IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visti gli articoli 111 e 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Vista la legge 28 giugno 1986, n. 339; Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71, di conversione con modificazioni del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge n. 400 del 23 agosto 1988 in materia di organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 95, rubricato come «Impianti e condutture di energia elettrica - interferenze»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2004) concernente la riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni; Considerata l'opportunita' di delegare ai direttori degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni le attribuzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche, a termini della facolta' di cui al comma 6 dell'art. 95 medesimo; Sentito il consiglio superiore delle comunicazioni, a norma dell'art. 95, comma 6 del codice delle comunicazioni elettroniche; Decreta: Art. 1. 1. Al direttore dell'Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni competente per territorio sono delegate: a) le determinazioni relative alle condizioni cui subordinare il rilascio di nulla osta alla costruzione di linee elettriche di terza classe interferenti con impianti della rete pubblica di comunicazione, nei casi di urgenza, ed esercite a tensione non superiore a 100 kV, di cui al comma 3 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche; b) le determinazioni relative al rilascio del consenso all'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica, diverse da quelle di terza classe, e sui relativi atterraggi, di cui al comma 4 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche; c) le determinazioni relative al rilascio di nulla osta in merito ai progetti di costruzione, modificazione o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, di cui al comma 5 dell'art. 95 del codice delle comunicazioni elettroniche. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005
Il Ministro: Landolfi |