Gazzetta n. 151 del 1 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2005
Modalita' di compilazione e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;
Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento n. 2792/1999 che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalita' d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio;
Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale e' stato approvato il «Programma operativo nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1, modificata con decisione C(2004)5501 del 21 dicembre 2004;
Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione, modificata con decisione C(2004) 4529 del 18 novembre 2004, con la quale e' stato approvato il «Documento unico di programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP);
Visto il complemento di programmazione, contenente i piani finanziari rimodulati a seguito dell'assegnazione delle risorse premiali, per l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza del 10 novembre 2004;
Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 13 dicembre 2004;
Considerato che il regolamento (CE) n. 2371/2002 dispone che per ciascun Stato membro sara' stabilito un livello di riferimento per la capacita' della propria flotta che consenta di raggiungere un equilibrio stabile e duraturo tra detta capacita' e le risorse;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004 con il quale sono stati ammessi a finanziamento alcuni progetti, inseriti nelle graduatorie di merito definite con decreto ministeriale 18 febbraio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, ritenuti idonei ma non ammessi a contributo per mancanza di fondi;
Considerato che sono stati utilizzati i fondi 2004 necessari per finanziare gli idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi ma utilmente collocati nella graduatoria sopracitata per un importo complessivo di contributo pubblico di euro 761.732,00 per la regione Sicilia e di euro 1.812.585,00 per le regioni del fuori obiettivo 1;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, relativo alla modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 49, lettera a), circa l'ausilio delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, sul «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la nota del direttore generale della pesca della Commissione europea n. 37180 del 26 maggio 2003 relativa alla interpretazione legale dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2792/99 del Consiglio modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, con il quale la DG Pesca in questione ha affermato che il disposto dell'art. 9 summenzionato in materia di ammodernamento di pescherecci, non consente la concessione di aiuti pubblici per la sostituzione di motori, anche se di potenza analoga o inferiore;
Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
Decreta:

Art. 1.
Domande per ammodernamento di pescherecci

Modalita' di compilazione e termine di presentazione:
1) la domanda di ammissione al contributo, redatta in carta semplice e in un'unica copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, va compilata utilizzando il modello «allegato n. 1» e sottoscritta dal o dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
2) le domande, complete della relativa documentazione, devono essere presentate direttamente entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI, viale Dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, o spedite per raccomandata a.r. al medesimo destinatario entro lo stesso termine. Per le domande inviate fa fede la data di spedizione.
Le domande che perverranno oltre il predetto termine saranno archiviate.
La certificazione a corredo della pratica, in originale o copia conforme, deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda.
 
Art. 2.
Soggetti beneficiari

Proprietari o armatori. Per questi ultimi soggetti (armatori) e' necessario che il proprietario accordi il proprio consenso all'esecuzione dei lavori e all'iscrizione dei vincoli gravanti sul peschereccio (allegato 1-2).
Requisiti:
1) l'aiuto per l'ammodernamento dei pescherecci sara' disponibile per quelle imbarcazioni che siano iscritte nel registro delle navi da pesca della Comunita' da almeno cinque anni, senza che cio' comporti aumento sulla capacita' dell'imbarcazione in termini di stazza (GT) e di potenza (kW);
2) gli aiuti potranno riguardare il miglioramento della sicurezza, la qualita' sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo, l'applicazione di tecniche di pesca piu' selettive, la dotazione del Sistema di controllo pesca (SCP) a bordo;
3) un lieve aumento della stazza e', tuttavia, ammissibile per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualita' dei prodotti (art. 11.5 del regolamento (CE) n. 2371/2002), purche' l'ammodernamento del peschereccio non determini un aumento dello sforzo di pesca, seguendo le condizioni sottoelencate:
la stessa unita' non deve essere stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
deve avere almeno una lunghezza fuori tutto di quindici metri;
detti lavori non devono incrementare il volume al di' sotto del ponte principale ed inoltre, non devono aumentare il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
In sede di liquidazione del contributo, tali condizioni dovranno comunque essere certificate da un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE;
4) Il m/p da ammodernare deve rispettare le condizioni di seguito elencate:
essere iscritto nei registri delle navi da pesca della Comunita' europea da almeno cinque anni;
essere in esercizio di pesca da almeno tre anni;
non essere in disarmo da piu' di dodici mesi;
se trattasi di unita' di eta' superiore ai 29 anni, deve essere attestata la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa mediante apposita certificazione di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE;
5) frequenza degli aiuti pubblici:
il m/p da ammodernare, per usufruire dei benefici, non deve essere stato oggetto, per i medesimi lavori, di contributi pubblici da almeno cinque anni, a decorrere dalla data di fine lavori e fino alla data di presentazione della domanda;
6) cumulo degli aiuti pubblici:
fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile determinato in base ai parametri fissati dall'art. 9 del regolamento n. 2792/99 (tabella 1 allegato IV del regolamento n. 2792/99) il m/p che sia stato oggetto di contributi pubblici puo' usufruire di un ulteriore finanziamento per lavori diversi da quelli precedentemente finanziati anche se non sono trascorsi i cinque anni a decorrere dalla data di fine lavori.
Documenti a corredo della domanda:
a) domanda compilata in ogni sua parte come da allegati al presente decreto numeri 1-1; 1-2; 1-3; 1-4;
b) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare;
c) certificato di iscrizione nel Registro delle imprese di pesca (R.I.P.) del proprietario ovvero, nell'ipotesi vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
d) preventivo (o contratto) del cantiere navale;
e) preventivo di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature;
f) dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che, per il natante oggetto della domanda, non sono stati richiesti o ricevuti dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato, la somma richiesta o ricevuta;
g) certificato di un organismo di classifica riconosciuto, attestante la validita' tecnica ed economica dell'iniziativa per le unita' con eta' superiore a 29 anni.
 
Art. 3.
Misura degli aiuti

La partecipazione minima dell'impresa beneficiaria alle iniziative di «ammodernamento di navi esistenti», e' pari al 60% della spesa.
Il contributo comunitario e' pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 35% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 15% della spesa ammessa.
Il contributo nazionale e' pari:
a) per le iniziative ricadenti nelle regioni dell'obiettivo «1» al 5% della spesa ammessa;
b) per le iniziative ricadenti nelle regioni «fuori obiettivo 1» al 25% della spesa ammessa.
 
Art. 4.
Risorse finanziarie disponibili

1. Fatte salve le modifiche che possono essere apportate in sede di riprogrammazione dei fondi, le risorse disponibili, per questo bando, della misura di «ammodernamento di navi esistenti» sono quelle riportate nelle allegate tabelle «A», «B», «C» e «D».
2. Gli interventi di finanziamento avvengono nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le regioni.
 
Art. 5.
Procedure istruttorie

Alle richieste pervenute nei termini viene assegnato un numero cronologico seguito dalla sigla di identificazione: «AP» - Ammodernamento pescherecci.
Con lettera raccomandata, l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonche' la data del suo ricevimento.
L'avviso di ricevimento non costituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
 
Art. 6.
Selezione delle domande

Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base della regionalizzazione delle risorse e dei sottoelencati parametri:
1) progetti di ammodernamento di pescherecci danneggiati da avverse condizioni meteomarine (20 punti non cumulabili con gli altri) a far data dal 1° luglio 2002. Gli eventi devono essere documentati dall'autorita' marittima;
2) progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (20 punti);
3) progetti relativi a imbarcazioni vetuste (1 punto per ogni anno intero di anzianita' fino a 30 anni);
4) progetti presentati da societa' in cui uno dei caratisti e' donna da almeno un anno a far data dalla pubblicazione del presente decreto (2 punti per una donna; 4 punti per due donne; 6 punti per tre o piu' donne), tale condizione deve essere dichiarata nella domanda (allegato 1-1 e allegato 1-3);
5) progetti presentati da pescatori di eta' inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (10 punti, piu' 1 punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al riguardo, che la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (allegato 1-1).
 
Art. 7.
Graduatoria

La valutazione tecnica ed amministrativa dei progetti presentati e' affidata ad una commissione nominata dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.
Le istanze valutate positivamente, sono inserite nella «graduatoria regionale» delle domande ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Solo per le regioni fuori obiettivo 1 le istanze escluse per mancanza dei fondi delle singole graduatorie regionali, sono inserite in una «graduatoria nazionale per le regioni fuori obiettivo 1» e sono ammesse nell'ordine fino al completo assorbimento dei fondi inutilizzati per mancanza di iniziative ammissibili nell'ambito regionale.
Le graduatorie redatte sono approvate con decreto ministeriale e saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:
numero identificativo del progetto;
numero U.E. del peschereccio;
beneficiario;
codice fiscale o partita I.V.A.;
spesa ammessa a contributo;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
totale del contributo concesso.
Per i progetti non inseriti in graduatoria sara' successivamente inviata comunicazione agli interessati con indicazione dei motivi di esclusione.
 
Art. 8.
Vincoli per l'ammodernamento

Le imbarcazioni da pesca finanziate con il contributo comunitario nell'ambito della misura «ammodernamento» non possono essere cedute fuori dall'Unione europea o destinate a fini diversi dalla pesca per 5 anni a partire dalla fine lavori. Detto vincolo e' annotato a cura degli uffici marittimi competenti sull'estratto matricolare ovvero sul R.NN.MM.GG.
 
Art. 9.
Spese ammissibili e limiti di ammissibilita' per l'ammodernamento

E' ammesso al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dall'impresa beneficiaria, a far data dal 1° luglio 2002, comprovata da fatture quietanzate. Spese ammissibili.
Scafo:
ristrutturazione parziale: sostituzione di parti del fasciame;
consolidamento: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura delle sole parti sottoposte a ristrutturazione;
installazione degli alberetti di poppa e di prua;
installazione dell'arcone di poppa;
installazione del rullo di poppa;
ringhiere, capodibanda, osteriggi, chiusura e copertura del ponte;
ristrutturazione della plancia (cabina di comando, servizi per l'equipaggio, cucina ecc.);
ristrutturazione totale o parziale del ponte di coperta e/o ponte imbarcazioni.
Macchinari per la pesca: acquisto ed installazione di macchinari di salpamento (salpancore, salpacavi, salpareti, verricello, gru, ecc.).
Sistemazione interna: ristrutturazione degli alloggi per l'equipaggio.
Impianti vari:
impianto elettrico;
gruppi elettrogeni;
impianto di riscaldamento;
impianto idraulico del verricello.
Attrezzature di lavorazione e conservazione del pescato:
macchine per il trattamento del pescato;
macchine per la fabbricazione del ghiaccio;
impianti frigoriferi;
ristrutturazione e isolamento della stiva.
Acquisto e installazione di apparecchiature elettroniche:
radar, pilota automatico, plotter, GPS, bussola, radio (VHF, HF), apparato di controllo blue-box), ecoscandaglio, sonar, epirb;
apparecchi elettronici di ausilio alla navigazione E.C.S. (Electronic Chart System), relativa cartografia digitale e database.
Le spese generali sono ammesse nel limite del 5% della spesa preventivata e comprendono: parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese impreviste, spese per consulenza tecnica o finanziaria, spese per garanzie bancarie fornite da banche o altri istituti finanziari, compensazioni tra le varie voci di spesa preventivate. Non sono ammissibili.
Sistema di propulsione: acquisto e installazione del motore principale; del motore ausiliario; della linea d'assi; dell'elica; altri (pompa sentina, ecc.).
I.V.A. se recuperabile.
Materiale usato compreso il montaggio.
Lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pitturazione, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti del fasciame sostituito).
Revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari.
Acquisto di materiale non durevole, come casse per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti.
Lavori di rifacimento dello scafo, che, per entita' lascino prefigurare una nuova costruzione.
Sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizioni tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni del Consiglio dell'Unione europea.
I lavori e i relativi acquisti iniziati antecedentemente al 1° luglio 2002.
 
Art. 10.
Lavori e varianti al progetto ammesso

Nel decreto di concessione sara' indicato il termine di fine lavori, che potra' essere prorogato dall'amministrazione al massimo di un periodo di tre mesi, per cause di forza maggiore e su richiesta dell'impresa beneficiaria.
E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.
Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono comunicate al Ministero che le approva a condizione che l'iniziativa realizzata risulti coerente con gli obiettivi del progetto approvato, mantenga i requisiti di ammissibilita' e un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la relativa diminuzione del contributo.
 
Art. 11.
Modalita' di erogazione dei contributi

L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammessa.
Il contributo e' liquidato in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori. Deroga, al riguardo, viene concessa a chi intende chiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fidejussoria ovvero di una fideiussione bancaria, prestata da banche, imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello «E».
La richiesta della totalita' del contributo dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
1) domanda di liquidazione come da allegato 2 al presente decreto;
2) modelli A, B, C e D;
3) estratto dei registri navi minori e galleggianti;
4) certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE, da cui risulti:
il numero del progetto di ammodernamento;
la descrizione particolareggiata dei lavori di ammodernamento realizzati e delle attrezzature acquistate in modo che possa essere constatata la piena corrispondenza tra essi e le relative fatture;
5) fatture originali debitamente quietanzate o fotocopia delle stesse con allegata dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' delle stesse con gli originali; corredate dalle rispettive dichiarazioni liberatorie attestanti il pagamento e la dichiarazione di volonta' a rinunciare a qualsiasi altra pretesa, specificando le modalita' di pagamento. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, in riferimento al testo del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 12.911,42 per singola fattura;
6) certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro;
7) in caso di lieve aumento della stazza, certificato di un organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva n. 94/57/CE, modificata dalla direttiva n. 97/58/CE, attestante che:
i lavori hanno comportato il miglioramento della vita a bordo;
la stessa unita' non e' stata oggetto di altri incrementi di stazza in base alla stessa regolamentazione;
il natante ha almeno una lunghezza di quindici metri fuori tutto;
detti lavori non hanno incrementato il volume al di' sotto del ponte principale ed inoltre, non hanno aumentato il volume dedicato alle stive per il pesce o agli attrezzi da pesca.
 
Art. 12.
Il Ministero dispone ispezioni sulle iniziative ammesse a finanziamento al fine di verificare lo stato di attuazione dei progetti, le spese sostenute, il rispetto degli obblighi connessi al finanziamento nonche' la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dalle imprese richiedenti.
Il presente provvedimento sara' sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2005
p. Il Ministro: Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 239
 
Tabelle

----> Vedere tabelle da pag. 69 a pag. 72 <----
 
Allegato 1

----> Vedere allegato da pag. 73 a pag. 77 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 78 a pag. 84 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone