Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DETERMINAZIONE 20 giugno 2005
Modalita' di inoltro delle domande di prolungamento delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98/CONS del 1° dicembre 1998, n. 78, recante «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;
Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
Vista la relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni redatta ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», di seguito denominata «la legge» ed in particolare l'art. 25, comma 11;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto 16 dicembre 2004, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Vista la delibera n. 136/05/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»;
Considerato che l'art. 25, comma 11, della legge prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo e al conseguente ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il prolungamento del periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, consentite ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, ed in ambito locale, fino alla scadenza del termine previsto da disposizioni legislative per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;
Considerato che, ai sensi della citata disposizione, possono presentare domanda di prolungamento entro il 25 luglio 2005 i soggetti che gia' trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
Ritenuto che la contemporanea trasmissione in tecnica digitale puo' essere ragguagliata all'attivita' di fornitore di contenuti soggetta alla disciplina di cui alla legge ed alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 2001, anche per quanto attiene il regime transitorio;
Ritenuto che la diffusione di programmi in tecnica digitale del soggetto richiedente puo' essere svolta attraverso impianti del medesimo soggetto ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale ovvero su multiplex appartenenti ad altri soggetti, comunque provvisti di titolo abilitativo;
Considerato che si sono verificate le condizioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112;
Considerata l'opportunita' di uniformare le modalita' di presentazione delle domande per il prolungamento del periodo di validita' delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, secondo criteri di semplificazione;
Considerato l'obbligo per le sole emittenti nazionali di assicurare in tecnica digitale la copertura di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;
Considerata la necessita' che tutte le emittenti si impegnino ad adeguare progressivamente la trasmissione in tecnica digitale in vista dello switch off fissato per il 31 dicembre 2006;

Determina:

Art. 1.

Modalita' e condizioni di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere il prolungamento del periodo di validita' della concessione e della autorizzazione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - Ufficio III, viale America n. 201 - 00144 Roma, entro e non oltre il 25 luglio 2005. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.
2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i soggetti concessionari o autorizzati al servizio di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, intendendosi per autorizzati i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, di cui all'art. 23, comma 1, della legge, ovvero legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati, che svolgano l'attivita' di fornitore di contenuti ovvero siano titolari di abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi in tecnica digitale su frequenze terrestri, che trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale su frequenze terrestri per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. La trasmissione in tecnica digitale puo' avvenire su impianti dello stesso soggetto richiedente ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale o su multiplex di altro soggetto che mette a disposizione la rete, comunque in possesso del relativo titolo abilitativo.
 
Art. 2.

Contenuto della domanda

1. La domanda, in regola con le norme sul bollo, deve contenere i seguenti dati:
a) l'indicazione dei dati generali atti ad individuare il soggetto richiedente, con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito nazionale o locale, ivi compreso il numero di protocollo attribuito dal Ministero delle comunicazioni alle domande presentate ai sensi della legge n. 223/1990 nonche' ai sensi del regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98 del 1° dicembre 1998, la sede legale, il codice fiscale e/o partita I.V.A., la denominazione e la tipologia dell'emittente, l'ambito locale o nazionale, il titolo in base al quale opera con l'indicazione, se trattasi di acquisizione, del soggetto cedente, dell'emittente acquisita e della data dell'acquisizione; per i soggetti che trasmettono sulla propria rete ovvero mediante consorzio od intesa con altre emittenti:
b) gli estremi dell'abilitazione alla sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale conseguita ai sensi dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della delibera n. 435/01/CONS; per i soggetti che trasmettono su canale di diffusione altrui:
c) gli estremi dell'abilitazione alla sperimentazione digitale del soggetto che mette a disposizione la rete.
2. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) in caso di emittente nazionale, la dichiarazione di trasmettere contemporaneamente in tecnica digitale terrestre, per almeno 24 ore settimanali, con esclusione dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse, con una copertura nella medesima tecnica di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale, specificando:
1. se la trasmissione avviene sui propri canali di diffusione;
2. se la trasmissione avviene su canali di diffusione altrui, evidenziando, in tal caso, il soggetto giuridico che mette a disposizione la rete, il multiplex sul quale trasmette come fornitore di contenuti, nonche' il logo del programma e il numero identificativo dell'impianto utilizzato;
3. se la trasmissione avviene tramite consorzio o intesa, evidenziando, in tal caso, i numeri identificativi dell'impianto facente parte del consorzio o dell'intesa utilizzati;
4. il numero delle ore di trasmissione in tecnica digitale (almeno 24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta di programmi nuovi, a richiedere apposita autorizzazione per fornitore di contenuti;
5. l'orario della giornata in cui trasmette in tecnica digitale;
b) in caso di emittente locale, la dichiarazione di trasmettere contemporaneamente in tecnica digitale terrestre per almeno 24 ore settimanali, con esclusione dal computo delle ore di programmazione settimanale la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse, specificando le modalita' di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera a) del comma 2, con l'indicazione dei dati principali dell'impianto o degli impianti utilizzati, oggetto dell'abilitazione alla sperimentazione digitale;
c) la dichiarazione dell'ammontare delle spese ed investimenti, se effettuati, per la conversione degli impianti alla tecnologia digitale; solo per i soggetti che hanno ricevuto i contributi per l'ammodernamento degli impianti e per l'acquisto dei decoder:
d) la dichiarazione dell'ammontare dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 57/2001 per la conversione degli impianti alla tecnologia digitale, dando conto della loro utilizzazione;
e) la dichiarazione dell'ammontare dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 89 della legge n. 289 del 2002 per l'acquisto dei decoder.
3. La domanda deve contenere i seguenti impegni: per le emittenti che trasmettono in tecnica digitale con impianti propri:
a) impegno a predisporre, entro la data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, tutti gli interventi tecnici necessari per la conversione degli impianti di trasmissione in tecnica digitale terrestre, fatto salvo quanto previsto dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/05/CONS nei confronti della societa' R.T.I., con l'indicazione da parte delle emittenti nazionali delle varie fasi e dei tempi di attuazione del programma tecnico previsto per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; per tutte le emittenti:
b) impegno ad adeguarsi al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, secondo le modalita' e i tempi indicati dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 22 della legge, nonche' secondo le prescrizioni tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni.
4. Alla domanda occorre, inoltre, allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente nonche' il certificato della Camera di commercio. Per emittenti costituite in fondazioni, associazioni e consorzi, in luogo del certificato della Camera di commercio, e' sufficiente allegare la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le emittenti nazionali devono inoltre inviare al Ministero delle comunicazioni la documentazione tecnica di cui all'allegato A) e B) entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anche su supporto informatico.
 
Art. 3.

Esito della domanda e controlli

1. Il Ministero delle comunicazioni da' comunicazione scritta ai soggetti che hanno presentato la domanda di prolungamento di cui all'art. 1, comma 1, dell'esito della domanda.
2. Il Ministero delle comunicazioni, anche avvalendosi dei propri organi periferici, procede ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ogni variazione dei dati forniti con la domanda deve essere immediatamente comunicata al Ministero delle comunicazioni anche per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica variazionidatitv@ comunicazioni.it
4. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente determina siano titolari di concessione o autorizzazione al servizio di radiodiffusione televisiva privata, compresi i soggetti esercenti a qualunque titolo attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ovvero legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati e trasmettano prevalentemente o esclusivamente in tecnica digitale, possono proseguire l'esercizio degli impianti in tecnica digitale in attesa dell'applicazione delle procedure previste per gli operatori di rete dalla legge e dalla delibera n. 435/01/CONS. dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Il presente provvedimento, unitamente al modello della domanda di prolungamento, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli allegati tecnici A) e B) vengono pubblicati sul sito del Ministero delle comunicazioni www.comunicazioni.it
Roma, 20 giugno 2005
Il direttore generale: Tondi
 
Allegato

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