Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario)
LEGGE 1 giugno 2005, n. 107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° giugno 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3007):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 24 giugno 2004.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 settembre 2004 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 2 e 17 novembre 2004.
Relazione scritta presentata il 19 novembre 2004 (Atto
n. 3007/A relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5586):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 1° marzo 2005 e 17
maggio 2005.
Esaminato in aula il 17 maggio 2005 ed approvato il 18
maggio 2005.
 
Allegato
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA
DOGANALE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "Parti Contraenti", CONSIDERANDO l'importanza di assicurare la esatta determinazione dei dazi doganali e le altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare un'adeguata applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, includendo tra queste ultime anche quelle sull'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti giuridici sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati; CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sanitari e culturali; RICONOSCENDO la necessita' della cooperazione internazionale in questioni relative all'attuazione e all'applicazione della normativa doganale; CONVINTI che l'azione di contrasto delle infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali basata su disposizioni giuridiche mutuamente convenute; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO delle Convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure di controllo relative a merci specifiche; TENUTO CONTO anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO 1
Definizioni
Articolo 1 Al fini del presente Accordo si intende per: a) "Amministrazione doganale", nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica di Moldova il Dipartimento delle Dogane; b) ``legislazione doganale", le leggi e i regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali relativamente a: - importazione, esportazione, trasbordo, transito, immagazzinamento e circolazione delle merci; - riscossione, garanzia e restituzione di dazi e tasse relativi all'importazione e all'esportazione; - misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "informazioni ", qualsiasi dato, trattato o meno, analizzato o meno, e qualsiasi documento, relazione, o altra forma di comunicazione, anche elettronica, e relative copie certificate o autenticate; e) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o prelievi, percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; f) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nella perpetrazione dell'infrazione doganale; g) "funzionario", qualunque funzionario doganale o di altro servizio pubblico designato dall'Amministrazione doganale; h) "persona" , tanto persone fisiche che giuridiche, a meno che il contesto non richieda altrimenti; i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; j) "Amministrazione adita", l'Amministrazione doganale dalla quale si richiede assistenza; k) "Amministrazione richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede assistenza; 1) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione
Articolo 2 1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali in base alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale per prevenire, indagare e combattere le infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza fornita da una Parte contraente nel quadro del presente Accordo, viene assicurata in conformita' alle proprie disposizioni legislative nazionali ed entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili per la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza anministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale. 5. Le disposizioni del presente Accordo non danno origine a nessun diritto da parte di nessuna persona di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza
Articolo 3 .f0=center; Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che contribuiscono ad assicurare l'adeguata applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'indagine e la lotta alle infrazioni doganali. Tali informazioni possono comprendere: (a) nuova legislazione doganale e tecniche di applicazione di provata efficacia; (b) nuove tendenze, mezzi o metodi di perpetrazione delle infrazioni doganali; (c) merci note per essere oggetto di infrazioni doganale, nonche' metodi di trasporto e di immagazzinamento utilizzati relativamente a tali merci; (d) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci; (e) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;

CAPITOLO IV
Particolari tipi di assistenza
Articolo 4
Informazioni relative alle infrazioni doganali 1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attivita', progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.
Articolo 5
Particolari tipi di informazioni Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono all'Amministrazione richiedente informazioni: a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione adita; b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione adita e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
Articolo 6
Notifica Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul territorio della Parte Contraente adita qualsiasi decisione formale relativa a quella persona adottata dall'Amministrazione richiedente in applicazione della legislazione doganale.
Articolo 7
Sorveglianza ed Informazioni L'Amministrazione adita procede, su richiesta, a sorvegliare e fornire le informazioni riguardanti: (a) le merci, trasportate o depositate, delle quali si sa o si sospetta che vengano usate in relazione a infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente; (b) i mezzi di trasporto dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente; (c) i locali dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente; (d) le persone di cui si sa o si sospetta che abbiano commesso infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente, segnatamente coloro che penetrano nel territorio della Parte Contraente adita o che ne escono.
Articolo 8
Consegna controllata Le Amininistrazioni doganali delle Parti Contraenti possono, d'intesa e in conformita' alle rispettive vigenti disposizioni legislative, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Articolo 9 Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, definiti rispettivamente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

CAPITOLO V
Informazioni
Articolo 10 1. Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le copie sarebbero insufficienti e verranno restituite quanto prima. I diritti a cio' relativi dell'Amministrazione adita o di terzi rimangono inalterati. 2. Qualsiasi informazione da scambiare ai sensi del presente Accordo viene accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la loro interpretazione e il loro uso.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni
Articolo 11 Su richiesta, l'Amministrazione adita puo' autorizzare i comparire dinanzi ad una corte o ad un tribunale nel contraente richiedente in qualita' di esperto o testimone infrazione doganale.

CAPITOLO VII
Comunicazione delle richieste
Articolo 12 1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate direttamente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente. Le richieste vengono presentate per iscritto o per via elettronica e devono essere accompagnate da ogni informazione ritenuta utile per ottemperare alla richiesta. L'Amministrazione adita puo' richiedere conferma scritta delle richieste elettroniche. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono essere formulate oralmente. Tali richieste devono essere confermate quanto prima per iscritto. 2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono comprendere le seguenti indicazioni: (a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente; (b) la questione doganale in oggetto, il tipo di assistenza richiesta e le ragioni della richiesta; (c) una sintetica descrizione del caso in esame e gli elementi giuridici ed amministrativi; (d) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali la richiesta si riferisce, se noti. 3.Quando l'Amministrazione richiedente richiede che vengano seguiti determinati metodi o procedure, l'Amministrazione adita si conforma a tale richiesta, fatta salva la propria normativa nazionale. 4.Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Un elenco di tali funzionari viene fornito all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente in conformita' all'articolo 21 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste
Articolo 13
Mezzi per ottenere le informazioni 1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni. 2. Se l'Amministrazione adita non e' l'autorita' competente per svolgere le inchieste, essa puo', oltre ad indicare l'Autorita' competente, trasmettere la richiesta all'Autorita' competente.
Articolo 14
Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente Su richiesta scritta, e ai fini di indagare su un'infrazione doganale, funzionari appositamente designati dall'Amministrazione richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, e fatte salve le condizioni fissate all'occorrenza da quest'ultima: (a) consultare, negli uffici dell'Amministrazione adita, i documenti e tutte le altre informazioni relative all'infrazione doganale in questione ed averne copia; (b) assistere ad un'indagine condotta dall'Amministrazione adita nel territorio della Parte contraente adita e pertinente per 1'Amininistrazione richiedente.
Articolo 15
Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito
dell'Amministrazione adita Se l'Amministrazione adita giudica utile o necessario che un funzionario dell'Amministrazione richiedente sia presente quando, a seguito di una richiesta, vengono attuate misure di assistenza, ne informa l'Amministrazione richiedente.
Articolo 16
Disposizioni relative ai funzionari invitati 1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di giustificare la loro condizione ufficiale. 2. I funzionari designati dall'Amministrazione richiedente ad essere presenti nel territorio della Parte contraente adita, coane stabilito negli articoli 14 e 15, hanno un ruolo puramente consultivo. 3. Essi, mentre sono li', godono della protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente nella misura stabilita dalla legge ivi in vigore e sono responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse.

CAPITOLO IX
Riservatezza delle informazioni
Articolo 17 1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate unicamente dall'Amministrazione doganale ed esclusivamente ai fini del presente Accordo tranne nei casi in cui l'Amministrazione doganale che ha fornito le informazioni ne ha autorizzato l'uso da parte di altre autorita' o per altri fini. 2. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e godono di una protezione e di una riservatezza almeno equivalenti a quelle previste per le informazioni dello stesso tipo dalla legislazione nazionale della Parte contraente che le riceve.

CAPITOLO X
Protezione dei dati personali
Articolo 18 1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non iniziera' fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformita' all'articolo 21 del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce. 2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.

CAPITOLO XI
Eccezioni
Articolo 19 1. Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, o pregiudicare qualunque interesse professionale o commerciale legittimo, l'assistenza puo' essere rifiutata oppure fornita nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita. 2. Qualora l'Amministrazione richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione adita, essa ne da menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione adita qualora esistano motivi per ritenere che interferisca con indagini, procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione adita consulta l'Amministrazione richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XII
Costi
Articolo 20 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo. 2. Le spese e le indennita' versate agli esperti e ai testimoni, nonche' i costi per gli interpreti e i traduttori, qualora non siano funzionari dello Stato, sono presi in carico dall'Amministrazione richiedente. 3. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese di natura elevata o straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonche' le modalita' con cui tali spese saranno prese in carico.

CAPITOLO XIII
Attuazione ed applicazione dell'Accordo
Articolo 21 Le Amministrazioni doganali concordano congiuntamente intese tecniche dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

CAPITOLO XIV
Applicazione territoriale
Articolo 22 Il presente Accordo e' applicabile nei territori di entrambe le Parti Contraenti in conformita' alle loro legislazioni nazionali.

CAPITOLO XV
Composizione delle controversie
Articolo 23 1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via diplomatica le controversie o le altre difficolta' relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie o le difficolta' irrisolte vengono composte per via diplomatica.

CAPITOLO XVI
Disposizioni finali
Articolo 24 Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicata la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.
Articolo 25
Durata e denuncia Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia del presente Accordo avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Articolo 26 Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del presente Accordo', su richiesta delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque almi dalla data della sua entrata in vigore, salvo che esse non concordino per iscritto che tale esame non e' ritenuto necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Moldava ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra i testi italiano e moldavo, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova

Timbro e firme

----> Vedere allegato da pag. 17 a pag. 28 <----
 
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