Gazzetta n. 156 del 7 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 25 marzo 2005
Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in particolare l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Vista la decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2004 che stabilisce ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE trasmesso alla Commissione europea dall'Italia il 30 giugno 2004;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o di specie prioritarie, e' stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato 2 della decisione della Commissione del 7 dicembre 2004, non si puo' concludere che la rete sia completa;
Considerato tuttavia che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad un accordo tra gli Stati membri, ha ritenuto di dover adottare un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, che dovra' essere rivisto a norma dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per i tipi di habitat e le specie di cui all'allegato 2 della decisione della Commissione del 7 dicembre 2004;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto che le conoscenze sulla presenza e sulla distribuzione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II della direttiva nelle acque marine territoriali e nelle acque marine sotto la giurisdizione nazionale al di la' delle acque territoriali continuano ad essere incomplete cosicche' non si puo' stabilire se la rete sia completa o incompleta relativamente agli habitat e alle specie elencati nell'allegato 3 della citata decisione della Commissione del 7 dicembre 2004, ha ritenuto che relativamente a detti tipi di habitat e di specie l'elenco provvisorio sara' rivisto, ove necessario, conformemente al disposto dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte dell'Italia per gli habitat e le specie indicati negli allegati II e III che costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei siti di importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni.
 
Art. 3.
1. Eventuali integrazioni e/o variazioni all'elenco riportato in allegato I al presente decreto, verranno pubblicati con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 92
 
----> Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 49 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 50 della G.U. <----
 
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