Gazzetta n. 149 del 29 giugno 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 aprile 2005 |
Norme per l'attuazione della direttiva 2003/120/CE che modifica la direttiva 90/496/CEE, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/120/CE della Commissione del 5 dicembre 2003 che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, di attuazione della direttiva 90/496/CEE del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la decisione 2003/867/CE della Commissione con la quale e' stata autorizzata l'immissione sul mercato di salatrim come nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti della pasticceria a valore energetico ridotto, in conformita' al regolamento (CE) n. 258/97 e successive modifiche; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1 e' aggiunta la seguente lettera: «i-bis) salatrim: sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto»; b)all'art. 5, comma 1 e' aggiunta la seguente lettera: «g) salatrim 6kcal/g-25kj/g». Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 12 aprile 2005
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 324 |
|
|
|