Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 luglio 2005
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale, che ha interessato il territorio del comune di Roma, nell'area di via Giustiniano Imperatore. (Ordinanza n. 3446).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nell'area di via Giustiniano Imperatore nel territorio del comune di Roma, in conseguenza di un gravissimo dissesto urbano e strutturale;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Considerato che l'area di via Giustiniano Imperatore e' interessata da un gravissimo dissesto urbano e strutturale con conseguente compromissione della stabilita' di alcuni edifici;
Considerato che a seguito del summenzionato dissesto urbano e strutturale e' necessario provvedere sia allo sgombero di abitazioni private, sia alla chiusura di locali commerciali;
Considerato, altresi', che l'evento verificatosi e' di tale gravita' da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare la rimozione delle situazioni di pericolo ed il soccorso in favore dei cittadini danneggiati;
Acquisita l'intesa della regione Lazio con nota del 13 giugno 2005;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore all'urbanistica del comune di Roma e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al gravissimo dissesto urbano e strutturale che interessa il territorio del medesimo Comune, nell'area di via Giustiniano Imperatore.
2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, cui affidare specifici settori di intervento, e che operera' sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario.
3. Il commissario delegato provvede, in particolare al compimento delle iniziative volte:
a) alla ricostruzione degli immobili demoliti;
b) all'erogazione dei contributi per l'immediata ripresa delle normali condizioni di vita dei cittadini coinvolti dai predetti eventi di dissesto.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il commissario delegato ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare, ove assolutamente necessario, la progettazione anche a liberi professionisti.
2. Il commissario delegato per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso dell'amministrazione competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
6. Il commissario delegato per il soddisfacimento urgente delle esigenze della popolazione interessata dall'emergenza abitativa di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi delle organizzazioni di volontariato comunale di protezione civile, nonche' delle strutture e degli uffici comunali.
7. Il commissario delegato puo', altresi', avvalersi, sulla base di previe intese, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il recupero dei beni mobili appartenenti ai nuclei familiari soggetti allo sgombero, nonche' per provvedere al relativo deposito in appositi locali per il periodo strettamente necessario e, comunque, non oltre il termine dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 6.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata resa inagibile ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' un contributo per l'assistenza alloggiativa fino ad un massimo di Euro 700,00 mensili per nuclei composti da un unico soggetto, incrementato di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione e comunque nel limite massimo di Euro 1.100,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 300,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Il predetto contributo verra' erogato nei casi e con le modalita' previste con apposito provvedimento commissariale.
2. Il commissario delegato, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari, puo' assegnare, in alternativa al contributo di cui al comma 1, in via definitiva ai nuclei familiari locatari e residenti, nonche' ai proprietari di unita' immobiliari negli edifici di cui alla presente ordinanza, la cui presenza risulti accertata e stabilmente continuativa al momento dello sgombero, alloggi di edilizia sociale in localita' Santa Palomba, nel comune di Roma. Per i proprietari residenti l'assegnazione del predetto alloggio potra' essere attribuita fino all'immissione in possesso di un nuovo alloggio in edifici costruiti ai sensi della presente ordinanza.
3. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo a favore dei soggetti che esercitano la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, correlato alla durata della sospensione dell'attivita' e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attivita', quali risultanti dalla ultima dichiarazione annuale presentata, in ragione del periodo di tempo interessato. Le modalita' per l'erogazione del predetto contributo saranno stabilite da apposito provvedimento commissariale, sulla base della previa definizione di criteri di rigorosa perequazione. In alternativa al predetto contributo il commissario delegato potra' attribuire ai predetti soggetti la gestione e l'utilizzo di locali ubicati nell'insediamento di Santa Palomba.
 
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 14, 16, 17, 19, 20, commi 2, 3 e 4, art. 21, commi 5 e 6, articoli 24, 25, 26, 28 e 30, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 21;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 105, e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 16, comma 4 e 17;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9 e 10 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7 e 21-ter, e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 11, 16, 17, comma 2, 18, 20, commi 1, 2, 5, 8, e 10, articoli 22 e 49 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, art. 34, comma 5, art. 42, comma 2, lettera b), d), e), h), i), l), e art. 48;
legge n. 1150 del 1942 articoli 13, 14, 15 e 16;
decreto legislativo n. 66 del 2003, art. 5, comma 3.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 6.
1. Per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario delegato dispone dell'importo di 9.832.000,00 milioni di euro a carico dei fondi appositamente stanziati dall'amministrazione comunale.
 
Art. 7.
1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di dieci unita' di personale dipendente dal comune di Roma o da amministrazioni ed enti pubblici che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', a stipulare fino ad un massimo di cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale avente particolare esperienza nei settori necessari per la realizzazzione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
3. Il commissario delegato puo' autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
 
Art. 8.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2005

Il Presidente: Berlusconi
 
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