Gazzetta n. 150 del 30 giugno 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 giugno 2005
Modalita' per l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
e
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare gli articoli 6 e 7, riguardanti, rispettivamente, gli spazi destinati agli spettatori ed i settori in cui possono essere suddivisi;
Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005;
Visto la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28,
Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza pubblica e della tutela dell'ordine pubblico in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, abbinare agli altri requisiti quello della nominativita' dei titoli di accesso negli stadi, almeno fino a quando permarranno le attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di dette competizioni;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1.
Emissione, distribuzione, vendita e cessione

1. Le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio sono responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano.
2. Le societa' organizzatrici di cui al comma 1 devono assicurare che:
a) l'emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso sia conforme alla disciplina del presente decreto;
b) nei luoghi in cui sono distribuiti o posti in vendita i titoli di accesso siano affisse apposite avvertenze per gli acquirenti, recanti, in modo leggibile, il regolamento di utilizzo dell'impianto e gli altri avvisi di cui al successivo art. 4, comma 2;
c) negli impianti sportivi siano chiaramente indicati, con apposite segnalazioni di immediata comprensibilita', l'ubicazione dei settori e dei posti, nonche' i percorsi per accedervi.
 
Art. 2.
Condizioni e modalita' per l'emissione e la distribuzione

1. Il numero dei titoli di accesso emessi e distribuiti non puo' essere superiore alla capienza di ciascun settore riservato al pubblico, determinata dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in base agli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermi restando i limiti di capienza di cui al comma 1, in occasione di competizioni ad alto rischio o quando si prevede un notevole afflusso di tifosi, la capienza di ciascun settore e, di conseguenza, il numero di tagliandi di accesso emettibili per ciascuno di essi, sono sottoposti alle decisioni, rispettivamente, delle competenti autorita' provinciali di pubblica sicurezza o dalle competenti leghe nazionali professionisti o dilettanti.
3. L'emissione e la distribuzione dei titoli di accesso sono soggette alle seguenti condizioni e modalita':
a) i titoli di accesso devono essere numerati e devono recare le generalita' dell'utilizzatore, l'indicazione del posto assegnato e le altre indicazioni di cui all'art. 4;
b) negli impianti sportivi con capienza superiore alle 10.000 persone i titoli di accesso destinati al pubblico saranno distinti da quelli rilasciati a titolo di omaggio o di accredito per il personale di servizio e per quello di supporto agli spettatori;
c) al fine di agevolare le operazioni di accoglienza, indirizzamento e controllo degli spettatori in fase di afflusso, i titoli di accesso destinati al pubblico dovranno essere di colore diverso per ciascun settore dello stadio. Di colore diverso dovranno essere, in ogni caso, quelli destinati ai sostenitori della squadra ospite;
d) fatte salve le eventuali determinazioni del Questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, le variazioni di settore potranno essere effettuate solo da personale incaricato dalla societa' organizzatrice dell'evento, il quale apportera' le necessarie modificazioni o integrazioni del titolo di accesso, anche mediante timbratura appositamente vidimata, nel rispetto, comunque, della capienza del settore. Di tali variazioni sara' compilata formale documentazione;
e) i titoli di accesso per i sostenitori della squadra ospite dovranno essere di numero pari alla capienza del settore ospiti e saranno emessi e distribuiti almeno cinque giorni prima della competizione cui si riferiscono, in maniera tale da evitare qualsiasi promiscuita' tra sostenitori delle due compagini che disputano l'incontro.
 
Art. 3.
Obblighi delle societa' organizzatrici dell'evento

1. Le societa' organizzatrici devono dotarsi di moderni sistemi di emissione, distribuzione e vendita dei titoli di accesso in grado di:
a) emettere, per ciascun settore, un numero di titoli di accesso non superiore al numero di posti a sedere realmente disponibile in esso;
b) registrare il numero di titoli di accesso emessi divisi per abbonamenti, giornalieri e «accrediti»;
c) rendere disponibile, in tempo reale, tale dato alle autorita' di pubblica sicurezza;
d) avere disponibilita', in tempo reale, del numero totale, per settore e per tipologia (abbonamenti/giornalieri/accrediti), dei titoli di accesso distribuiti e venduti o ceduti a titolo gratuito da fornire, a richiesta, alle autorita' di pubblica sicurezza;
e) associare a ciascun biglietto emesso le generalita' o ragione sociale del rivenditore o cedente;
f) associare a ciascun biglietto venduto o ceduto le generalita' dell'acquirente o cessionario memorizzando i dati in modo sicuro e protetto.
 
Art. 4.
Tecniche anticontraffazione e caratteristiche del titolo

1. Ciascun titolo di accesso dovra' chiaramente indicare:
a) la societa' organizzatrice responsabile della emissione e della distribuzione;
b) il nome e l'ubicazione dell'impianto sportivo a cui si autorizza l'ingresso;
c) la competizione e la partita o le partite di calcio per cui e' valido, ovvero il periodo di validita' (stagione calcistica - singolo incontro);
d) il numero progressivo di rilascio;
e) la lettera o il numero del varco di accesso all'impianto sportivo attraverso il quale il titolare dovra' fare ingresso per raggiungere gli spalti;
f) il settore ed il numero della fila e del posto a sedere che il possessore del titolo di accesso sara' tenuto ad occupare sugli spalti.
2. Ciascun titolo di accesso dovra' inoltre riportare l'avviso che, con l'atto d'acquisto, il titolare si e' impegnato a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del regolamento di utilizzo dell'impianto, affisso presso tutti i punti vendita. Dovra' essere comunque evidenziato:
a) che l'utilizzazione del titolo di acquisto comporta l'accettazione delle norme del regolamento;
b) che il rispetto di tali norme e' condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza degli spettatori nell'impianto sportivo;
c) che l'accesso agli impianti sportivi puo' comportare la sottoposizione dell'interessato a controlli di prevenzione e sicurezza sulla persona e nelle eventuali borse e contenitori al seguito, finalizzati esclusivamente ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza;
d) che il trattamento dei dati personali e' effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del presente decreto, indicando il responsabile del trattamento.
3. Ciascun titolo di accesso dovra' riportare stampato, con tecniche anticontraffazione, un codice realizzato con caratteri riconoscibili otticamente ed un codice bi-dimensionale, o altro sistema leggibile tramite lettori di prossimita', ove siano registrati, oltre alle informazioni di cui sopra, anche, in maniera sicura e protetta, ovvero firmate digitalmente e cifrate, l'identita' del titolare (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza), nonche' gli estremi del ricevitore o cedente (denominazione, ragione sociale, sede legale); tali dati, relativi ai soli titoli di accesso effettivamente venduti o ceduti, dovranno essere trasferibili automaticamente ad una banca dati accessibile al sistema di controllo degli accessi.
4. I titoli di accesso recanti la dicitura «V.I.P.», rilasciati in numero non superiore alla capienza del settore comunemente denominato «Tribuna V.I.P.» daranno accesso al solo settore «Tribuna V.I.P.» con ingresso da un unico varco riservato e distinto. Ai titolari di tessere speciali per l'ingresso allo stadio emesse a vario titolo, all'inizio di ciascuna stagione, da enti competenti (CONI, Federazioni sportive) dovra' essere rilasciato obbligatoriamente un biglietto o un accredito che indichi il posto da occupare, sempre nel rispetto della capienza dell'impianto e del settore. I possessori di tali titoli di accesso sono comunque soggetti allo stesso regolamento d'uso e d'esercizio dell'impianto destinato al resto degli spettatori.
5. Al personale di servizio all'interno dell'impianto, indicato nelle apposite liste, compilate dalla societa' organizzatrice almeno un giorno prima dell'evento, deve essere rilasciato uno specifico titolo di accesso contenente il nominativo del titolare, le mansioni svolte, le aree dell'impianto cui da' accesso e la validita' temporale. I titoli rilasciati per piu' gare dovranno contenere anche la fotografia del titolare.
 
Art. 5.
Divieto di vendita dei biglietti

1. Dalle ore 19 del giorno precedente lo svolgimento degli incontri e' vietata la vendita o cessione dei titoli di accesso al settore ospiti e, in ogni caso, nel giorno di svolgimento di qualsiasi competizione calcistica e' vietata la vendita diretta dei biglietti nell'aera di servizio esterna dell'impianto sportivo.
2. Le societa' organizzatrici, in relazione allo spazio disponibile, dovranno posizionare all'esterno dell'intero perimetro dell'impianto sportivo una recinzione, anche temporanea, lungo la quale predisporre adeguati servizi per una prima verifica del possesso, da parte del pubblico, di regolare titolo di accesso allo stadio, nonche' per indirizzare lo spettatore al varco di accesso al settore assegnato.
3. Il possesso del titolo di ingresso valido, con l'indicazione corretta dei dati personali, costituira' requisito indispensabile per l'accesso degli spettatori all'area di servizio esterna, definita dal decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' per la permanenza nella zona spettatori e nello spazio riservato agli spettatori indicato nel titolo stesso.
 
Art. 6.
Trattamento dei dati personali

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1 e, particolarmente, per quelle relative all'associazione a ciascun titolo di accesso delle generalita' dell'acquirente o utente, le societa' organizzatrici o loro delegati per la specifica attivita', sono tenuti:
a) ad individuare il titolare o responsabile del trattamento dei dati personali, i cui dati devono essere riportati in modo leggibile sul titolo di accesso;
b) ad osservare le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e di quelle ivi richiamate;
c) ad assicurare l'immediata disponibilita' dei dati da parte dell'autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza ed ufficiali di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria espressamente designati.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 4, comma 3, i dati sono raccolti e trattati dalla societa' organizzatrice o da altro organismo delegato alle specifiche attivita', i cui dati devono essere riportati in modo leggibile, anche a distanza, su appositi cartelli applicati in prossimita' dei varchi controllati. I titolari ed i responsabili del trattamento sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c). Essi sono altresi' tenuti alla immediata comunicazione agli organi di cui al comma 1, lettera c), delle modificazioni o integrazioni previste dall'art. 2, comma 3, lettera d), del presente decreto.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono effettuare connessioni dei dati personali oltre a quelle espressamente previste dal presente decreto.
4. Fatti salvi i trattamenti per finalita' di pubblica sicurezza o giudiziaria, per i dati acquisiti a norma dei commi 1 e 2, i dati personali raccolti in applicazione del presente decreto sono cancellati trascorsi sette giorni dalla data dell'evento calcistico cui si riferiscono.
 
Art. 7.
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro tre anni dalla data del presente decreto l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2005

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Buttiglione

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
 
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