Gazzetta n. 145 del 24 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 giugno 2005
Revoca della concessione n. 153/02, del 26 marzo 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», in Abano Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e' affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, concernente approvazione della convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Vista la convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera h) e l'art. 11, ultimo periodo, della citata convenzione i quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che, in caso di sospensione non autorizzata dell'attivita' «per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facolta' di revocare la concessione»;
Vista la polizza assicurativa 4155154 L, di Euro 516.457,00, rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a. il 13 marzo 2002, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» stabiliti in particolare dall'art. 3 della sopraindicata convenzione di concessione;
Vista l'istanza del 17 dicembre 2003 con la quale l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» ha chiesto l'autorizzazione a sospendere l'attivita' nella sala-bingo sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc, a decorrere dal 1° febbraio 2004, preannunciando l'inoltro di una successiva istanza, ai sensi del decreto direttoriale 17 giugno 2003, di trasferimento della sala stessa in altri locali;
Vista la lettera raccomandata a/r del 6 febbraio 2004, prot. n. 2004/6894/COA/BNG, ricevuta il 17 febbraio 2004, con la quale, in riferimento alla sopraindicata istanza, e' stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione, la sospensione dell'attivita' ed e' stato assegnato un periodo massimo di sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della lettera stessa, per l'inoltro della preannunciata istanza di trasferimento dei locali, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione e' da ritenersi revocata e l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» e' tenuta ad assicurare, nell'interesse erariale, la continuita' del servizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione;
Considerato che l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo di Abano Terme (Padova) non e' stata prodotta, e che nella sala stessa non e' stata ripresa l'attivita', in violazione dell'obbligo di assicurare la continuita' del servizio stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera h) della convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, configurando cosi' l'ipotesi di sospensione non autorizzata dell'attivita' sanzionabile con la revoca della concessione in forza di quanto stabilito dall'art. 11 della convenzione n. 153/02;
Vista la lettera raccomandata a/r del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/7516/COA/BNG, ricevuta il 24 febbraio 2005, il cui contenuto si intende interamente richiamato, con la quale nell'evidenziare che l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» non ha inoltrato ne' l'istanza di trasferimento dei locali della sala-bingo sita in Abano Terme (Padova), via Martiri d'Ungheria, ang. via Galvani, snc, ne' ha ripreso l'attivita' nella sala stessa entro i termini assegnati, che sono scaduti il 17 aprile 2004, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002 e di escussione della cauzione prestata, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Considerato che, anche a seguito del ricevimento della comunicazione del 14 febbraio 2005, prot. n. 2005/751 6/COA/BNG di avvio dei procedimenti di revoca della concessione e di escussione della cauzione di Euro 516.457,00, l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» non ha ripreso l'attivita' nella sala-bingo di Abano Terme (Padova), non ha provveduto ad inoltrare istanza di trasferimento della sala-bingo in altri locali, ne' e' intervenuta nei procedimenti stessi;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione, ha la durata di sei anni, con scadenza in data 26 marzo 2008, essendo stata stipulata in data 26 marzo 2002, e che l'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro» ha cessato l'attivita' fin dal 1° febbraio 2004, cessazione da ritenersi autorizzata dall'Amministrazione fino alla data del 17 aprile 2004 e non autorizzata per tutto il periodo successivo;
Considerato che il danno derivante dal comportamento dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», e pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal 17 aprile 2004 al 26 marzo 2008, ossia per un periodo di circa quattro anni;
Considerato che in un solo anno, l'attivita' di una sala-bingo assicura all'erario un'entrata media di oltre Euro 1.000.000, essendo le entrate erariali complessive superiori a Euro 350.000.000 su base annua e le sale-bingo attive circa 300, si rende escutibile, a parziale risarcimento del danno erariale subito, l'intero importo di Euro 516.457,00 della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000. n. 29;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione n. 153/02, stipulata in data 26 marzo 2002, per i motivi indicati in premessa e' revocata, nei confronti dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», la concessione per la gestione del gioco del Bingo.
2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento, con esplicita autorizzazione a realizzare i relativi titoli, della polizza assicurativa fidejussoria n. 4155154L di Euro 516.457,00 rilasciata dalla Navale Assicurazioni S.p.a. in data 13 marzo 2002, costituente cauzione a garanzia degli obblighi dell'impresa individuale «Il Quadrifoglio di Bassi Sandro», ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 15 giugno 2005
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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