Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 13 giugno 2005, n. 118
Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o piu' decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificita' propria degli organismi di promozione sociale, nonche' della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle societa' e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attivita' dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attivita' istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilita' che soggetti pubblici o imprese private con finalita' lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facolta' di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettivita' delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilita';
2) responsabilita' degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicita' del bilancio economico e sociale, nonche' di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilita' limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attivita';
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalita' di interesse generale;
12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza, nonche' della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualita' delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le rappresentanze del terzo settore, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall'attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto.
5. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri ai sensi del comma 4, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 giugno 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3045):
Presentato il 19 luglio 2002 dal Ministro del lavoro e
politiche sociali (Maroni), dal Ministro delle attivita'
produttive (Marzano), dal Ministro della giustizia
(Castelli), dal Ministro per le politiche comunitarie
(Buttiglione) e dal Ministro dell'interno (Pisanu).
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle
commissioni I, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e Parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 1°, 2, 15,
17 ottobre; 11, 17 dicembre 2002; 20 febbraio; 9 settembre;
8 ottobre; 4 e 6 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 e 13 novembre 2003 e approvato
il 20 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2595):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 3 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 14ª e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 24 febbraio; 4, 9, 11
marzo e 21 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 4 e 10 maggio 2005 e approvato con
modificazioni, l'11 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 3045-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 16 maggio 2005 con pareri delle commissioni
I, V e VI.
Esaminato dalla II commissione il 26 maggio 2005.
Esaminato in aula e approvato il 30 maggio 2005.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1992, n. 59, reca: «Nuove norme
in materia di societa' cooperative».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone