IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e succeusive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito con modificazione dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76; Visto il decreto direttoriale 15 ottobre 2004 che ha elevato l'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera a) dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, al 58,5%; Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visto l'art. 2, punto 6) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, che stabilisce la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno; Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dal 1° gennaio al 30 giugno 2005, per le sigarette, la classe di prezzo piu' richiesta e' risultata essere quella di euro 150,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58,5 per cento stabilita dal citato decreto direttoriale 15 ottobre 2004; Considerato che, per le sigarette il cui prezzo e' superiore ad euro 150,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso e' pari al 5 per cento della somna dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Decreta:
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 6, del decreto-legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, nella tabella allegato A, e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2005, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, pertanto la stessa sostituisce la tabella allegato A del decreto direttoriale 11 novembre 2004. Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° luglio 2005. Roma, 30 giugno 2005 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 358 |