Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 giugno 2005
Rinnovo dell'autorizzazione all'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 31 gennaio 2000 con il quale l'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» e' stata autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
Visto il decreto 20 gennaio 2003 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata l'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 febbraio 2003;
Visto il decreto 6 maggio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 20 gennaio 2003, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 6 giugno 2003;
Visto il decreto 14 luglio 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003 e 6 maggio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 settembre 2003;
Visto il decreto 5 dicembre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003 e 14 luglio 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004;
Visto il decreto 30 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003 e 5 dicembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° maggio 2004;
Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003 e 30 marzo 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2004;
Visto il decreto 29 novembre 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 dicembre 2004;
Visto il decreto 25 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 20 gennaio 2003, 6 maggio 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 30 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 29 novembre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 aprile 2005;
Vista la comunicazione della regione del Veneto - giunta regionale datata 14 gennaio 2003, con la quale viene rinnovata l'autorizzazione per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», all'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1;
Considerato che l'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» allo schema tipo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese»;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Decreta:
Art. 1.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi», con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, e' autorizzata ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riso nano vialone veronese» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 
Art. 4.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'autorita' pubblica designata comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Riso nano vialone veronese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto.
 
Art. 8.
L'autorita' pubblica designata «Ente nazionale risi» e sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2005
Il direttore generale: Abate
 
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