Gazzetta n. 155 del 6 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2005
Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 gennaio 1934, n. 285, recante costituzione del Parco nazionale del Circeo;
Visto il regio decreto 7 marzo 1935, n. 1324, recante approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 25 gennaio 1934, n. 285, che costituisce il Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 4 ottobre 1975, recante variazioni dei confini del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 23 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 10 maggio 1979, recante l'inclusione dell'isola di Zannone nel Parco nazionale del Circeo;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, cosi' come modificata dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10, che dispongono che alla gestione dei parchi nazionali si provveda mediante l'istituzione di enti parco;
Visto l'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, che dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai principi della medesima legge;
Visto il decreto DEC/SCN/207 dell'8 ottobre 1994, con il quale e' stato costituito il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto DEC/SCN/54 dell'8 febbraio 1996, con il quale viene nominato il comitato di gestione del Parco nazionale del Circeo per una durata prevista di cinque anni;
Vista la lettera della regione Lazio del 30 aprile 1998 - Assessorato risorse ambientali, che sollecita l'adeguamento del Parco nazionale del Circeo alla legge n. 394 del 1991, in applicazione dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994;
Vista la deliberazione del consiglio comunale di Sabaudia n. 47 del 20 dicembre 1999, nella quale, tra l'altro, si «invita il Ministro competente ad attivare le procedure previste dalla legge al fine di istituire l'Ente parco del Circeo»;
Visti i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 30 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/1033 e del 27 novembre 2001, prot. DEC/SCN/1269 con il quale, considerato scaduto dalla proprie funzioni il Comitato di gestione, e' stato nominato l'amministratore del Parco nazionale del Circeo;
Visto il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione II, n. 633/2001, in data 11 luglio 2001, nel quale viene ribadita la portata generale dell'art. 4 della legge n. 10 del 1994 e, quindi, la sua applicabilita' anche al caso del Parco nazionale del Circeo;
Ravvisata l'improrogabile necessita' di adeguare la normativa del Parco nazionale del Circeo ai principi della legge quadro sulle aree protette, conformemente al parere reso dal Consiglio di Stato;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Direzione per la conservazione della natura, del 17 maggio 2002, con la quale e' stato dato avvio al procedimento di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio DEC/SCN/436 del 3 giugno 2002, con il quale e' stato nominato il commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che prevede l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo;
Sentiti gli enti locali interessati;
Visto il parere espresso dalla giunta della regione Lazio con deliberazione n. 243 del 2 aprile 2004, in ordine all'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo e alla perimetrazione definitiva del parco stesso;
Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Circeo, allo scopo di conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attivita' compatibili.
2. L'Ente parco nazionale del Circeo ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale del Circeo si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale del Circeo e' delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:25.000, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lazio e la sede dell'Ente parco nazionale del Circeo.
5. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, redatto a seguito di specifici ed approfonditi studi scientifici e socio-economici, si applicano le norme di tutela previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi» e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale del Circeo:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale del Circeo individua all'interno del territorio del Parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Per assicurare all'Ente parco la possibilita' di continuare ad assolvere con tempestivita' ed efficacia le funzioni istituzionali previste dalla legge 25 gennaio 1934, n. 285, lo stesso si avvale, tramite convenzione, delle risorse umane, dei mezzi e delle strutture del Corpo forestale dello Stato esistenti sul territorio, fatta salva la dipendenza gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato. L'Ente parco, e per esso il suo Presidente, al fini del buon funzionamento dell'Ente, esercita sul personale medesimo funzioni di indirizzo e di verifica dell'attuazione delle stesse.
6. La convenzione di cui al comma 5, rinnovabile a richiesta di entrambe le parti, ha durata fino al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Gli oneri finanziari per il mantenimento del personale di cui all'art. 2, comma 5, sono a carico del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato; sono a carico dell'Ente parco gli oneri relativi ai mezzi, alle attrezzature e alle strutture necessarie al coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato, presente all'interno del territorio del parco, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002.
 
Art. 4.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 4 aprile 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 212
 
Allegato A

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
Art. 1.
Perimetrazione definitiva
La perimetrazione definitiva del Parco nazionale del Circeo e' riportata nella cartografia in scala 1:25.000 contenuta nell'Allegato al presente decreto. Relativamente alla zonizzazione interna alla suddetta perimetrazione, fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 12 della legge n. 394 del 1991, si fa riferimento alla classificazione delle aree ai fini della tutela paesistica previste dai piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, le cui norme di attuazione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1999, rispettivamente supplemento ordinario n. 4, 7 e 8, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dal Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della citata legge regionale n. 24 del 1998.
Art. 2.
Tutela e promozione
Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarita' paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e degli insediamenti urbani;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonche' di attivita' ricreative compatibili;
e) la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
f) la sperimentazione e valorizzazione delle attivita' produttive compatibili;
g) la promozione del turismo sostenibile e delle relative attivita' compatibili con i fini istituzionali del parco.
Art. 3.
Divieti generali
Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale del Circeo, le seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco, salvo gli eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, il taglio del bosco e della macchia mediterranea ad eccezione delle esigenze connesse con il mantenimento dell'attivita' agricola tradizionale e, previa autorizzazione dell'Ente parco, degli interventi migliorativi tendenti a favorire la reintroduzione delle essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica, degli interventi necessari a prevenire gli incendi e danni alla pubblica incolumita', degli interventi strettamente necessari a garantire la conservazione del patrimonio naturale, archeologico, storico ed architettonico e di quanto eseguito al fini di ricerca e di studio; sono consentiti il pascolo, le attivita' agro-silvo-pastorali e la raccolta di prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle normative locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali o animali estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) la modificazione del regime delle acque e la manomissione di argini e sorgenti, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
e) la manomissione di grotte marine e terrestri;
f) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;
g) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ed archeologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;
h) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
i) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzata;
l) il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato;
m) il sorvolo dei velivoli non autorizzato dalle competenti autorita' secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente parco per quanto attiene alle necessita' di tutela delle aree di cui all'art. 1;
n) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitu' e fatta eccezione per i mezzi di servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attivita' agro-silvo pastorali;
o) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.
Art. 4.
Regime autorizzativo generale
Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali, i nuovi piani di settore e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, ed i relativi piani attuativi, non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) i nuovi interventi consentiti dalle norme di tutela paesistica, di cui alle norme tecniche di attuazione previste dai Piani territoriali paesistici Ambito 10 «Latina», Ambito 13 «Terracina, Ceprano, Fondi», e Ambito 14 «Cassino, Gaeta, Ponza», approvati dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, ovvero, a decorrere dalla data della sua approvazione, dalla normativa del Piano territoriale paesistico regionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 24 del 1998.
Si intendono per nuovi interventi quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Art. 5.
Sorveglianza
La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 e' affidata al Corpo forestale dello Stato nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dall'art. 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
 
----> Vedere Planimetria a pag. 16 della G.U. <----
 
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