Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 7 giugno 2005 |
Riconoscimento, alla sig.ra Miletic Milkica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di falegname. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il commercio le assicurazioni e i servizi Vista la domanda con la quale la sig.ra Miletic Milkica, cittadina jugoslava, ha chiesto il riconoscimento del diploma di scuola secondaria superiore per l'abilitazione ad esercitare la professione di falegname, rilasciato dalla Scuola per la lavorazione del legno «Mladost» di Petrovac (Serbia e Montenegro), al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attivita' di pulizia, di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334; Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita; Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 13 aprile 2005, che ha ritenuto idoneo il titolo dell'interessata ai fini dell'esercizio delle attivita' di pulizia e verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997, nonche' le altre materie ivi previste, determinando di non applicare alcuna misura compensativa; Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Assopulizie; Decreta: Art. 1. 1. Alla sig.ra Miletic Milkica, nata il 2 gennaio 1964 a Ranovac-Petrovac (Serbia Montenegro), cittadina jugoslava, e' riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile tecnico, dell'attivita' di pulizia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa. 2. Lo svolgimento delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 giugno 2005 Il direttore generale: Spigarelli |
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