Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2005 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 giugno 2005
Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori di cooperative edilizie in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-terdecies del codice civile e di cooperative edilizie sciolte, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile che prevede la liquidazione coatta amministrativa delle Societa' cooperative e dei loro consorzi;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 gennaio 1992 (Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza);
Visti i decreti 5 luglio 1995 (Criteri e modalita' per la determinazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori dei consorzi agrari assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) e 26 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi per i componenti dei comitati di sorveglianza dei consorzi agrari assoggettati alla liquidazione coatta amministrativa) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2001, con il quale sono stati rideterminati i compensi ed i rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori;
Ravvisata la necessita' di favorire, nelle procedure di liquidazione, una gestione delle procedure che si attenga il piu' possibile a criteri di equita' e miranti al conseguimento dello scopo sociale, evitando l'insorgere di gravi conflittualita' con il tenere conto delle primarie esigenze abitative dei soci pur nel rispetto dei criteri di concorsualita' di cui alla vigente legge fallimentare;
Riconosciuta quindi l'opportunita' di dover modificare in tal senso i criteri di calcolo del compenso dei commissari liquidatori;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data del presente decreto, si dispone che, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile e nelle procedure di liquidazione a seguito di scioglimento ex art. 2545-septiesdecies del codice civile per atto d'autorita' di societa' cooperative edilizie, laddove gli immobili abitativi facenti parte della massa attiva procedurale siano alienati in favore dei soci assegnatari, qualunque sia la forma giuridica prescelta per l'assegnazione, i criteri di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 23 febbraio 2001 vengano applicati non in base all'importo dell'attivo effettivamente realizzato, bensi' sulla base del valore catastale degli immobili alienati maggiorato del 5%.
 
Art. 2.
Rimangono invariati tutti gli altri criteri di cui al citato decreto ministeriale.
Roma, 20 giugno 2005
Il Sottosegretario di Stato: Galati
 
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