altre categorie in cui vi siano vincenti.
Quando la categoria delle giocate vincenti e' unica, la massa dei premi, detratte le eventuali quote da accantonare per mancanza di vincite di prima e/o di seconda categoria, e' divisa in parti uguali fra le giocate vincenti dell'unica categoria.
Qualora in un concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi andra' ad accumularsi con il montepremi del concorso successivo e se anche in tale concorso non si realizzassero punteggi vincenti, i due montepremi andranno ad incrementare il montepremi del concorso successivo fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria potra' essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. In tale caso la categoria inferiore verra' fusa con la categoria superiore nei confronti della quale si sia determinato il divario di quota. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di due categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle tre categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione di tre categorie dovesse essere piu' alta della quota unitaria della categoria superiore, si procedera' alla fusione delle quattro categorie. Se la quota unitaria risultante dalla fusione delle quattro categorie dovesse essere superiore alla quota unitaria della massima categoria, si procedera' alla fusione delle cinque categorie in una unica.».
 
Art. 2.
L'art. 14, comma 4, come modificato dall'art. 1, si applica dal primo concorso successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale risulti pari a zero il montepremi generato dal cumulo dei premi di seconda categoria non assegnati per mancanza di giocate vincenti.
Roma, 26 aprile 2005
Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 159
 
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