Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2005 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005
Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 110 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12), recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere ((entro il 30 settembre 2005)) e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;
b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, ((del regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e' comunicato in via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 7, legge 4 agosto 1993, n. 276
(Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), reca:
«Art. 7 (Delega legislativa in materia di collegi
elettorali). - 1. Il Governo e' delegato a provvedere,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla
determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di
ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi: a) deve essere garantita la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto
riguardo alle caratteristiche economico-sociali e
storico-culturali del territorio;
b) i collegi devono essere costituiti da un
territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio
comprenda porzioni insulari;
c) i collegi non possono dividere il territorio
comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro
dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu'
collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del
comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
del medesimo comune o della medesima area metropolitana
istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
d) nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione
dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza,
anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre
lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze
predette devono essere incluse nel minor numero di collegi.
La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia
Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e'
modificata a norma del presente articolo;
e) la popolazione di ciascun collegio puo'
discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della
regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per
difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della
popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per il numero di collegi stabilito a
norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio
1948, n. 29, come sostituito dall'art. 1 della presente
legge;
f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui
alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il
territorio di comuni appartenenti a province diverse e
devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei
collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni, per l'elezione dei consigli
provinciali.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto
legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro
due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata
dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale
di statistica, che la presiede, e da dieci docenti
universitari o altri esperti in materie attinenti ai
compiti che la commissione e' chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai
pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai
consigli regionali e da quelli delle province autonome di
Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di
esperti, prima della sua approvazione da parte del
Consiglio dei Ministri, e' trasmesso alle Camere, ai fini
dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; laddove lo schema si
discosti dalle proposte della commissione di esperti il
Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va
espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema.
Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una
relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai
pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non
siano espressi entro i termini assegnati.
4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
provvedono alla nomina della commissione per la verifica e
la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del
comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e
ogni qual volta ne avverta la necessita', la commissione
formula le indicazioni per la revisione dei collegi,
secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne
riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle
circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede
altresi', con norme di legge, nel caso di modifica
costituzionale avente ad oggetto il numero dei
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 7, legge 4 agosto 1993, n. 277
(Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati),
reca:
«Art. 7. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, un decreto legislativo per la determinazione dei
collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza
del relativo bacino territoriale e di norma la sua
omogeneita' economico-sociale e le sue caratteristiche
storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo
il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I
collegi, di norma, non possono includere il territorio di
comuni appartenenti a province diverse, ne' dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le
loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno
piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il
comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito
del comune medesimo o della medesima citta' metropolitana
istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990,
n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella
presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di
agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di
collegi;
b) la popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi
dalla media della popolazione dei collegi della
circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o
in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della
popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, per il numero dei collegi uninominali
compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare
attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone
in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione
sono giustificati non oltre il limite del quindici per
cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi
uninominali compresi in ogni circoscrizione e' determinato
dal prodotto, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50,
ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione diviso per 100.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni
formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una
Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta
dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che
la presiede, e da dieci docenti universitari o altri
esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione
e' chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni
dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni
della Commissione di esperti, prima della sua approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso alle
Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo
schema si discosti dalle proposte della Commissione di
esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il
parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello
schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere
parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla
pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una
relazione contenente adeguata motivazione.
4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora
gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.
5. Il Governo e' delegato altresi' ad adottare, entro
lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo
con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni
strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente
legge.
6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e
la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del
comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne
avverta la necessita', la Commissione formula le
indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri
di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti
delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei
collegi elettorali in Italia e all'estero si procede
altresi', con norme di legge, nel caso di modifica
costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari
o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del
voto da parte degli italiani all'estero.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 11 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati):
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale e' diviso nelle
circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata
al presente testo unico. La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio
centrale nazionale.
3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento
del totale dei seggi e' attribuito nell'ambito di
altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto
il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli
articoli 77, 83 e 84.».
«Art. 11. - I comizi elettorali sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione
della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.
Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno
notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi
con speciali avvisi.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato
della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica):
«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e' eletto su
base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a
norma dell'art. 57 della Costituzione sulla base dei
risultati dell'ultimo censimento generale della
popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su
proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi.
2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del
Molise e della Valle d'Aosta, e' ripartito in collegi
uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla
regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione
degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e'
costituita in unica circoscrizione elettorale.
3. La regione Valle d'Aosta e' costituita in unico
collegio uninominale. Il territorio della regione Molise e'
ripartito in due collegi uninominali.
4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto
Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.».
«Art. 4. - 1. I comizi elettorali sono convocati con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione
dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno
antecedente quello della votazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 della
Costituzione:
«Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
piu' alti resti.».
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta
uno.
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei resti piu' alti.».
- Il testo dell'art. 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre
2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini italiani residenti
all'estero), reca:
«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le
modalita' di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli
affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la
data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei
residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della
successiva distribuzione in via informatica agli uffici
consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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