Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2005 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE 30 giugno 2005
Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprieta' privata;
Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per laredazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;
Determina:
Art. 1. Oneri per la predisposizione d'ufficio degli atti di aggiornamento in
catasto
1. Per la redazione degli atti di aggiornamento catastali, operata d'ufficio in caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati alla presentazione degli stessi, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica, sono dovuti gli oneri accessori determinati sulla base delle voci riportate nella tabella allegata.
 
Art. 2.
Modalita' di determinazione degli oneri
1. Per la determinazione degli oneri di cui all'art. 1, con riferimento alle attivita' svolte dall'Ufficio provinciale per la predisposizione degli atti di aggiornamento, si applicano:
a) le tipologie di costi unitari previste alle sezioni A e B della tabella allegata;
b) le spese di cui alla sezione C, per missione e servizio esterno.
 
Art. 3.
Modalita' di riscossione degli oneri
1. Per le ipotesi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005, l'atto attributivo delle nuove rendite dovra' contenere anche l'indicazione e le modalita' per il versamento degli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti, da corrispondere entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
2. In assenza del versamento degli oneri di cui al precedente comma, ovvero in caso di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva degli oneri dovuti, mediante iscrizione a ruolo.
 
Art. 4.
Modalita' di aggiornamento degli oneri
1. Gli importi delle sezioni A e B della tabella allegata alla presente determinazione sono aggiornati a seguito della sottoscrizione di accordi contrattuali collettivi nazionali che comportino l'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'Agenzia del territorio.
2. Gli importi della sezione C della medesima tabella sono aggiornati secondo le specifiche determinazioni applicabili in materia, per il personale del comparto «Agenzie Fiscali».
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
 
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