Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
CIRCOLARE 1 giugno 2005
Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.

Ai soggetti proponenti istanze di
valutazione d'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza
statale.
A tutte le Regioni
Alle Province autonome di Trento e
Bolzano
Con la presente nota si chiariscono alcuni aspetti relativi agli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'onere sopra citato.
Facendo seguito alla circolare emanata da questa Amministrazione in data 18 ottobre 2004, Prot. DSA/2004/0022981, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, che si intende qui integralmente trascritta, si specifica che, a seguito di pareri consultivi resi a questa Direzione dalla Avvocatura generale dello Stato, il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 136/1999 e' da considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa, «tassa».
Infatti, secondo i consolidati principi dottrinari e giurisprudenziali, la tassa si definisce come «una particolare fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata dal fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria o coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico istituzionale di un ente pubblico».
La qualificazione delle somme richieste in base all'art. 27, cit., come tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non e' soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una tassa non puo' costituire presupposto di altro tributo.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l'onere di cui all'art. 27, legge n. 136/1999, quale prestazione imposta ex lege in relazione all'espletamento di un pubblico servizio ed in adempimento dei generali doveri di solidarieta' espresso dall'art. 53 Cost., e' per se' stesso svincolato da rapporti di sinallagmaticita' con l'espletamento della prestazione richiesta e, per la sua natura pubblicistica ed il suo carattere indisponibile, non e' soggetta a forme di rinunzia, graduazione o riduzione.
Ne consegue che si ritiene che la quietanza dell'avvenuto assolvimento del contributo in questione vada presentata unitamente all'istanza di VIA, che determina, quindi, il momento di inizio del procedimento e in cui si perfeziona anche l'obbligo di corrispondere l'onere impositivo ai sensi dell'art. 27 legge 30 aprile 1999, n. 136.
Roma, 1° giugno 2005
Il direttore generale
per la salvaguardia ambientale
Agricola
 
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