Gazzetta n. 157 del 8 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 maggio 2005
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 155, in favore dei lavoratori dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica delle aziende ubicate nella regione Veneto. (Decreto n. 36189).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita';
Visto il verbale del 21 marzo 2005, recante il piano di gestione della crisi occupazionale dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica regionali, che colpisce le aziende ubicate nella regione Veneto e che richiede ingenti interventi di politiche attive del lavoro da realizzarsi da parte della stessa regione con misure integrate di interventi di sostegno al reddito e di salvaguardia dell'occupazione attuata anche attraverso processi di riqualificazione;
Visto l'accordo governativo stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, in data 23 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on. Maurizio Sacconi tra la regione Veneto e le OO.SS. datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative con il quale, considerato lo stato di grave crisi dei settori della moda, dell'oreficeria, dell'occhialeria e della ceramica della stessa regione, viene previsto, in relazione ai programmi di intervento regionali di cui all'accordo del precedente capoverso, l'utilizzo in deroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore della imprese artigiane (che non rientrano della disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori sopra specificati, che abbiano una anzianita' lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni;
Visto il limite di spesa di 35 milioni di euro fissato nel verbale in data 23 marzo 2005 per gli interventi da attuarsi;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 23 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, com-ma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale in data 23 marzo 2005, che ha recepito l'intesa del 21 marzo 2005 che diventa parte integrante del presente provvedimento - e' concesso, a far data dal 1° gennaio 2005 e fino al termine previsto dalla legge per la fruibilita' delle risorse, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a quindici dipendenti operanti nel comparto moda (intendendosi i settori: tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), nel settore oreficeria, nel settore occhialeria e nel settore ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto, che hanno un'anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione non inferiore a novanta giorni.
 
Art. 2.
Gli interventi di cui all'art. 1 sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di Euro 35.000.000,00 ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
 
Art. 3.
Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 4.
L'onere complessivo, pari ad Euro 35.000.000,00, gravera' sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
 
Art. 5.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli ammortizzatori concessi.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dall'art. 2, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni coinvolte nei procedimenti di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 269
 
VERBALE DI ACCORDO

In data 23 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Maurizio Sacconi, assistito dalla D.G. ammortizzatori sociali, dalla D.G. tutela delle condizioni di lavoro e dalla direzione regionale del lavoro del Veneto, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione dei settori:
moda (intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni, calzature);
oreficeria;
occhialeria;
ceramica della regione Veneto.
Hanno partecipato:
regione Veneto, assessorato al lavoro;
Federveneto API;
Casartigiani Veneto;
CNA Veneto;
Confartigianato Veneto;
Confindustria Veneto;
C.G.I.L. regionale Veneto;
C.I.S.L. regionale Veneto;
U.I.L. regionale Veneto;
I.N.P.S. nazionale e regionale;
Italia Lavoro.
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori sopra indicati che colpisce le imprese ubicate nella regione Veneto, con pesanti ricadute sull'occupazione;
Considerata la necessita' di predisporre azioni di sostegno all'occupazione, che possano agevolare il programma sottoscritto in data 11 marzo 2005 ed integrato con protocollo del 21 marzo 2005, relativo alla situazione del mercato del lavoro veneto ed in particolare dei settori sopra indicati, nonche' agli interventi di politiche attive del lavoro promossi dalla regione Veneto;
Considerata l'opportunita' che gli interventi di sostegno al reddito vengano integrati da misure idonee a favorire la salvaguardia dell'occupazione, anche attraverso processi di riqualificazione finalizzati al mantenimento dell'occupazione o alla ricollocazione;
Ritenuto applicabile l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, ai fini della concessione, in deroga alla normativa vigente, della cassa integrazione guadagni straordinaria alle aziende artigiane, alle imprese industriali fino a quindici dipendenti;
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri) delle imprese artigiane (che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991) o delle imprese industriali fino a quindici dipendenti dei settori moda (intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica. I lavoratori beneficiari devono avere una anzianita' lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non inferiore a novanta giorni;
2) il trattamento di C.I.G.S. previsto al punto 1) puo' essere concesso a partire dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2006;
3) i trattamenti di cui al punto 1) possono essere concessi nel limite complessivo di spesa di 35 milioni di euro;
4) al fine del perfezionamento dell'iter di concessione del trattamento di C.I.G.S., le imprese richiedenti il trattamento faranno riferimento alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni sindacali di categoria ed applicheranno la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni, e per le imprese artigiane con le modalita' previste dai vigenti accordi collettivi regionali in tema di sospensione per mancanza di lavoro;
5) le domande di C.I.G.S., unitamente al verbale di consultazione sindacale, saranno inoltrate dall'azienda richiedente alla direzione regionale del lavoro di Venezia del Ministero del lavoro, che procedera', nel limite complessivo di 35 milioni di euro e previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale, alla concessione dei trattamenti. Le imprese beneficiarie comunicheranno mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso. L'erogazione del trattamento di C.I.G.S. e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa anche se con oneri a carico della regione;
6) l'erogazione del trattamento di C.I.G.S. e' incompatibile con ogni trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
7) la regione Veneto si attivera' per il superamento dell'attuale fase di crisi dei settori di cui al presente verbale, attraverso le azioni previste negli accordi dell'11 marzo e del 21 marzo 2005, che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005, vengono recepiti nella presente intesa;
8) l'I.N.P.S. regionale, sulla base dei dati comunicati dalle sedi territoriali, comunichera' alla regione Veneto - direzione lavoro, un riepilogo dei trattamenti erogati;
9) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce, nel limite di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo;
10) il Sottosegretario Sacconi, ritiene che quanto sopra concordato risponda alle esigenze occupazionali della regione Veneto e sia funzionale a contribuire al superamento dell'attuale situazione di crisi dei settori sopra indicati, anche in funzione della realizzazione di politiche attive per il rafforzamento dell'occupabilita' dei soggetti interessati.
Letto, confermato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

In data 21 marzo 2005, presso la sede dell'ente strumentale Veneto lavoro, alle ore 15, si sono incontrati i signori in rappresentanza delle organizzazioni a fianco indicate:
Ciro Galeone, Federveneto API;
Umberto D'Aliberti, Casartigiani Veneto;
Luigi Fiorot, CNA Veneto;
Oscar Rigoni, Confartigianato;
Gian Paolo Pedron, Confindustria Veneto;
Gerardo Colamarco, U.I.L. regionale Veneto;
Walter Sperotto, U.I.L. regionale Veneto;
Francesco Ambrosi, C.I.S.L. regionale Veneto;
Luciano Milan, C.G.I.L. regionale Veneto;
Luigi Copiello, C.I.S.L. regionale Veneto;
Bona Mayer, C.I.S.A.L. regionale Veneto;
Santo Romano, dirigente regionale direzione lavoro, al fine di integrare con il piano di gestione degli esuberi, il verbale di accordo preliminare, sottoscritto in data 11 corrente, presso la direzione regionale lavoro. Cio' in vista dell'incontro convocato domani 23 marzo alle ore 11 presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al termine della illustrazione, tutte le parti convenute hanno siglato l'allegato documento, che andra' a far parte integrante e essenziale del precitato accordo.
 
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