Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 23 giugno 2005, n. 29 |
Riforma della politica agricola comune. Modalita' e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005. Integrazioni alla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 e modifica alla circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali - segreteria tecnica - direzione generale delle politiche agroalimentari - PAGR V Agli assessorati regionali agricoltura Agli assessorati prov. autonome Trento e Bolzano All'Ente nazionale risi Al centro assistenza agricola coldiretti S.r.l. Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Al C.A.A. CIA S.r.l. Al CAA Copagri S.r.l. Al coordinamento CAA c/o CAALPA - c/o CAA CANAPA Al organizzazioni professionali agricole: coldiretti confagricoltura CIA copagri ENPTA eurocoltivatori A.L.P.A. Fe.Na.Pi. coopagrival F.Agr.I - ANPA
1. Premessa
Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare definisce: 1. la documentazione giustificativa da presentare in relazione a ciascuna fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale; 2. i criteri generali di controllo delle domande di accesso alla riserva nazionale.
2. Riferimenti normativi.
2.1. Normativa comunitaria: regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003; regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. 2.2. Normativa nazionale: decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 24 marzo 2005; decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004; nota del Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118 del 3 maggio 2005. 2.3. Disposizioni dell'AGEA: circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005; circolare ACIU.2005. 324 del 26 maggio 2005; circolare ACIU.2005. 398 del 22 giugno 2005.
3. Documentazione giustificativa per l'accesso alla riserva nazionale.
La documentazione giustificativa necessaria per l'accesso alle diverse fattispecie nei casi di: a) investimenti strutturali; b) riorientamenti della produzione; c) ristrutturazione, e' descritta nell'Allegato 1 - Elenco dei documenti giustificativi da presentare per l'accesso alla riserva nazionale - che contiene, in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti informazioni: colonna (a): codifica di ciascuna fattispecie di accesso alla riserva nazionale in base alla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005; colonna (b): definizione della fattispecie ai sensi del decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del 7 aprile 2004 e della circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005; colonna (c): in relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva; colonna (d): per le fattispecie A, B3, C ed F, elenco delle dichiarazioni da produrre in allegato alla domanda di accesso alla riserva; colonna (e): descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio contratto di affitto, compravendita, atto di donazione, ecc.) a supporto delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori che si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 42, par. 4 del reg. (CE) 1782/03; colonna (f): per le diverse fattispecie, elenco della documentazione giustificativa da presentare.
4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale.
L'Allegato 2 - Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle domande di accesso alla riserva nazionale - in relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, identificata secondo l'ordine e le codifiche introdotte dalla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005, contiene l'elenco dei controlli effettuati direttamente da Agea o, dove previsto, delegati ai CAA. I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi: 1. controlli amministrativi; 2. controlli del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue: il controllo del coefficiente di densita' sulle superfici a prati e pascoli permanenti previsto per le fattispecie A, B.1, B.2.1, B.3, B.4, B.5.1, C e F riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso alla riserva e prende in considerazione i capi medi detenuti nel registro di stalla risultante nell'anagrafe zootecnica bovina nel periodo 16 maggio 2004-15 maggio 2005; il controllo della dichiarazione del nuovo produttore del rispetto delle condizioni previste dall'art. 2, lettera k), del regolamento (CE) 795/2004 viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per quanto riguarda le persone giuridiche, che devono avere i soci controllanti la societa' nella posizione di non aver esercitato l'attivita' agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attivita' agricola, si procedera' con l'estrazione a campione di un certo numero di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative. 4.1. Superfici ammissibili. Si precisa che, i richiedenti per i quali e' stato effettuato il ricalcolo delle superfici foraggere - previsto dalla Circolare ACIU.2005.231 del 29 aprile 2005 - non possono accedere alla riserva per le stesse superfici.
5. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale: alcune precisazioni.
B.5.1. Agricoltore che ha preso parte a programmi nazionali di riorientamento. La fattispecie e' regolamentata dall'art. 23 del Regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto ministeriale D/118/2005, dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137 del 7 aprile 2005 e dalla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005. Sono ammissibili alla riserva nazionale le superfici interessate da programmi nazionali e regionali di riorientamento della produzione - le cui domande di accesso sono state presentate nel periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 - per: motivi di ordine fitosanitario: casi di Sharka, Erwinia amylovora (Legge n. 206 del 1° luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni e relativi provvedimenti regionali di attuazione) e flavescenza dorata della vite (decreto MiPAF n. 32442 del 31 maggio 2000 e relativi provvedimenti regionali di attuazione); estirpazione anticipata di vigneti e frutteti. B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte. La fattispecie e' disciplinata dall'art. 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, dall'art. 9 del decreto dirigenziale D/137 del 7 aprile 2005 e dalla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005. Possono accedere alla fattispecie solo coloro che hanno completamente abbandonato la produzione lattiera. Agea controlla, oltre l'avvenuta cessione delle quote, anche l'abbandono della produzione che deve essere avvenuto entro il 15 maggio 2004. Il controllo del passaggio ad altro settore oggetto del disaccoppiamento, viene verificato confrontando i dati dei settori seminativi e zootecnia prima e dopo l'abbandono. Se si riscontra stabilita' o un incremento degli importi ammessi a premio, il controllo ha esito positivo.
6. Modalita' di presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale e della documentazione giustificativa.
Il paragrafo 7 della circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 viene modificato come segue: possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano le condizioni previste nella circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 e che abbiano manifestato l'intenzione di accedere alla riserva nazionale nella domanda unica di pagamento sottoscritta entro il 16 maggio 2005, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2004; nell'allegato alla domanda unica, conforme al modello fac-simile allegato alla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 (allegato 1), dedicato alla riserva nazionale, devono essere indicate le fattispecie normative e le superfici per le quali si richiede l'accesso alla riserva, nonche' gli estremi della domanda unica di riferimento. L'allegato dedicato alla riserva nazionale, corredato della documentazione giustificativa delle fattispecie invocate definita nell'allegato 1 alla presente circolare, deve pervenire all'AGEA entro il 7 luglio 2005. Conformemente a quanto previsto per la domanda unica, l'allegato e la documentazione per l'accesso alla riserva nazionale devono essere presentate all'AGEA, da parte dei soggetti che hanno presentato domanda unica all'AGEA stessa, persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia: Valle d'Aosta; Liguria; Provincia autonoma di Trento; Provincia autonoma di Bolzano; Friuli-Venezia Giulia; Marche; Umbria; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Calabria; Sicilia; Sardegna. Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA devono rivolgersi allo stesso CAA al quale hanno presentato la domanda unica. Il CAA usufruisce delle procedure informatiche disponibili all'uopo presso il portale SIAN (www.sian.it) e ha l'obbligo di archiviare i documenti cartacei presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. Gli agricoltori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione del modulo di richiesta di accesso alla riserva nazionale, che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine. Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Amministrazione ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle regioni dotate di organismo pagatore, per la stampa di un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale e delle relative note esplicative. Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, un modello di richiesta di accesso alla riserva nazionale corredato di numero identificativo (bar-code), dei dati anagrafici e dell'elenco delle superfici aziendali ammissibili per l'accesso alla riserva nazionale cosi' come risultanti dal fascicolo aziendale costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei dati anagrafici e del numero identificativo (bar-code) potra' essere scaricato al massimo tre volte. Il modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire all'AGEA in via Torino n. 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 del 7 luglio 2005 nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento. Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo: AGEA - Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003). Domanda unica di pagamento 2005 - Allegato. Richiesta di accesso alla riserva nazionale. Via Torino n. 45 - 00184 Roma. I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni: Nome, cognome/Ragione sociale, indirizzo, CAP, Comune (Prov.). Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003). Domanda unica di pagamento 2005 - Allegato. Richiesta di accesso alla riserva nazionale. La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di domanda. La normativa comunitaria vigente prevede che l'agricoltore debba presentare una sola richiesta di accesso alla riserva nazionale di cui al reg. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del reg. CE 796/2004.
7. Modifica della circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005.
Il testo della circolare Agea ACIU.2005.324 viene modificato come segue: per poter accedere alla riserva (articoli 20, 21 e 22 del reg. CE 795 del 2004), i contratti di affitto di lunga durata, ovvero quelli che hanno una durata almeno quinquennale (comma 5 dell'art. 18 del reg. CE 795 del 2004), devono essere stati stipulati entro il 15 maggio 2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione. A tal proposito vengono di seguito riportate due precisazioni: un contratto di affitto (registrato entro un mese dalla stipula) o altra forma (esempio comodato registrato entro il 28 febbraio 2005) con scadenza annuale che vengono rinnovati ogni anno, per 5 anni successivi, non sono assimilabili ad un contratto di affitto di lunga durata; un contratto di affitto o altra forma di durata pluriennale - se stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione - puo' essere considerato un contratto di affitto di lunga durata e pertanto valido ai fini dell'accesso alla riserva nazionale se: viene prorogato prima della scadenza del contratto; viene stipulato entro il 16 maggio 2005 e registrato nei termini ordinari di legge senza penalita' e cioe' entro il 15 giugno 2005; la somma degli anni e' uguale o superiore a 5. Solo se si soddisfano tutte e tre le condizioni sopra riportate e' possibile trasformare un contratto di affitto di breve durata in uno di lunga durata. Se contrariamente, il contratto di affitto si e' concluso e solo successivamente e' stato rinnovato, in questo caso non e' possibile la trasformazione da contratto di breve durata a quello di lunga durata. Alternativamente, un contratto di affitto o altra forma di durata pluriennale, se stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato entro i termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione, puo' essere considerato come un acquisto di terra entro il 15 maggio 2004 se: viene sostituito, prima della scadenza, da un contratto di acquisto dei terreni posseduti; il contratto di acquisto viene stipulato entro il 16 maggio 2005; il contratto di acquisto viene registrato entro i termini di legge senza penalita'. Roma, 23 giugno 2005
Il titolare dell'ufficio monocratico Gulinelli |
| Allegato 1 ----> Vedere allegato da pag. 114 a pag. 116 <---- |
| Allegato 2
Tabella sinottica dei controlli relativi alla riserva nazionale
----> Vedere allegato da pag. 117 a pag. 122 <---- |
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