Gazzetta n. 158 del 9 luglio 2005 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2005
Differimento del termine, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, dell'esercizio dell'opzione per avvalersi della disciplina in tema di «tonnage tax».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
Visto, in particolare, l'art. 155, comma 1, del predetto testo unico, il quale, in materia di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime, prevede che l'efficacia dell'opzione per la cosiddetta «tonnage tax», esercitata dai soggetti di cui al medesimo art. 155, e' subordinata al verificarsi della condizione che l'opzione sia comunicata all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in base al quale le norme di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano ai periodi d'imposta che iniziano successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Unione europea al regime di determinazione dell'imponibile ivi previsto;
Considerato che con decisione C(2004)3937fin del 20 ottobre 2004 la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato comune il regime di determinazione dell'imponibile previsto agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 161 del testo unico delle imposte sui redditi, in base al quale, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del regime di determinazione forfetaria della base imponibile per alcune imprese marittime;
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze generali dei contribuenti e dei sostituti e dei responsabili d'imposta, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto legislativo;
Considerata l'esigenza di riconoscere ai contribuenti, in relazione al primo esercizio di applicazione della nuova disciplina in materia di tonnage tax, un piu' ampio termine per effettuare all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli da 155 a 161 del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di determinazione forfetaria della base imponibile di alcune imprese marittime, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate relative all'opzione di cui all'art. 155 del medesimo testo unico, sono effettuate entro la fine del periodo d'imposta.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2005
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
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