Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 giugno 2005 |
Disposizioni applicative del regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime, di cui agli articoli da 155 a 161 del TUIR (tonnage tax). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera n), concernente introduzione di un prelievo equivalente a quello dell'imposta sul tonnellaggio delle navi; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'art. 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa'; Visti gli articoli da 155 a 161 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recanti le norme per la determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime; Visto, in particolare, l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi che rinvia per le relative disposizioni applicative all'emanazione di un decreto ministeriale di natura non regolamentare; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004, che ritiene conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari il regime di determinazione forfetaria della base imponibile delle imprese marittime e compatibile con il mercato comune sulla base dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ue; Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentito, con riferimento all'obbligo di formazione dei cadetti di cui all'art. 157 del testo unico delle imposte sui redditi, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che occorre adottare le necessarie disposizioni applicative del regime di determinazione forfetaria dell'imponibile per alcune imprese marittime; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende: a) per «testo unico», il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) per «tonnage tax», il regime di cui al titolo II capo VI del testo unico; c) per «gruppo», quello costituito dalla controllante e dalle controllate tra cui sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile; d) per «utilizzo della nave», la nave, ancorche' data a noleggio, detenuta in proprieta' o in locazione a scafo nudo; e) per «stazza netta» della nave, la capacita' volumetrica totale interna della nave misurata deducendo dalla stazza lorda i volumi degli spazi non suscettibili di utilizzazione per il trasporto e risultante dal certificato di stazza dell'unita'. |
| Art. 2. Ambito soggettivo 1. L'opzione per il regime della tonnage tax prevista dall'art. 155 del testo unico puo' essere esercitata dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), del tuir e dai soggetti di cui alla lettera d) del medesimo articolo del testo unico che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa mediante stabile organizzazione. |
| Art. 3. Esercizio dell'opzione per la determinazione forfetaria dell'imponibile delle imprese marittime 1. L'opzione per il regime della tonnage tax e' esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all'art. 155 del testo unico, conseguiti entro la chiusura del periodo d'imposta. L'opzione si considera perfezionata quando viene trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il termine previsto dall'art. 155, comma 1, del testo unico secondo le modalita' adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 2. Nei casi di cui all'art. 155, comma 1, terzo periodo, l'opzione e' esercitata, relativamente a tutte le navi utilizzate dal gruppo, oltre che dalla societa' controllante, anche da tutte le societa' controllate, che la comunicano alla societa' controllante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. L'opzione e' trasmessa esclusivamente dalla societa' controllante e si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1. 3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti l'opzione e' inefficace e non si producono gli effetti del regime di tonnage tax. 4. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 130 del testo unico per il periodo d'imposta in cui non era in vigore il regime di tonnage tax, possono esercitare l'opzione per quest'ultimo regime in alternativa a quelli di consolidato. In tal caso, si applicano le norme sull'interruzione dei regimi di consolidato previsti dalle disposizioni vigenti. 5. L'opzione e' inefficace dal momento in cui l'impresa perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 155 del testo unico. In tal caso, per il nuovo esercizio dell'opzione, salvo quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 5 del presente decreto, resta ferma l'applicazione dell'art. 157, comma 5, del testo unico. |
| Art. 4. Rinnovo dell'opzione 1. La comunicazione del rinnovo dell'opzione avviene con le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto ed entro il termine indicato nell'art. 155, comma 1, del testo unico riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione in precedenza esercitata. 2. Per il gruppo, il termine di cui al comma 1 e' riferito al primo esercizio successivo al periodo di efficacia dell'opzione esercitata in precedenza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto. |
| Art. 5. Gruppo di imprese 1. Gli effetti dell'opzione esercitata non mutano se un'impresa assume la veste di controllante ovvero di controllata da altra impresa. In tal caso, in presenza dei requisiti di cui all'art. 2, l'opzione assume rilevanza anche nei confronti del soggetto che non l'ha esercitata ovvero di quello per il quale l'opzione in precedenza esercitata ha perso efficacia e va comunicata all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, rileva, anche se successiva, la data dell'opzione esercitata dal gruppo di imprese rispetto a quella della singola impresa che entra a far parte del gruppo medesimo. In caso di piu' opzioni esercitate da distinte imprese ovvero gruppi che vengono ad essere controllati dalla medesima impresa, rileva l'opzione per il regime esercitata in data meno recente. |
| Art. 6. Attivita' incluse nella base imponibile forfetaria 1. L'opzione di cui all'art. 3 consente la determinazione forfetaria della base imponibile delle navi, di almeno cento tonnellate di stazza netta e con i requisiti di cui all'art. 155 del testo unico, utilizzate dai soggetti di cui all'art. 2 e destinate alle attivita' di: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore e assistenza marittima in alto mare. 2. Per le navi di cui al comma 1, la determinazione dell'imponibile ai sensi dell'art. 156 e' possibile altresi' per le seguenti attivita' accessorie, qualora siano direttamente connesse, strumentali e complementari alle attivita' ammissibili di cui al comma 1: a) la gestione di cinema, bar e ristoranti, a bordo di navi ammissibili al regime di imposizione forfetaria ed in generale la vendita di prodotti o servizi esclusi quelli di cui al successivo comma 3; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l'esercizio di attivita' ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacita' di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, venduti insieme alla prestazione di trasporto; e) l'imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all'interno dell'area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo. 3. Sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e di servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casino'. |
| Art. 7. Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia 1. L'opzione non puo' essere esercitata ovvero perde efficacia con effetto dal periodo d'imposta in corso, se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: a) piu' del cinquanta per cento delle navi in regime di tonnage tax, complessivamente utilizzate dalla singola impresa, e' locato a scafo nudo; b) per piu' della meta' delle navi locate, il rapporto tra il numero dei giorni di locazione a scafo nudo e il numero complessivo dei giorni di effettiva navigazione e' superiore al cinquanta per cento. Agli effetti di tale rapporto non si tiene conto dei giorni di mancata utilizzazione e di disarmo temporaneo della nave di cui all'art. 156, comma 2, del testo unico. 2. Ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1, non rilevano le navi locate a scafo nudo tra societa' dello stesso gruppo. 3. L'obbligo di formazione di cui all'art. 157, comma 3, del testo unico, si ritiene assolto laddove il soggetto interessato provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalita' un importo annuo, da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in base al numero delle unita' navali interessate e ai costi medi connessi all'attivita' formativa. 4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 ovvero 3 dell'art. 157 del testo unico, determina la perdita di efficacia dell'opzione, con effetto dal periodo d'imposta in corso, per tutte le societa' del gruppo. |
| Art. 8. Valori fiscali dell'attivo e del passivo e componenti di reddito 1. In corso di efficacia dell'opzione di cui all'art. 3, i valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo risultano da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'obbligo sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione per il regime di tonnage tax. 2. In caso di perdita di efficacia o mancato rinnovo dell'opzione esercitata, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al prospetto di cui al comma 1. 3. I componenti positivi e negativi relativi alle attivita' di cui all'art. 6, riferiti a esercizi precedenti a quello di efficacia dell'opzione, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico che consentono o dispongono il rinvio, sono sommati algebricamente all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156. I medesimi componenti, riferiti al periodo di efficacia della predetta opzione, sono compresi per l'intero ammontare nel reddito del predetto art. 156. |
| Art. 9. Plusvalenze 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 158, comma 3, del testo unico, la plusvalenza derivante dalla cessione del complesso aziendale che comprende una o piu' navi in regime di tonnage tax e' inclusa nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del testo unico; qualora, tuttavia, la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o piu' navi gia' in proprieta' dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del testo unico e' aggiunta la differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, aumentato dei debiti finanziari e il costo non ammortizzato delle predette navi dell'ultimo esercizio antecedente a quello di applicazione del medesimo regime. Resta ferma l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del tuir. |
| Art. 10. Cessioni di beni e prestazioni di servizi 1. Ai fini della determinazione dell'imponibile di cui all'art. 156, si tiene conto della disciplina di cui all'art. 110, comma 7 del testo unico anche in relazione ad operazioni effettuate con imprese che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, residenti nel territorio dello Stato. |
| Art. 11. Operazioni straordinarie che non interrompono il regime 1. Fermi restando i requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto e all'art. 155 del testo unico, non comportano la perdita di efficacia dell'opzione esercitata: a) la fusione e la scissione di societa'; in tal caso, l'opzione esplica i suoi effetti nei confronti della societa' risultante dalla fusione e delle beneficiarie di nuova costituzione ovvero, se non esercitata, nei confronti della incorporante e delle societa' beneficiarie preesistenti; b) i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 176 del testo unico da soggetti che hanno optato per il regime della tonnage tax; gli effetti dell'opzione, se non esercitata, si estendono al soggetto conferitario. 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'opzione resta valida fino alla scadenza della opzione per il regime esercitata in data meno recente. 3. La liquidazione volontaria ovvero l'assoggettamento ad una delle procedure concorsuali indicate all'art. 101, comma 5, secondo periodo, del testo unico, di almeno una delle societa' del gruppo, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione esercitata ai sensi dell'art. 3, comma 2. |
| Art. 12. Annotazione separata 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 159, le spese e gli altri componenti negativi riferiti ad attivita' o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi non compresi nella determinazione dell'imponibile sulla base dei criteri di cui all'art. 156, devono risultare dalle scritture contabili mediante distinta annotazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2005
Il Ministro: Siniscalco |
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