Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 8 giugno 2005 |
Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e scambio di autovetture di provenienza infracomunitaria. |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI di concerto con IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale reca disposizioni tributarie particolari in materia di scambi intracomunitari; Visto l'art. 53 del citato decreto legge n. 331 del 1993, in forza del quale i pubblici uffici che procedono all'immatricolazione cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, tra l'altro, per il reperimento degli elementi utili al controllo sul corretto assolvimento degli obblighi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prescrive che i soggetti di imposta comunichino al Dipartimento dei trasporti terrestri i dati relativi all'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo; Visto l'art. 1, comma 379, della medesima legge n. 311 del 2004, il quale stabilisce che i contenuti e le modalita' delle comunicazioni di cui al comma 378 sono definiti con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri e del direttore dell'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dello «Sportello telematico dell'automobilista»; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuano acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, comunicano al Dipartimento per i trasporti terrestri i dati riepilogativi dell'operazione secondo le disposizioni del presente decreto. La medesima comunicazione e' effettuata in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione di veicoli gia' oggetto di acquisto intracomunitario non immatricolati. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Tali soggetti, nel caso di acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera e), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'immatricolazione, producono copia dell'attestato di pagamento modello F24 - ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze del 19 gennaio 1993 o dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'avvenuto versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 46, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Per le imprese esercenti attivita' nel settore del commercio di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi, rappresentanti accreditate dalle case costruttrici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata attraverso la trasmissione telematica dei dati tecnici dei veicoli da immatricolare al sistema informativo centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 2. 1. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto intracomunitario, contiene: a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente tenuto alla comunicazione; b) il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore qualora quest'ultimo non sia in possesso di numero identificativo intracomunitario; c) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto dell'acquisto; d) la data dell'acquisto. 2. Nel caso di passaggio interno successivo all'acquisto intracomunitario di cui all'art. 1, comma 1, precedente l'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e la denominazione del fornitore sono sostituiti, rispettivamente, dal codice fiscale e dalla denominazione del cedente nazionale. 3. La comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, ultimo capoverso, relativa a ciascun autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione intracomunitaria o dell'esportazione, contiene: a) il codice fiscale e la denominazione dell'operatore residente tenuto alla comunicazione; b) il numero di telaio dell'autoveicolo, motoveicolo e rimorchio nuovo oggetto della cessione o dell'esportazione; c) la data dell'acquisto; d) la data della cessione intracomunitaria o dell'esportazione. |
| Art. 3. 1. La comunicazione di cui all'art. 2 puo' essere effettuata alternativamente: a) tramite collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione generale per la motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo C.E.D, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la motorizzazione; b) avvalendosi di un soggetto autorizzato all'esercizio di attivita' di consulenza automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modifiche ed integrazioni, ed abilitato all'utilizzo della procedura telematica dello sportello telematico dell'automobilista, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle competenze territoriali attribuite nella materia dalle disposizioni vigenti. 2. La comunicazione si intende effettuata al momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato o elettronica, in cui sono indicati i seguenti dati: a) la data di ricezione della comunicazione; b) il protocollo attribuito alla comunicazione in forma di stampato cartaceo o di file all'atto della ricezione della stessa. 3. Il termine per l'invio della comunicazione e' stabilito in quindici giorni dall'effettuazione dell'acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione. Lo stesso termine e' previsto nel caso di comunicazione conseguente a cessione intracomunitaria o esportazione. |
| Art. 4. 1. L'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri, riscontrata la presenza, nell'archivio informatico, dei dati di cui all'art. 2, commi 1 e 2, procede all'immatricolazione. 2. L'assenza nell'archivio informatico dei dati di cui al comma precedente non consente all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri di procedere all'immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1° settembre 2005.
Roma, 8 giugno 2005 Il capo del Dipartimento Fumero Il direttore dell'Agenzia delle entrate Ferrara |
|
|
|