Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 giugno 2005
Decadenza dello studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., dall'assegnazione della concessione per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di stato

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - foglio delle inserzioni, n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del citato bando di gara, i soggetti assegnatari sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facolta' di richiederne la proroga nei termini e alle condizioni stabiliti dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
Considerato che l'assegnazione della concessione allo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., di cui al plico di offerta n. 549, e' stata effettuata con il citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, nel quale e' richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;
Considerato che lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s., con lettere del 16 gennaio 2002 e del 5 giugno 2002 ha rappresentato motivi di forza maggiore sospensivi dei sopraindicati termini e che, a seguito della definitiva impossibilita' di procedere all'approntamento della sala-bingo nei locali proposti nella offerta di gara, siti in Cagliari, via De Gioannis 15/21, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. ha richiesto, con lettera del 16 giugno 2004, l'autorizzazione ad approntare la sala-bingo nei locali siti in Cagliari, via Fangario, 12, trasmettendo il relativo progetto di massima;
Considerato che con lettera raccomandata a/r del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004, in riscontro alla sopraindicata istanza del 16 giugno 2004, e' stato, tra l'altro, comunicato: «... si e' avuto modo di rilevare, dal progetto complessivo che si intende realizzare trasmesso con la sopraindicata lettera, che la sala-bingo e' collegata con un locale nel quale si prevede l'installazione di "maquinas recreativas", che e' in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 (istitutivo del Bingo) il quale stabilisce che il gioco si svolge in "sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi, biliardini e apparecchi similari". Al fine di procedere alla richiesta autorizzazione si rende neces-saria la trasmissione di un nuovo progetto che sia conforme alla norma sopraindicata, nonche' ai requisiti minimi stabiliti dal bando di gara. Si richiede, inoltre, di trasmettere:
la documentazione catastale e planimetrica relativa ai locali nei quali si intende realizzare la sala-bingo, dalla quale emerga, fra l'altro, la superficie utile asseverata da un ufficio pubblico o da un professionista iscritto all'albo;
la relazione illustrativa concernente la zona su cui insiste l'immobile, le eventuali strutture di servizi (es. Parcheggi, trasporti, alberghi, ecc.);
la dichiarazione di impegno a completare il trasferimento per collaudo da parte dell'amministrazione entro i termini stabiliti dal decreto direttoriale 17 giugno 2003;
rinnovata cauzione provvisoria pari ad Euro 5.164,56»;
Considerato che lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. non ha dato riscontro alla sopraindicata lettera del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, e che con lettera raccomandata a/r del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, ricevuta il 9 marzo 2005, e' stato comunicato che, stante la prolungata ingiustificata inerzia che perdura dal 20 luglio 2004, data a decorrere dalla quale lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. e' pienamente a conoscenza degli adempimenti relativi all'approntamento della sala-bingo nei nuovi locali siti in Cagliari, in via Fangario, 12, e atteso che tale inerzia e' perdurata per un periodo di gran lunga superiore a quello di centocinquanta giorni stabilito quale termine perentorio per l'approntamento al collaudo delle sale-bingo, e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, l'avvio al procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001;
Considerato che con lettera del 15 marzo 2005, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. ha, tra l'altro comunicato, che sta ancora procedendo alle «verifiche sulla adeguatezza del locale prescelto» e che non essendo intervenuto alcun provvedimento di autorizzazione al trasferimento non si e' verificato il presupposto giuridico della decorrenza dei termini stabilito dal paragrafo 6 del decreto direttoriale 17 giugno 2003, che disciplina il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-bingo;
Considerato che alla sopraindicata lettera del 15 marzo 2005, l'amministrazione ha dato riscontro con lettera raccomandata a/r del 6 aprile 2005, prot. n. 2005/18961/COA/BNG, con la quale e' stato, tra l'altro, comunicato: «...che l'Amministrazione non ha potuto adottare un provvedimento autorizzativo in quanto codesta Societa' non ha inoltrato una legittima istanza a cio' finalizzata (quella inoltrata con lettera del 16 giugno 2004 era illegittima come tempestivamente comunicato con lettera raccomandata a/r del 14 luglio 2004, prot. n. 2004/39509/COA/BNG, ricevuta il 20 luglio 2004), e che proprio tale inerzia costituisce il presupposto dell'avvio del procedimento in questione. Quanto prospettato da codesta Societa' non ha alcun rilievo in ordine al procedimento in oggetto, il quale e' stato avviato, come dettagliatamente indicato nella sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, in considerazione della prolungata ingiustificata inerzia che perdura fin dal 20 luglio 2004, data a decorrere dalla quale codesta Societa' e' pienamente a conoscenza degli adempimenti relativi all'approntamento al collaudo della sala-bingo ed in considerazione che tale inerzia e' perdurata per un periodo di gran lunga superiore a quello di centocinquanta giorni stabilito quale termine perentorio per l'approntamento al collaudo delle sale-bingo dal paragrafo 13, lettera j) del bando di gara e dall'art. 1, ultimo periodo, del decreto 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001, n. 163, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del Bingo, in base al quale codesta Societa' e' risultata assegnataria della concessione stessa. Tale termine e' perentorio in quanto posto a tutela dell'interesse erariale e di quello degli altri concessionari che hanno un interesse qualificato acche' il perfezionamento dell'aggiudicazione delle concessioni avvenga nel pieno rispetto della normativa di gara. La decorrenza del termine stesso, che opera dalla data della comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione, ossia dal 16 luglio 2001, puo' essere interrotta esclusivamente per motivi di forza maggiore. I motivi di forza maggiore prospettati da codesta Societa' sono da ritenersi definitivamente cessati, come indicato nella sopraindicata lettera del 3 marzo 2005, prot. n. 2005/10959/COA/BNG, fin dal 20 luglio 2004. Si precisa, altresi', che il termine di centocinquanta giorni di cui al citato decreto direttoriale 17 giugno 2003, ancorche' analogo a quello stabilito dal paragrafo 13, lettera j) del bando di gara, non ha alcun rilievo nel procedimento in oggetto.»;
Visti gli ulteriori elementi istruttori;
Decreta:

Art. 1.

Per i motivi indicati in premessa, lo studio medico ortopedico del dott. Giorgio Corona & C. S.a.s. e' decaduto dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2001.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 17 giugno 2005
p. Il direttore generale: Tagliaferri
 
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