Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 22 giugno 2005
Modalita' di rimborso e di copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE) ed in particolare l'art. 24, che prevede un regime transitorio per il riconoscimento di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea e il regolamento CE n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 659/1999;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/2003), convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 2003 (di seguito: la legge n. 83/2003), recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visti l'art. 1 del decreto-legge n. 25/2003 coordinato con la legge n. 83/2003 che individua gli oneri generali del sistema elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2004, e l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, e impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/2003;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003, recante il rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004 (di seguito: il decreto ministeriale 6 agosto 2004), recante determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle societa' Enel Spa, Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Spa, Edipower Spa e Tirreno Power Spa;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004 concernente la dichiarazione di compatibilita' con il Trattato CE dell'aiuto di Stato n. 490/2000 in ordine ai costi non recuperabili individuati con il decreto ministeriale 6 agosto 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 10 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24 marzo 2005 (di seguito: il decreto ministeriale 10 marzo 2005), recante determinazione degli oneri di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica per gli impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non appartenevano all'Enel Spa;
Vista la lettera del 10 marzo 2005, concernente la notifica n. 127/2005 del decreto ministeriale 10 marzo 2005 alla Commissione europea, a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 238/00, che definisce la copertura dell'importo destinata al rimborso dei costi non recuperabili nel settore elettrico mediante una componente tariffaria che alimenta il «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione», istituito presso la cassa conguaglio;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 9 maggio 2005 con riferimento alle modalita' di rimborso delle partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, coordinato con la legge n. 83/2003;
Considerata l'esigenza di contenere, anche a fronte di costi elevati delle materie prime energetiche, gli oneri di sistema che gravano su prezzi e tariffe dell'energia elettrica prevedendone il rimborso progressivo su archi temporali lunghi;
Considerate le condizioni impartite dalla Commissione europea con riguardo alle modalita' di copertura dei costi non recuperabili del settore elettrico, richiamate nella citata decisione C(2004) 4333 fin, con riferimento all'utilizzazione delle somme gia' raccolte ed alla riforma del meccanismo di raccolta delle somme ulteriormente necessarie, attraverso una componente tariffaria non piu' gravante sul consumo di energia elettrica, ma basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti;
Considerato che, in conformita' alla citata decisione C(2004) 4333 fin, dovra' essere investita nel potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi medesimi, la quota delle somme raccolte per la copertura dei costi non recuperabili, derivante dall'energia importata da Paesi del mercato interno;
Considerato che la realizzazione dei nuovi investimenti infrastrutturali per lo sviluppo della rete nazionale di trasmissione di energia elettrica, anche ai fini del potenziamento degli scambi nell'ambito del mercato interno, e' in capo, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, che definisce tali investimenti nei propri piani di sviluppo e li sostiene mediante corrispettivi economici definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
Considerato che, in base alle condizioni definite dalla Commissione europea nella richiamata decisione C(2004) 4333 fin, il gas oggetto del rimborso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 deve essere utilizzato esclusivamente ai fini della generazione di energia elettrica e, in caso contrario, il relativo rimborso e' ridotto in modo proporzionale;
Ritenuto opportuno definire modalita' per la revisione del sistema di copertura e per il rimborso dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, attraverso le apposite componenti tariffarie, tali da contemperare le esigenze di riduzione dell'impatto e di adeguata modulazione temporale dell'onere per i clienti del mercato elettrico con quelle di certezza sui tempi del rimborso e parita' di condizioni dei creditori;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le disposizioni ai fini del rimborso delle partite economiche relative agli oneri non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/2003, convertito con legge n. 83/2003, e della copertura del relativo fabbisogno.
 
Art. 2.
Copertura del fabbisogno per il rimborso dei costi non recuperabili

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, per la copertura del fabbisogno sono utilizzate le disponibilita' del «Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici - distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione» (di seguito: il Conto A6), istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la cassa conguaglio).
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita), nell'ambito delle funzioni di regolazione tariffaria ad essa attribuite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, con propri provvedimenti riforma il sistema di copertura per il rimborso dei costi non recuperabili, individuando una componente tariffaria basata su parametri tecnici rappresentativi dei punti di interconnessione alle reti, anziche' sul consumo dell'energia elettrica.
3. L'Autorita' adotta i provvedimenti necessari affinche', a valere sul conto A6, importi pari alla quota del gettito derivante dal prelievo effettuato sull'energia elettrica importata da Paesi del mercato interno, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del meccanismo di finanziamento di cui al comma 2, non siano utilizzati per la reintegrazione degli oneri di cui all'art. 1. Gli importi di cui al presente comma sono determinati dall'Autorita', dandone comunicazione al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Gli importi di cui al comma 3 sono destinati, con modalita' stabilite dall'Autorita', al potenziamento della rete interconnessa con i Paesi confinanti dell'Unione europea e dei servizi ausiliari funzionali all'incremento della capacita' di importazione con i Paesi medesimi. Gli interventi di potenziamento di cui al presente comma sono definiti ed evidenziati dalla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nell'ambito dei propri piani di sviluppo, con illustrazione dei relativi costi e con periodici stati di avanzamento.
5. Il volume di gas naturale oggetto di rimborso per costi non recuperabili di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2004 non puo' essere superiore al volume di gas naturale della societa' titolare del contratto di importazione dalla Nigeria destinato alla generazione di energia elettrica e, in caso contrario, l'importo da rimborsare e' ridotto proporzionalmente. Con provvedimenti dell'Autorita' sono definiti i criteri e le modalita' di verifica.
 
Art. 3.
Modalita' di rimborso dei costi non recuperabili

1. Secondo le indicazioni dell'Autorita', la Cassa conguaglio provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alla disponibilita' di cassa nel Conto A6, in misura non superiore a 300 milioni di euro, e pro quota rispetto agli importi vantati dalle diverse imprese, al rimborso delle partite economiche indicate negli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, nonche' delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004, relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, a favore delle imprese indicate nei decreti stessi.
2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1, il rimborso della rimanente quota delle partite economiche ivi citate e' effettuato con cadenza trimestrale e con le stesse modalita' di cui al medesimo comma 1.
3. Per le partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 relative agli anni successivi al 2004, la cassa conguaglio provvede, secondo le indicazioni dell'Autorita', al pagamento con cadenza trimestrale delle competenze maturate nell'anno precedente a favore della societa' Enel Spa.
4. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti la disponibilita' presso la Cassa conguaglio dei fondi necessari affinche' il pagamento integrale delle partite economiche di cui al comma 1, nonche' delle partite economiche di cui all'allegato C del decreto ministeriale 6 agosto 2004 e dei relativi interessi maturati sia effettuato, con cadenza trimestrale, entro il 31 dicembre 2009. L'Autorita' assicura con propri provvedimenti che l'entita' di ciascun pagamento trimestrale nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006 non superi gli 80 milioni di euro.
5. Alla somma delle partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 6 agosto 2004, al netto delle relative quantita' rimborsate, si applica, a decorrere dall'1° gennaio 2006, un tasso di interesse pari all'euribor a 3 mesi, calcolato come media delle quotazioni giornaliere del trimestre precedente, incrementato di 25 punti base in ragione d'anno con capitalizzazione trimestrale degli interessi. Lo stesso tasso di interesse si applica a decorrere dall'1° gennaio 2006 alle partite economiche di cui al comma 3 del presente articolo, ivi inclusi gli eventuali interessi successivamente maturati, qualora non rimborsate nell'anno successivo a quello di competenza.
 
Art. 4.
Disposizioni finali

1. Il Ministero delle attivita' produttive comunica il presente provvedimento alla Commissione europea, in attuazione delle prescrizioni contenute nella decisione della medesima Commissione in ordine alla notifica aiuti di Stato n. 490/00-Italia, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia.
2. La Cassa conguaglio da' comunicazione dei pagamenti effettuati e della liquidazione definitiva delle somme dovute agli aventi diritto, all'Autorita', al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Roma, 22 giugno 2005

Il Ministro
delle attivita' produttive
Scajola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
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